Sentenza n. 129/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, n. 53/2025 depositata in data 03.04.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 55/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docenti per l'annualità 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia n. 53/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a percepire la Carta Docenti per l'annualità 2022/23. Il giudicato era stato notificato all'amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Dopo la proposizione e l'iscrizione a ruolo del ricorso, il competente Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato l'avvenuta esecuzione del giudicato in data 22 gennaio 2026. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto successivamente alla presentazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'esecuzione sopravvenuta del giudicato avesse integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza, poiché il pagamento di quanto dovuto era avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori di legge, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata determina la cessazione della materia del contendere.
art. 37 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del giudicato intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa sostanziale dell'interessato risulti pienamente e puntualmente soddisfatta.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; in tal caso le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale.
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