Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19529/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non investisse realmente la motivazione della sentenza impugnata ma mirasse soltanto a una rivalutazione del compendio probatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva un solo motivo di cassazione avverso la sentenza di appello che aveva affermato la sua responsabilità per tentata estorsione e violenza privata. Pur denunciando formalmente un vizio di motivazione, in sostanza chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e dell'individuazione fotografica effettuata dalle persone offese, nonché la ricostruzione dei fatti che lo indicava come autore delle condotte ascrittegli. La Corte ha rilevato che tali censure riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello e tendevano a ottenere una diversa lettura delle prove, estranea al sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, ma deve censurare la motivazione della decisione impugnata nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo se le censure si indirizzano contro la motivazione posta a base della decisione e non contro la mera valutazione del materiale probatorio.
  • Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni o dell'idoneità dell'individuazione fotografica, quando la sentenza di merito abbia già affrontato e disatteso in modo logico e congruo le obiezioni difensive.
  • La reiterazione in cassazione di doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.