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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32332/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento spettante a dipendenti che, in occasione delle consultazioni elettorali del 24-26 maggio 2014, erano stati impegnati come rappresentanti di lista. La società aveva applicato un accordo sindacale del 2012 che, secondo la sua tesi, consentiva di coprire la chiusura dello stabilimento con permessi annui retribuiti collettivi e di recuperare la produzione in giornate successive. I lavoratori avevano invece ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto, per il 26 maggio, a un riposo compensativo o alla maggiorazione retributiva se giornata lavorativa, e per il 27 maggio alla normale retribuzione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: ultrapetizione per avere la Corte d'appello valorizzato la non adesione dei lavoratori alle sigle sindacali firmatarie senza specifica domanda; violazione della disciplina sull'efficacia dell'accordo collettivo aziendale; violazione dell'art. 119 d.P.R. 361/1957 e dell'art. 1 l. 69/1992 quanto al 26 maggio, sostenendo che la giornata non fosse lavorativa e che l'uso dei P.A.R. collettivi fosse legittimo; violazione delle stesse norme quanto al 27 maggio, sostenendo che i lavoratori avessero comunque goduto di un riposo retribuito e che il recupero produttivo successivo escludesse ulteriori pretese; infine lamentava abuso del diritto per l'asserito numero anomalo di nomine di rappresentanti di lista tra i dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, richiamando un precedente identico (ord. n. 19506/2023) e affermando che l'art. 119 d.P.R. 361/1957, come interpretato autenticamente dalla l. 69/1992, ha natura imperativa e non può essere derogato da accordi collettivi se non nei casi espressamente previsti. Ha escluso l'ultrapetizione, osservando che il riferimento alla mancata adesione dei lavoratori ai sindacati firmatari era solo un argomento della motivazione e non un capo di decisione. Ha poi rilevato che la chiusura dello stabilimento non faceva venir meno la causa elettorale dell'assenza dei rappresentanti di lista e che il ricorso a permessi maturati o a recuperi produttivi successivi non poteva sostituire il trattamento legale dovuto. Anche la censura di abuso del diritto è stata respinta per difetto di allegazioni idonee a dimostrare un esercizio del diritto con modalità scorrette e sproporzionatamente dannose. La società ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio ricorre solo se il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda o su eccezioni proponibili soltanto dalle parti; non quando un passaggio della motivazione sia solo argomentativo e non decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge richiamato dalla ricorrente.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. in l. n. 148 del 2011

    Non è idoneo a giustificare la deroga alla disciplina legale nel caso concreto, anche perché la questione non era stata adeguatamente posta nei gradi di merito e non ne erano stati dedotti i presupposti applicativi.

  • art. 119 d.P.R. n. 361 del 1957

    equiparazione "a tutti gli effetti" dei giorni di assenza dal lavoro per lo svolgimento delle funzioni elettorali a giorni di attività lavorativa

    Ha natura imperativa; tutela il lavoratore impegnato nelle funzioni elettorali evitando penalizzazioni nel rapporto di lavoro; non è derogabile da accordi collettivi, salvo espressa previsione di legge.

  • art. 1, l. n. 69 del 1992

    Costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 119 d.P.R. 361/1957 e ne conferma l'applicazione al trattamento dei rappresentanti di lista.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un abuso del diritto; la Corte esclude che la sola condotta allegata integri violazione del canone di correttezza.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in connessione con l'abuso del diritto; la Corte ritiene insussistenti gli elementi per affermarne la violazione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne dà atto nel dispositivo in relazione al contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'art. 119 d.P.R. 361/1957, come interpretato autenticamente, ha carattere imperativo e assicura ai lavoratori impegnati in funzioni elettorali un trattamento non peggiorativo nel rapporto di lavoro; accordi collettivi o aziendali non possono limitarlo, salvo diversa previsione espressa di legge.
  • La chiusura aziendale o la scelta organizzativa del datore di lavoro non elide la qualificazione dell'assenza del dipendente quale assenza per funzioni elettorali quando il lavoratore sia effettivamente impegnato come rappresentante di lista.
  • Se la legge equipara l'assenza elettorale alla normale attività lavorativa, il datore non può sostituire il trattamento dovuto con l'utilizzo di ferie, permessi già maturati o recuperi produttivi differiti, perché ciò frustra l'equivalenza legale.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice richiami un dato fattuale solo come argomento della motivazione, senza fondare su di esso un autonomo capo decisorio estraneo alla domanda.
  • L'abuso del diritto non può essere desunto in modo automatico dal solo numero elevato di soggetti che esercitano un diritto; occorre allegare e provare modalità di esercizio non necessarie, scorrette e finalizzate a un risultato ulteriore e sproporzionatamente dannoso rispetto alla funzione del diritto esercitato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del dirittoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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