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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12777/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di merito per molteplici censure: CHIMENTI deduce violazioni di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (omessa indicazione della societa' fiduciaria titolare delle quote, rendicontazioni di costi fatturati da societa' a lui riconducibili, sedi fittizie), deduce la buona fede, contesta la confisca per equivalente e la sua applicabilita' (anche rispetto all'art. 578-bis cod. proc. pen. e alla sua efficacia retroattiva), chiede la riqualificazione in indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter), contesta la proporzionalita' della confisca, la declaratoria di responsabilita' per il capo B), la mancata applicazione della desistenza volontaria e l'errata determinazione della prescrizione. FRESI ROGLIA ha proposto motivi piu sintetici di nullita' e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione fiduciaria, all'effettivita' della sede e alla responsabilita' personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) per CHIMENTI Oberdan, dichiarando il reato estinto per prescrizione (effetto estensivo a favore di FRESI ROGLIA ai sensi dell'art. 587 c.p.p.). Per il resto il ricorso di CHIMENTI e' stato rigettato: sono state confermate le condanne per il capo A) (truffa aggravata per erogazioni pubbliche) e le statuizioni civili in favore della Regione Toscana, nonche' la confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p.. Il ricorso di FRESI ROGLIA e' stato dichiarato inammissibile per genericita'. I ricorrenti sono stati condannati alle spese civili sostenute dalla Regione Toscana (Euro 7.800,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte ha ritenuto sussistente tale reato per il capo A) sulla base degli elementi fattuali accertati.

  • art. 17 I. n. 55 del 1990

    Norma sul divieto di intestazione fiduciaria; la Corte ha ritenuto applicabile il divieto al bando regionale in forza del richiamo espresso nel bando stesso e dell'obbligo di dichiarazione previsto dal punto 12, par. 6 del bando.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte ha escluso la derubricazione a tale fattispecie perché il bando prevedeva una preliminare istruttoria di ammissibilita' che implicava controlli e verifica dei requisiti, integrando quindi la possibilita' di configurare la truffa.

  • art. 603 cod. pen.

    Richiamato con riferimento alla acquisizione documentale chiesta dalla difesa; la Corte ha ritenuto le richieste carenti di specificita' e non decisive rispetto al complesso probatorio.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente la confisca anche in caso di proscioglimento per prescrizione; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione anche alla confisca per equivalente e anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in linea con la giurisprudenza di legittimita'.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza relativa alla confisca allargata; la Corte ha considerato che l'art. 578-bis opera come disciplina procedurale per consentire la confisca anche senza condanna, richiamando l'ambito delle confische previste dall'art. 322-ter.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'ambito delle statuizioni civili e della confisca; la Corte ha esaminato la legittimita' delle misure ablative in combinato con l'art. 578-bis.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'effetto estensivo dell'impugnazione; applicata per estendere l'annullamento per prescrizione ottenuto da CHIMENTI anche a favore di FRESI ROGLIA.

  • legge n. 190 del 2012

    Riforma che ha inciso sulla disciplina della confisca per equivalente; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che interpreta le modifiche come non innovativa rispetto alla possibilita' di ablazione del profitto anche per fatti anteriori.

  • d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Interventi normativi che hanno introdotto/esteso l'art. 578-bis e la possibilita' di confisca senza condanna; la Corte ha confermato che si tratta di norme processuali applicabili secondo il principio tempus regit actum.

  • art. 521 e art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamati dalle censure difensive (motivi di impugnazione e nullita'); la Corte ha ritenuto i rilievi del FRESI ROGLIA generici e non specifici, dichiarandone l'inammissibilita'.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato in giurisprudenza citata in tema di confisca cd. allargata; collocato nel quadro interpretativo che giustifica l'uso dell'art. 578-bis come cornice procedurale.

Massime di principio

  • La segreta intestazione fiduciaria e l'occultamento della titolarita' reale possono integrare elementi utili a configurare la truffa aggravata per erogazioni pubbliche quando il bando richiede specifiche dichiarazioni e verifiche sulla provenienza dei beni/servizi.
  • La differenza tra truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) dipende dall'effettiva attivita' di verifica svolta dall'ente erogatore: se il bando prevede una istruttoria preliminare di ammissibilita' la condotta puo' integrare la truffa.
  • La confisca per equivalente puo' essere disposta anche con riferimento a fatti anteriori alle modifiche legislative (anche per il profitto), e l'art. 578-bis c.p.p. consente in sede processuale la confisca senza condanna, purché rispettati i limiti stabiliti dalla disciplina richiamata.
  • La prescrizione del reato tentato decorre dall'ultimo atto integrante la fattispecie tentata (non dalla scoperta); pertanto la determinazione del dies a quo e' cruciale per l'eventuale estinzione per prescrizione.
  • La desistenza volontaria richiede una scelta non forzata e non necessitata da circostanze esterne (per esempio investigazioni in corso) per essere riconosciuta come causa di non punibilita'.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e collegati alle ragioni espresse nella decisione impugnata; ricorsi generici o non adeguatamente svolti sono dichiarati inammissibili.

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