Cassazione Penale, Sentenza n. 29091/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale nei confronti di un imputato per il delitto di truffa in relazione a una vicenda di fornitura di materiale elettrico. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, l’imputato sarebbe intervenuto nella fase esecutiva del contratto, dopo la stipula, non limitandosi a rassicurare il creditore sull’adempimento, ma ponendo in essere ulteriori condotte decettive: avrebbe prima indicato un appoggio bancario per le RI.BA. poi rivelatosi inesistente e quindi consegnato un assegno bancario privo di provvista, con funzione di ostacolare il recupero del credito e di procurarsi un ingiusto profitto. Nel ricorso per cassazione, il difensore deduceva: 1) violazione di legge per insussistenza degli artifici o raggiri richiesti dall’art. 640 c.p., sostenendo che l’imputato fosse intervenuto solo successivamente alla stipula del contratto, limitandosi a rassicurare la controparte circa l’adempimento; 2) violazione di legge per travisamento della prova, in particolare della testimonianza di un soggetto indicato come Stefano Tugnoli, il quale avrebbe riferito di avere incontrato l’imputato solo una o due volte e che questi, nella fase esecutiva, rassicurava il creditore facendo riferimento a un bonifico e non al pagamento del titolo poi risultato insoluto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi connessi, generici e manifestamente infondati. Ha osservato che il ricorso, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge e travisamento della prova, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, operazione non consentita in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi. Ha inoltre rilevato che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese in appello, quindi non specifici. Nel merito, ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come truffa contrattuale, poiché l’imputato non si era limitato a rassicurare il creditore, ma aveva posto in essere ulteriori condotte decettive nella fase esecutiva del rapporto, idonee a integrare artifici e raggiri. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Nella truffa contrattuale gli artifici e raggiri possono realizzarsi anche nella fase esecutiva del contratto, purché il comportamento decettivo sia causalmente collegato al danno e all’ingiusto profitto.
art. 606 c.p.p.
Le censure in cassazione non possono risolversi in una nuova valutazione del merito o nella semplice contestazione della persuasività della motivazione, salvo i limiti del vizio motivazionale rilevante in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In tema di truffa contrattuale, gli artifici o raggiri non devono necessariamente precedere la conclusione del contratto: possono essere integrati anche da condotte poste in essere nella fase di esecuzione, se sono causalmente idonee a indurre in errore la controparte e a determinare danno e profitto ingiusto.
- Il semplice inadempimento contrattuale non basta, da solo, a integrare la truffa; occorre che l’inadempimento sia accompagnato da ulteriori condotte decettive che connotino la volontà fraudolenta.
- Il dolo generico nella truffa può essere desunto dalle concrete modalità della condotta e dagli elementi fattuali del caso, anche mediante ragionamento induttivo sulle circostanze oggettive.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o travisamento della prova in una richiesta di nuovo giudizio di merito sulla credibilità dei testimoni e sul peso delle prove.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29015/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29057/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29071/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29080/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28896/2026 del 30/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →