Cassazione Penale, Sentenza n. 06705/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha accolto il motivo nella parte relativa alla sanzione amministrativa: ha annullato senza rinvio la statuizione della Corte d'Appello concernente la sospensione della patente di guida, eliminando tale sanzione dal dispositivo e disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto di Ancona per le determinazioni di competenza. La dichiarazione di prescrizione del reato resta confermata dalla Corte d'Appello.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che, pur dichiarando intervenuta la prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza, ha confermato e ridotto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il motivo deduce violazione di legge in quanto, a fronte della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la competenza del giudice penale a irrogare la sanzione amministrativa accessoria viene meno e gli atti devono essere trasmessi al Prefetto per le verifiche e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
Il secondo comma dell'art. 186 subordina l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato (per sospensione o revoca) e alla condanna (per la confisca), sicché la declaratoria di estinzione del reato esclude l'applicabilità da parte del giudice penale.
art. 221 Codice della Strada
Il comma secondo prevede che, in caso di definizione del processo per estinzione del reato o per difetto di condizione di procedibilità, cessa la competenza del giudice penale ad applicare la sanzione amministrativa; tale competenza passa al Prefetto.
art. 224 Codice della Strada
Il comma terzo disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Prefetto una volta che la competenza del giudice penale è venuta meno.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4)
Richiamati precedenti costanti (es. Sez. 4, n. 27405/2018; Sez. 4, n. 43003/2015; Sez. 4, n. 39878/2012; Sez. 4, n. 5049/2010) secondo i quali la sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale e impone la trasmissione al Prefetto.
Massime di principio
- Se il processo penale si conclude con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice penale non può irrogare sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione o revoca della patente): tali misure devono essere valutate e eventualmente adottate dal Prefetto.
- L'applicazione di sanzioni amministrative accessorie è subordinata all'accertamento del reato e, per alcune misure come la confisca, anche alla condanna; l'estinzione del reato interrompe la competenza del giudice penale in materia.
- In caso di definizione del processo per estinzione del reato o per difetto di condizione di procedibilità, il provvedimento corretto da parte della Corte è annullare/omettare la statuizione amministrativa e trasmettere gli atti al Prefetto per le valutazioni di legge.
- Quando si impugna una sentenza che dichiara la prescrizione ma mantiene accessori amministrativi, il ricorso può fondare l'annullamento parziale finalizzato a trasferire la competenza al Prefetto.
- Il Pubblico Ministero può richiedere in sede di legittimità l'annullamento senza rinvio della parte relativa alla sanzione amministrativa, e la Cassazione può accogliere tale richiesta se conforme alla giurisprudenza consolidata.
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