Ordinanza n. 1677/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - del provvedimento del Consolato d’Italia a Beirut di diniego del visto turistico n.989 del 25/7/2025, comunicato il 21/8/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto turistico adottato dal Consolato d’Italia a Beirut
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il diniego del visto turistico comunicato il 21 agosto 2025. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’irregolarità della procura alle liti depositata in giudizio: la procura rilasciata all’estero deve essere sottoscritta e autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero, non potendo essere autenticata dal difensore italiano, neppure mediante collegamento video a distanza. Ai fini della sua utilizzabilità in Italia, deve inoltre essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. La procura depositata non possedeva tali requisiti. Il Collegio ha tuttavia ritenuto possibile riconoscere l’errore scusabile, poiché la procura era stata formata il 25 settembre 2025, prima della pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che aveva risolto un precedente contrasto giurisprudenziale stabilendo l’inammissibilità del ricorso instaurato senza valido conferimento dello jus postulandi.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha deciso definitivamente sulla domanda cautelare. Ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare una procura speciale alle liti munita dei requisiti formali indicati in motivazione, ossia autenticazione da parte di un pubblico ufficiale competente nello Stato estero e legalizzazione consolare oppure apostille, ove applicabile. La trattazione della causa è stata rinviata a una successiva camera di consiglio, la cui fissazione potrà essere sollecitata mediante apposita istanza.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 445/2000
La procura formata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo il ricorso all’apostille nei casi previsti dalle convenzioni internazionali.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Prevede il rilievo delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in materia di legalizzazione degli atti formati all’estero.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
Consente, per gli Stati aderenti, la sostituzione della legalizzazione con la formalità dell’apostille.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025
un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile
Il valido conferimento dello jus postulandi nelle forme previste dalla legge costituisce presupposto di valida instaurazione del giudizio; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla oltre i limiti territoriali della propria potestà, neppure mediante collegamento video a distanza.
- Per essere utilizzata in un giudizio amministrativo italiano, la procura formata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato di formazione aderisce alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- L’assenza dei requisiti formali di autenticazione e legalizzazione della procura impedisce il valido conferimento dello jus postulandi e determina l’inammissibilità del ricorso, salvo che il giudice riconosca un errore scusabile e assegni un termine perentorio per la regolarizzazione.
- L’errore scusabile può essere riconosciuto quando l’irregolarità della procura sia maturata prima della pubblicazione di una pronuncia dell’Adunanza Plenaria che abbia risolto un precedente contrasto giurisprudenziale introducendo una regola processuale con effetto preclusivo dell’azione.
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