Ordinanza n. 2054/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro un'informativa antimafia interdittiva e gli ulteriori provvedimenti impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza e dei provvedimenti impugnati. Il primo motivo d'appello ha contestato la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, in assenza di specifiche esigenze di celerità. La società ha inoltre rappresentato un pregiudizio economico grave e il rischio di cessazione dell'attività nelle more della definizione del giudizio di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, a un sommario esame proprio della fase cautelare, potenzialmente fondato il primo motivo d'appello. L'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 impone al Prefetto, salvo particolari esigenze di celerità, di assicurare il contraddittorio prima dell'adozione dell'informativa antimafia interdittiva. La mancata indicazione nel provvedimento delle ragioni specifiche di urgenza necessarie a omettere il contraddittorio costituisce violazione della disposizione e determina l'illegittimità del provvedimento prefettizio. Nel caso concreto, l'informativa non indicava alcuna ragione di urgenza e aveva effettuato una valutazione preventiva, ritenuta inammissibile, circa l'inutilità dell'apporto partecipativo della società. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché la società avrebbe potuto subire un pregiudizio economico tale da essere costretta a cessare l'attività. L'istanza cautelare è stata quindi accolta, con sospensione dell'esecutività della sentenza del TAR e dell'efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza di merito al 29 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
In assenza di particolari esigenze di celerità del procedimento, il Prefetto deve assicurare il contraddittorio procedimentale prima dell’adozione dell’informativa antimafia interdittiva.
L'omissione del contraddittorio è legittima soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità, le cui ragioni specifiche devono essere indicate nel provvedimento. Non è consentito sostituire tale motivazione con una valutazione preventiva sull'ipotizzata inutilità dell'apporto della società interessata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Massime di principio
- Prima dell'adozione di un'informativa antimafia interdittiva, il Prefetto deve assicurare il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, salvo che ricorrano particolari esigenze di celerità.
- L'omissione del contraddittorio procedimentale nell'adozione di un'informativa antimafia interdittiva richiede l'indicazione, nel provvedimento, delle ragioni specifiche di urgenza che rendono necessario prescindervi; in mancanza, l'informativa è illegittima.
- L'amministrazione non può giustificare ex ante l'omissione del contraddittorio limitandosi a ritenere che l'apporto partecipativo dell'interessato non avrebbe potuto fornire elementi utili alla decisione.
- In sede cautelare d'appello, il rischio concreto che l'efficacia di un'informativa antimafia interdittiva determini la crisi economica dell'impresa fino alla cessazione dell'attività integra il periculum in mora, ove sussista anche un fumus derivante dalla violazione delle garanzie procedimentali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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