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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27596/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancata considerazione dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 216 Legge fallimentare, con la critica che la fattispecie sarebbe stata trattata come reato di pericolo astratto senza giudizio di incidenza sul patrimonio e sui creditori; 2) vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico, deducendo che l'imputato aveva immesso somme rilevanti nella società e quindi non poteva avere la volontà o consapevolezza di mettere a rischio le ragioni dei creditori; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 164 cod. pen. per il diniego della sospensione condizionale della pena: il ricorrente eccepiva che una precedente condanna era stata revocata per effetto della depenalizzazione (art. 2, comma 1-bis L. n. 638/1983 come modificata) e che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere tale precedente ostativo senza indicare altri elementi ostativi e senza formulare adeguato giudizio prognostico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli manifestamente infondati: ha confermato che il mancato rinvenimento di numerosi beni, la loro consistenza e la disponibilità dell'imputato costituiscono presunzione idonea a integrare l'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale; ha inoltre confermato che l'elemento soggettivo è il dolo generico e che l'immissione di somme non è di per sé dirimente. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello ha fondato il diniego della sospensione condizionale della pena unicamente sulla preesistente condanna poi revocata per depenalizzazione, senza svolgere una adeguata valutazione prognostica ex art. 164 cod. pen. e art. 133 cod. pen.; perciò ha annullato la parte della sentenza relativa al diniego della sospensione condizionale e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto. La condanna per bancarotta fraudolenta e la pena di due anni di reclusione sono state di fatto confermate.

Norme richiamate

  • art. 216 Legge fallimentare

    La Corte ha ritenuto che il mancato rinvenimento di beni cui l'amministratore aveva disponibilità costituisce valida presunzione di distrazione idonea a integrare l'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale

  • art. 219, comma 1 Legge fallimentare

    Richiamata per distinguere il reato di pericolo dalla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ricorda che la bancarotta patrimoniale è reato di pericolo e non richiede necessariamente la prova del danno concreto

  • art. 164 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena richiede una specifica prognosi positiva sulla probabilità che il condannato non commetta ulteriori reati; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito debba motivare espressamente tale giudizio prognostico

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio cui l'art. 164 rinvia per la valutazione delle circostanze rilevanti ai fini della prognosi; la valutazione è discrezionale ma deve essere motivata e non automatica

  • art. 2, comma 1-bis, L. n. 638/1983 e d.lgs. n. 8/2016 (art. 8, comma 2)

    soglia di punibilità per omessi versamenti inferiore a 10.000 euro

    La depenalizzazione di omessi versamenti inferiori alla soglia ha determinato la revoca della precedente condanna dell'imputato; la Corte segnala che la depenalizzazione modifica gli effetti penali della condanna ma non determina automaticamente l'esito del giudizio prognostico per la sospensione

  • art. 460, comma 5 cod. proc. pen.

    Riferito nella giurisprudenza richiamata come esempio di casi in cui precedenti estinti possono essere valutati nel giudizio prognostico; la Corte osserva che non esiste orientamento univoco e che il giudice deve comunque motivare

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 37932/2017 e altre)

    La giurisprudenza di legittimità ammette che anche atti distrattivi cronologicamente antecedenti possano rilevare se nel tempo hanno inciso sull'impoverimento del patrimonio e sulla funzione di garanzia verso i creditori; inoltre è affermato il principio del dolo generico per l'elemento soggettivo della bancarotta

Massime di principio

  • Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale il mancato rinvenimento di beni di cui l'amministratore aveva disponibilità costituisce presunzione di distrazione: il giudice può ritenere integrato l'elemento oggettivo anche per atti anteriori se tali atti hanno concorso a compromettere la funzione di garanzia del patrimonio
  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto: non è necessario provare un danno patrimoniale effettivo ai creditori, ma una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio societario
  • L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che le operazioni sul patrimonio sociale possano arrecare pregiudizio ai creditori; operazioni come l'immissione di fondi non sono di per sé idonee a escludere il dolo
  • Per la sospensione condizionale della pena (art. 164 cod. pen.) il giudice deve svolgere e motivare un giudizio prognostico complessivo ex art. 133 cod. pen.; non è lecito negare il beneficio fondandosi esclusivamente su una precedente condanna poi depenalizzata senza ulteriori argomenti
  • La depenalizzazione o la revoca di una precedente condanna modifica gli effetti penali della condanna, ma la giurisprudenza è divisa sul valore che tale vicenda deve avere nel giudizio prognostico: in ogni caso il giudice deve motivare chiaramente la valutazione e non assumere la revoca come unico motivo ostativo
  • Se il giudice di merito nega la sospensione condizionale senza adeguata motivazione prognostica, la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quella decisione e rinviare per nuovo esame; la difesa deve quindi fornire elementi concreti sulla personalità e sulla futura carenza di pericolosità sociale
  • Per la difesa in casi analoghi è importante: documentare tempestivamente la reale destinazione dei beni, fornire prove sulla impossibilità tecnica o economica della distrazione, e produrre elementi positivi ai fini della prognosi (es. condotte riparatorie, inserimento lavorativo, dettagli sulle somme immesse e sul loro scopo)

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