Cassazione Civile, Ordinanza n. 22407/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IVA per l'anno d'imposta 2002, contestando alla società contribuente la partecipazione a operazioni inesistenti e recuperando l'imposta. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non dimostrata, da parte dell'amministrazione, la consapevolezza della contribuente di partecipare a operazioni soggettivamente inesistenti. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 e 61 del d.lgs. 546/1992; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., degli artt. 19 e 54 del d.P.R. 633/1972 e delle direttive IVA, per i criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato tardiva e quindi inammissibile la memoria del fallimento controricorrente. Ha poi accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente perché la sentenza non spiegava quali elementi probatori fossero stati esaminati e perché fossero stati giudicati insufficienti a dimostrare la natura soggettivamente inesistente delle operazioni e la consapevolezza della contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la censura per nullità della sentenza quando il vizio attiene alla motivazione apparente o mancante nei limiti del minimo costituzionale.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la motivazione; una motivazione solo graficamente esistente ma non intelligibile integra nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiede una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-argomentativo.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
anche la sentenza tributaria deve esporre la concisa ma sufficiente motivazione della decisione.
art. 61 d.lgs. 546/1992
richiamato in relazione alle regole del processo tributario applicabili al giudizio di appello.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione può essere sindacata in cassazione solo quanto al rispetto del minimo costituzionale.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012
la riforma ha ristretto il controllo di legittimità sulla motivazione ai soli casi di mancanza o apparenza della stessa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la memoria depositata oltre il termine assegnato è tardiva e quindi inammissibile.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova in materia di IVA e operazioni inesistenti.
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati per l'uso di presunzioni semplici nella prova dei fatti rilevanti ai fini dell'accertamento.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA e ai suoi limiti in caso di operazioni inesistenti.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato in tema di poteri di rettifica e accertamento IVA.
art. 17 della direttiva 77/388/CEE
richiamata quale disciplina unionale della detrazione IVA, come interpretata dalla giurisprudenza europea.
art. 167 della direttiva 2006/112/CE
richiamata quale disciplina unionale della detrazione IVA.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: è censurabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando la sentenza contiene formule assertive o generiche che non consentono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e non indica gli elementi di fatto e di prova decisivi per la decisione.
- In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario di partecipare a un'evasione, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Quando il giudice di merito confonde il tema delle operazioni soggettivamente inesistenti con quello delle operazioni oggettivamente inesistenti e non esplicita il quadro probatorio esaminato, la decisione è affetta da motivazione apparente.
- Nel giudizio di cassazione la memoria depositata oltre il termine assegnato ex art. 380-bis.1 c.p.c. è tardiva e va dichiarata inammissibile.
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