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Sentenza

Sentenza n. 2795/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento della delibera di Giunta Regionale n. 753 del 21.12.2024, pubblicata in Burc n. 1 del 07.01.2025, nella parte in cui è stato confermato l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo Santa Marina Policastro di Santa Marina all’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sapri; della delibera di Giunta Regionale n. 753 del 21.12.2024, pubblicata in Burc n. 1 del 07.01.2025; ove e per quanto occorra della delibera di Giunta Regionale n. 315 del 24.06.2024, di approvazione delle Linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa; ove e per quanto occorra, delle proposte di riorganizzazione della rete scolastica della Provincia di Avellino (prot. n. 202 del 7.11.2024), della Provincia di Benevento (prot. n. 342 del 07.12.2024) della Provincia di Caserta (prot. n. 225 del 3.12.2024), della Città Metropolitana di Napoli (prot. n. 237 del 5.11.2024) e della Provincia di Salerno (prot. n. 139 del 29.10.2024); del verbale tavolo tecnico del 3.12.2024 tenutosi tra gli Enti Locali, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, le parti sociali e l’Ufficio Scolastico Regionale; di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202501145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 753 del 21 dicembre 2024, nella parte relativa all'accorpamento dell'Istituto Comprensivo Santa Marina-Policastro Bussentino all'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sapri, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune ha contestato il dimensionamento della rete scolastica regionale per l'anno scolastico 2025/2026, deducendo la violazione dell'art. 19, comma 5-quinquies, d.l. 98/2011, del d.m. 127/2023, dell'art. 3 l. 241/1990 e delle Linee guida regionali sul dimensionamento scolastico, oltre a difetto del presupposto, arbitrarietà, perplessità, sviamento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. In particolare, il Comune ha sostenuto che l'Istituto Comprensivo Santa Marina-Policastro, situato in un Comune montano e con 442 alunni, dovesse conservare la propria autonomia e che, comunque, in caso di accorpamento tra istituzioni scolastiche di Comuni diversi, la sede centrale dovesse essere individuata presso l'istituto con il maggior numero di alunni. La Regione aveva invece accorpato l'istituto di Santa Marina a quello di Sapri, individuando quest'ultimo quale sede centrale. Il ricorrente ha inoltre dedotto che la precedente sentenza del TAR n. 4558/2024 e la successiva decisione del Consiglio di Stato n. 5511/2025 avevano definitivamente annullato gli atti regionali relativi al precedente dimensionamento, sicché la delibera n. 753/2024 risultava fondata su un presupposto ormai rimosso e non si era conformata al giudicato. Il TAR ha esaminato prioritariamente la censura relativa alla violazione delle Linee guida regionali, ritenendola assorbente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato la delibera regionale n. 753/2024 e gli altri provvedimenti impugnati nei sensi conformativi indicati in motivazione. Il Collegio ha ritenuto decisiva la violazione delle Linee guida regionali, che imponevano, in caso di accorpamento di istituzioni scolastiche appartenenti a Comuni diversi, di individuare la sede centrale presso l'istituzione con il maggior numero di alunni, salvo intese tra i Comuni. Il numero degli alunni doveva essere calcolato con riferimento all'istituzione scolastica nel suo complesso e non alle singole sedi. I dati disponibili mostravano che l'Istituto Comprensivo Santa Marina-Policastro aveva un numero di alunni superiore a quello dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sapri: 366 contro 338 nel novembre 2023 e 414 contro 395 nel novembre 2024. La Regione, pertanto, avrebbe dovuto accorpare l'istituto di Sapri a quello di Santa Marina e non il contrario. Il TAR ha inoltre condiviso la ricostruzione secondo cui l'istituto di Santa Marina, situato in un Comune montano e con oltre 400 alunni, era autonomo secondo il quadro normativo richiamato. Le ulteriori doglianze sono state assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida e dell'economia processuale. La Regione Campania è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per spese e compensi, oltre accessori; le spese relative alle altre parti sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 5-quinquies, d.l. 98/2011, convertito in l. 111/2011

    “...ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche...”

    La disciplina statale impone di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani, in deroga ai parametri ordinari di dimensionamento.

  • d.m. 127/2023

    Stabilisce, secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, l'assegnazione di un dirigente scolastico ai singoli istituti situati nei Comuni montani con almeno 400 alunni.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato quale parametro relativo all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • Linee guida regionali sul dimensionamento scolastico, punto 4.1

    “Le istituzioni scolastiche per essere autonome devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, con media regionale compresa tra un minimo di 900 ed un massimo di 1000 alunni. Sono previste deroghe rispetto ai citati parametri ordinari ... [per le] istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole e nei comuni montani...”

    Prevedono deroghe ai parametri ordinari di autonomia per le istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani.

  • Linee guida regionali sul dimensionamento scolastico, punto 4.2

    “In caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a diversi Comuni la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenta il numero più alto di allievi fatte salve le intese tra i Comuni di cui al successivo punto 6.2”

    L'Amministrazione regionale è autovincolata a individuare la sede centrale presso l'istituzione scolastica con il maggior numero complessivo di alunni, salvo accordi tra i Comuni.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato con riferimento al precedente giudizio di ottemperanza e agli obblighi di ripristino dell'autonomia scolastica.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione regionale si è autovincolata mediante linee guida alla scelta della sede centrale dell'istituzione scolastica con il maggior numero di alunni, la decisione di accorpamento deve rispettare tale criterio, salvo che ricorrano le intese tra gli enti locali espressamente contemplate dalle stesse linee guida.
  • Nel calcolo degli alunni rilevante per il dimensionamento scolastico, il numero deve essere riferito all'istituzione scolastica considerata nella sua complessità, sommando gli alunni delle diverse sedi che fanno capo al medesimo istituto, e non alle singole sedi fisiche isolatamente considerate.
  • Le deroghe ai parametri ordinari di autonomia scolastica previste dalla disciplina statale e dalle linee guida regionali per le istituzioni situate nei Comuni montani devono essere effettivamente considerate dall'amministrazione nella programmazione della rete scolastica.
  • La violazione delle linee guida regionali, quale atto di autovincolo dell'amministrazione, determina l'illegittimità dell'atto di dimensionamento che disponga l'accorpamento in modo difforme dal criterio vincolante del maggior numero di alunni.
  • In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può esaminare prioritariamente la censura decisiva e assorbire le ulteriori doglianze quando l'accoglimento della prima assicura al ricorrente tutta l'utilità conseguibile.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRegioni e rapporti tra livelli di governoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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