Ordinanza n. 12869/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 4292/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA DE RENZIS, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 6601/2023, PUBBLICATA IN DATA 11/04/2024, NOTIFICATA IN DATA 06/01/2025, PASSATA IN GIUDICATO. NONCHÉ CON RICHIESTA DI: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né la richiesta di astreinte. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando al Ministero dell'Istruzione e del Merito il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare la documentazione e la relazione aggiornata richiesta, anche in relazione all'attività svolta dal MEF. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 27 gennaio 2027.
Atto impugnato: mancata o non ancora verificata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 4292/2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4292/2024 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, chiedendo anche la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una relazione aggiornata dal Ministero sui fatti di causa, con particolare riferimento all'attività svolta dal MEF e a quanto dedotto nella nota del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente
La disposizione è invocata dalla ricorrente quale base per la richiesta di fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione in caso di successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide ancora su tale richiesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la situazione fattuale e l'attività amministrativa successiva al giudicato non risultano sufficientemente aggiornate o documentate, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione e della documentazione necessaria prima di decidere la domanda esecutiva.
- La richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esaminata dal giudice dell'ottemperanza, ma la relativa decisione può essere differita quando occorra previamente accertare lo stato di esecuzione del giudicato.
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