Sentenza n. 491/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 126/2025, resa tra le parti, pubblicata il 25 febbraio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio d’appello n.r.g. 1066/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del CGARS che aveva respinto l'appello contro il rigetto dell'impugnazione del diniego di trasferimento della rivendita di tabacchi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. contro la sentenza del CGARS n. 126/2025, deducendo tre asseriti errori di fatto. Con i primi due motivi ha sostenuto che la sentenza revocanda non avesse esaminato, rispettivamente, la circostanza secondo cui l'Amministrazione avrebbe già accertato nel 2017 che le tre rivendite più vicine alla sede di via Maestranza n. 7 erano le rivendite n. 11, n. 12 e n. 18, nonché la deduzione secondo cui il precedente trasferimento del 2017 sarebbe stato nullo e l'istanza avrebbe dovuto essere valutata come trasferimento dal civico 15 al civico 21. Con il terzo motivo ha lamentato che la Sezione non avesse considerato la richiesta, formulata nella memoria d'appello del 14 febbraio 2025, di assegnazione di un termine per proporre querela di falso in sede civile nei confronti della consulenza tecnica utilizzata nel giudizio.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato inammissibili i primi due motivi. Il primo riguardava infatti proprio il fatto controverso sul quale la sentenza revocanda aveva pronunciato, sicché l'errore su tale fatto non poteva essere fatto valere mediante revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione relativa alla nullità del precedente trasferimento era stata dedotta soltanto con memoria depositata in vista della camera di consiglio, fuori dal thema decidendum dell'appello. Il terzo motivo è stato invece accolto: per mero errore di percezione la Sezione non aveva considerato che il ricorrente, nella memoria del 14 febbraio 2025, aveva dichiarato di valutare la proposizione di una querela di falso e aveva prospettato la richiesta di un termine ai sensi dell'art. 77 c.p.a. Tale omissione integrava un vizio revocatorio. In fase rescindente il CGARS ha quindi revocato la sentenza n. 126/2025. In fase rescissoria ha assegnato al ricorrente sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della decisione, per proporre querela di falso davanti al giudice civile, disponendo la sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza civile oppure fino all'inutile decorso del termine. La riassunzione dovrà avvenire su istanza della parte interessata. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione non è ammessa quando l'errore riguarda un fatto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato; è invece configurabile per l'omessa percezione di un elemento risultante dagli atti che avrebbe dovuto essere considerato.
art. 77 c.p.a.
eventualmente si valuterà se chiedere un termine ex art. 77 cpa
Quando nel giudizio amministrativo sia prospettata la necessità di proporre querela di falso, il giudice deve assegnare un termine per proporla davanti al giudice civile.
art. 295 c.p.c.
fino al passaggio in giudicato della sentenza civile che definirà il giudizio di querela di falso
Il giudizio amministrativo deve essere sospeso quando la decisione dipende dalla definizione di una controversia pregiudiziale devoluta al giudice civile.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della decisione.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio non può riguardare un fatto controverso sul quale la sentenza abbia effettivamente pronunciato; in tal caso la censura tende a contestare la valutazione o la ricostruzione del fatto e non integra il vizio previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Una questione nuova, dedotta per la prima volta con una memoria depositata in vista della camera di consiglio e non introdotta tempestivamente nel giudizio d'appello, esula dal thema decidendum e non può fondare un errore revocatorio per omessa pronuncia.
- L'omessa percezione, da parte del giudice, di una specifica prospettazione contenuta negli atti processuali e rilevante ai fini della proposizione della querela di falso può integrare errore di fatto revocatorio.
- Quando una parte prospetta nel giudizio amministrativo la proposizione di querela di falso relativa a un documento o a una consulenza tecnica rilevante, il giudice amministrativo deve assegnare il termine previsto dall'art. 77 c.p.a. per adire il giudice civile.
- L'accoglimento della revocazione nella fase rescindente comporta la revoca della sentenza impugnata; nella fase rescissoria, se la decisione dipende dall'esito della querela di falso, il giudizio amministrativo deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione della controversia civile o all'inutile decorso del termine assegnato.
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