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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34523/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di liquidazione del compenso professionale dovuto a un avvocato per l'attività svolta in appello in favore di un'associazione di categoria in una lite contro una Regione. In primo grado l'azione aveva riguardato, da un lato, la domanda di accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di restituire contributi pubblici erogati e dell'obbligo di continuare a riceverli, e, in subordine, la domanda di risarcimento dei danni; nel corso del giudizio la domanda principale era stata abbandonata e in appello era rimasta devoluta solo la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria. La Corte d'appello aveva quindi liquidato i compensi assumendo come valore della controversia quello della sola domanda risarcitoria, ritenuta di valore indeterminabile, e aveva escluso l'aumento per la difesa di più parti perché il mandato era stato conferito da un unico soggetto giuridico, cioè l'associazione. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme sul contenuto dell'impugnazione e sulla determinazione del valore, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare l'intero oggetto sostanziale della lite e non solo la lettera di incarico, includendo anche la domanda sull'inesistenza dell'obbligo di rimborso; 2) violazione delle norme tariffarie, assumendo che la domanda risarcitoria non fosse di valore indeterminabile e che comunque il valore dovesse essere rapportato a importi ben superiori a quelli ricavati dalla Corte d'appello; 3) violazione della norma sul compenso aumentato per la difesa di più parti, sostenendo che l'avvocato avesse assistito numerosi associati titolari delle posizioni sostanziali coinvolte, nonostante il mandato fosse intestato all'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che, ai fini della liquidazione del compenso dovuto dal cliente, aveva valorizzato il solo oggetto effettivamente devoluto in appello dopo l'abbandono della domanda principale in primo grado, applicando il criterio del disputatum. Ha inoltre confermato che la domanda risarcitoria poteva essere qualificata di valore indeterminabile, perché il danno dipendeva da elementi da accertare e quantificare in giudizio in assenza di dati precostituiti sufficienti alla stima. Infine, ha escluso l'aumento del compenso per la difesa di più parti, osservando che l'associazione, anche se priva di personalità giuridica, costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici ed è l'unico soggetto parte della controversia e del mandato professionale, sicché non rileva che il preteso danno riguardasse gli associati.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per descrivere la difesa personale del ricorrente; nessuna interpretazione autonoma sulla norma

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio

    richiamati come base del rito camerale

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    pronunciando in giudizio ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011

    indica il rito applicato nel giudizio di liquidazione del compenso professionale

  • art. 112 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 14 c.p.c.

    invocato nel primo motivo per censurare l'individuazione dell'oggetto dell'impugnazione

  • art. 342 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 14 c.p.c.

    invocato nel primo motivo con riferimento al contenuto dell'atto di appello

  • art. 14 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 c.p.c., 5, nn. 2, 3, 5, 6 del D.M. n. 55/2014

    richiamato sia come parametro del primo motivo sia per la determinazione del valore della causa ai fini dei compensi

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    il valore corrispondente all'entità della domanda, ovvero al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto

    per la liquidazione del compenso a carico del cliente occorre guardare al valore effettivo della controversia se manifestamente diverso da quello presunto; per la liquidazione a carico del soccombente, nei giudizi di pagamento o liquidazione danni, si guarda di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014

    l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale

    l'aumento del compenso presuppone la difesa di più parti con identica posizione processuale e non opera quando il mandato è conferito da un solo soggetto giuridico

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nella liquidazione dei compensi professionali a carico del cliente, il valore della controversia va individuato in concreto con riferimento all'attività effettivamente svolta nel grado di giudizio considerato e al perimetro dell'impugnazione effettivamente proposta, non alla sola ampiezza originaria della lite.
  • Se in primo grado una domanda principale viene abbandonata e in appello resta devoluta solo la statuizione relativa a una domanda subordinata, il valore del successivo grado va commisurato alla sola posta ancora controversa, secondo il criterio del disputatum.
  • Una domanda di risarcimento può essere considerata di valore indeterminabile quando il danno dipende da elementi da accertare e quantificare in giudizio e mancano dati precostituiti idonei a una stima attendibile fin dall'introduzione della causa.
  • L'aumento del compenso per la difesa di più parti presuppone che il difensore assista più soggetti distinti, aventi la medesima posizione processuale; non basta che gli effetti economici o sostanziali della lite si riflettano su una pluralità di persone se il rapporto professionale e la parte processuale sono unitari.
  • Le associazioni non riconosciute, pur prive di personalità giuridica, sono autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e, nei giudizi relativi agli atti compiuti in proprio nome, assumono esclusivamente la qualità di parte, con rilevanza anche ai fini della liquidazione del compenso forense.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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