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Ordinanza

Ordinanza n. 2054/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro un'informativa antimafia interdittiva e gli ulteriori provvedimenti impugnati in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza e dei provvedimenti impugnati. Il primo motivo d'appello ha contestato la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, in assenza di specifiche esigenze di celerità. La società ha inoltre rappresentato un pregiudizio economico grave e il rischio di cessazione dell'attività nelle more della definizione del giudizio di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, a un sommario esame proprio della fase cautelare, potenzialmente fondato il primo motivo d'appello. L'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 impone al Prefetto, salvo particolari esigenze di celerità, di assicurare il contraddittorio prima dell'adozione dell'informativa antimafia interdittiva. La mancata indicazione nel provvedimento delle ragioni specifiche di urgenza necessarie a omettere il contraddittorio costituisce violazione della disposizione e determina l'illegittimità del provvedimento prefettizio. Nel caso concreto, l'informativa non indicava alcuna ragione di urgenza e aveva effettuato una valutazione preventiva, ritenuta inammissibile, circa l'inutilità dell'apporto partecipativo della società. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché la società avrebbe potuto subire un pregiudizio economico tale da essere costretta a cessare l'attività. L'istanza cautelare è stata quindi accolta, con sospensione dell'esecutività della sentenza del TAR e dell'efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza di merito al 29 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011

    In assenza di particolari esigenze di celerità del procedimento, il Prefetto deve assicurare il contraddittorio procedimentale prima dell’adozione dell’informativa antimafia interdittiva.

    L'omissione del contraddittorio è legittima soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità, le cui ragioni specifiche devono essere indicate nel provvedimento. Non è consentito sostituire tale motivazione con una valutazione preventiva sull'ipotizzata inutilità dell'apporto della società interessata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte appellante.

Massime di principio

  • Prima dell'adozione di un'informativa antimafia interdittiva, il Prefetto deve assicurare il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, salvo che ricorrano particolari esigenze di celerità.
  • L'omissione del contraddittorio procedimentale nell'adozione di un'informativa antimafia interdittiva richiede l'indicazione, nel provvedimento, delle ragioni specifiche di urgenza che rendono necessario prescindervi; in mancanza, l'informativa è illegittima.
  • L'amministrazione non può giustificare ex ante l'omissione del contraddittorio limitandosi a ritenere che l'apporto partecipativo dell'interessato non avrebbe potuto fornire elementi utili alla decisione.
  • In sede cautelare d'appello, il rischio concreto che l'efficacia di un'informativa antimafia interdittiva determini la crisi economica dell'impresa fino alla cessazione dell'attività integra il periculum in mora, ove sussista anche un fumus derivante dalla violazione delle garanzie procedimentali.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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