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Ordinanza

Ordinanza n. 1247/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a) del Decreto di assegnazione ore di sostegno del 28/07/2025 ricevuto da questa difesa in data 02/10/2025, con il quale la Dirigente Scolastico dell’I.T.T.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 9 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali).

Giustizia amministrativa202505377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di assegnazione di ore di sostegno scolastico, inizialmente pari a 9 ore settimanali, successivamente rettificato con assegnazione di 32 ore settimanali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'istituzione scolastica aveva assegnato al minore 9 ore di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'accertamento del diritto alla copertura integrale delle ore di frequenza scolastica, indicate nel ricorso in 30 ore settimanali, nonché una misura cautelare provvisoria. La domanda cautelare monocratica era stata inizialmente respinta per la mancata allegazione della documentazione relativa allo stato di invalidità e agli elementi posti a fondamento della richiesta. Con note d'udienza la difesa ha successivamente depositato il decreto di assegnazione, la PEC di trasmissione, il decreto di omologa e la relazione del CTU, deducendo che il minore era stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e titolare dell'indennità di accompagnamento. È stato inoltre rappresentato che, dopo la notifica del ricorso, l'amministrazione ha rettificato il provvedimento impugnato assegnando 32 ore settimanali, pari all'intera frequenza scolastica. La ricorrente ha sostenuto che tale risultato fosse causalmente riconducibile all'instaurazione del giudizio e ha chiesto la decisione con riconoscimento delle spese a carico dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha rilevato che l'assegnazione sopravvenuta di 32 ore di sostegno, corrispondente alla copertura integrale dell'orario scolastico, potrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse oppure la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, non risultava una chiara ed espressa presa di posizione della ricorrente in ordine a tale effetto processuale. Per questo il Collegio ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa alla qualificazione dell'esito processuale, rinviando la causa a una successiva camera di consiglio. L'ordinanza non definisce quindi la domanda principale né decide definitivamente sulle spese, pur prospettando la possibilità di una soccombenza virtuale e del riconoscimento delle spese di lite al procuratore antistatario. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari delle parti e dei soggetti citati.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    solleva, ex art. 73, co. 3, c.p.a., la questione se la rappresentata integrale copertura del sostegno scolastico al minore per cui è causa determini l'improcedibilità del ricorso o cessata materia del contendere

    Il giudice deve sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio che possa incidere sulla decisione, assegnando loro la possibilità di interloquire prima della definizione del giudizio.

  • art. 3, comma 3, legge n. 104/1992

    portatore di handicap in situazione di gravità

    La disposizione è richiamata nella documentazione prodotta per attestare la situazione di gravità del minore, rilevante ai fini della richiesta di sostegno scolastico.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto, unitamente alle altre norme privacy, per l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per la protezione dei dati personali nella diffusione dei provvedimenti giudiziari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio volto a ottenere l'assegnazione di ore di sostegno, l'amministrazione attribuisce integralmente le ore di frequenza scolastica richieste, il giudice deve verificare se sia venuto meno l'interesse alla decisione o se debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La distinzione tra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere deve essere sottoposta al contraddittorio qualora il giudice intenda rilevarla d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • L'eventuale definizione del giudizio per effetto dell'assegnazione sopravvenuta delle ore di sostegno può richiedere la valutazione della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, soprattutto quando la modifica dell'assetto lesivo sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleTutela del terzo

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