Sentenza del 08/02/2019 n. 112 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. 204/2019 - PROCESSO TRIBUTARIO - Competenza per territorio - Controversie proposte nei confronti degli Agenti della Riscossione - Competenza della Commissione tributaria nella cui circoscrizione gli Agenti stessi hanno sede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima afferma che, per le controversie relative ad atti dell'Agente della Riscossione, la competenza territoriale non si determina in base al domicilio del contribuente o ad altri elementi, ma facendo riferimento alla sede dell'Agente che ha emanato l'atto. Se anche l'Ufficio finanziario competente ha sede nello stesso luogo, tale individuazione risulta ulteriormente confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione della Commissione tributaria territorialmente competente per impugnare atti emanati dall'Agente della Riscossione. Il criterio applicabile è quello previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992: la competenza spetta alla Commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'Agente della Riscossione che ha emesso l'atto. Tale criterio assume particolare rilievo quando nella stessa località ha sede anche l'Ufficio finanziario titolare del rapporto giuridico d'imposta.
Norme richiamate
Art. 4 del decreto legislativo n. 546/1992
La competenza territoriale della Commissione tributaria è individuata in relazione alla sede dell'Agente della Riscossione che ha emanato l'atto impugnato.
In caso di impugnazione di atti dell'Agente della Riscossione, la Commissione tributaria competente è quella nella cui circoscrizione si trova la sede dell'Agente che ha emesso l'atto. La competenza è quindi collegata all'ente autore dell'atto e non, di regola, alla residenza o al domicilio del contribuente.
Massime di principio
- Quando si impugna un atto dell'Agente della Riscossione, occorre verificare anzitutto la sede dell'ufficio o dell'agente che ha materialmente emesso l'atto.
- La controversia deve essere proposta davanti alla Commissione tributaria competente per il territorio in cui si trova tale sede, anche se il contribuente risiede altrove.
- La competenza territoriale si determina in base all'autore dell'atto impugnato; pertanto, è necessario distinguere gli atti dell'Agente della Riscossione da quelli direttamente emessi dall'Amministrazione finanziaria.
- Se l'Agente della Riscossione e l'Ufficio finanziario titolare del tributo hanno sede nella stessa circoscrizione, tale coincidenza rafforza l'individuazione della Commissione tributaria territorialmente competente.
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