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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01476/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado. Il ricorso era articolato in due motivi, entrambi centrati sulla dedotta violazione di legge e sul vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. nel reato sub capo A. Secondo la Corte di cassazione, però, i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello: riproponevano, in sostanza, le stesse censure già formulate in appello e già respinte, senza un puntuale confronto critico con le argomentazioni del giudice di secondo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterative delle doglianze già proposte in appello e perché non sviluppavano un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare genericamente carenze o illogicità della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del capo A, relativo a un reato contro il patrimonio poi confermato in appello.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Richiamato quale circostanza aggravante del capo A; la Corte ribadisce che la sentenza d'appello aveva diffusamente motivato sulla sua sussistenza.

  • art. 493-ter c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del capo B, contestata in continuazione ex art. 81 cpv. c.p.

  • art. 81 cpv. c.p.

    Richiamato per la contestazione del reato in continuazione.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato quale base dell'inammissibilità dei motivi non specifici o non confrontati con la sentenza impugnata.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata: non è sufficiente riprodurre censure già formulate in appello se non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza di secondo grado.
  • La reiterazione pedissequa dei motivi di appello, senza specifiche ragioni di diritto o indicazione di elementi di fatto idonei a confutare il decisum impugnato, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La deduzione di un vizio di motivazione è inammissibile quando si traduce in una mera affermazione generica di illogicità o carenza, senza confutare gli argomenti effettivamente spesi dal giudice di merito.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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