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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2820/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento del GIP del 26/05/2023 con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina aggravata in concorso. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 137 e 138 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il periodo di misura a cui era stato sottoposto in Francia (rilascio con controllo giudiziario dopo rifiuto della consegna) avrebbe dovuto influire sul conteggio del termine di fase della custodia cautelare in Italia e che il Tribunale aveva erroneamente valutato la natura non detentiva del controllo giudiziario francese e impropriamente richiamato l'art. 34 L. 69/2005 e il nuovo termine di fase derivante dal rinvio a giudizio.

La decisione

Ricorso rigettato dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno ritenuto che la misura di controllo giudiziario applicata in Francia non fosse equiparabile a una misura 'privativa' della libertà personale alla stregua della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, alla luce della giurisprudenza e della giurisprudenza comunitaria (C-294/16 PPU). Pertanto il periodo trascorso sotto controllo giudiziario in Francia non è computabile ai fini della decorrenza del termine di custodia cautelare in Italia. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 611 cod.proc.pen.

    citato per la trattazione con contraddittorio cartolare

    norma procedurale relativa alla trattazione senza udienza con contraddittorio cartolare, applicata in base alla novella D.Lgs. n.150/2022

  • D.Lgs. n.150/2022

    ha novellato l'art. 611 c.p.p. consentendo la trattazione con contraddittorio cartolare

  • artt. 137 e 138 cod.pen.

    articoli invocati dal ricorrente per vizio di motivazione

    il ricorrente denunciava violazione di norme sostanziali penali; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e al computo dei termini

  • L. 69/2005 (art. 33 e art. 34)

    art. 33 e art. 34 richiamati nel ragionamento

    art. 33 dispone il computo del periodo di custodia sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo, ma richiede valutazione caso per caso sull'assimilabilità della misura estera a una misura 'privativa' della libertà; art. 34 è stato richiamato dal Tribunale per argomentare sulla pertinenza della misura applicata all'estero rispetto al mandato d'arresto

  • articoli 303, comma 4; 304; 657 cod.proc.pen.

    citati in relazione al computo dei termini

    riguardano gli effetti della custodia cautelare e il computo dei termini processuali; il computo del periodo all'estero è ammesso solo se la misura estera è assimilabile a custodia

  • Decisione quadro 2002/584/JHA (decisione quadro relativa al MAE)

    richiamata per la nozione di 'custodia' e il computo del periodo

    fornisce la nozione europea di 'custodia' ai fini del mandato d'arresto europeo e guida l'interpretazione se una misura estera debba essere considerata come 'custodia'

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-294/16 PPU (28/07/2016)

    stabilisce che misure come arresti domiciliari notturni con obblighi di firma e braccialetto elettronico, sotto certe condizioni, non sono in linea di principio equiparabili alla custodia; occorre valutare tipo, durata, effetti e modalità di esecuzione

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (es. Sez. 6, n. 50811/07/10/2016; Sez. 3, n. 9203/18/12/2012)

    Sez. 6, n. 50811 del 07/10/2016; Sez. 3, n. 9203 del 18/12/2012

    confermano che periodi di misure non detentive scontati all'estero non sono automaticamente computabili ai fini del limite della custodia cautelare in Italia se non comportano una effettiva privazione della libertà

  • art. 94 disp.att. cod.proc.pen.

    cita per gli adempimenti di cancelleria

    norma procedurale per gli adempimenti conseguenti alla decisione

Massime di principio

  • Il periodo in cui una persona è sottoposta all'estero a misure preventive non detentive (es. controllo giudiziario con obblighi di firma) non si computa automaticamente ai fini della durata della custodia cautelare in Italia: bisogna valutare caso per caso se la misura estera comporti una effettiva privazione della libertà comparabile alla detenzione.
  • Per stabilire l'assimilabilità di una misura estera alla 'custodia' occorre considerare il tipo, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione dell'insieme delle misure (obblighi di firma, divieti, sorveglianza elettronica, obblighi di presentazione, ecc.).
  • La giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE) e nazionale forniscono criteri restrittivi: misure parzialmente restrittive non sono in linea di principio qualificabili come custodia salvo che ricorrano condizioni di estrema coercitività.
  • Nel procedimento relativo al mandato d'arresto europeo non è sufficiente dimostrare che vi sia stato un provvedimento cautelare all'estero: il difensore deve documentare la natura e la gravità delle restrizioni per sostenere il computo dei termini in Italia.
  • Il richiamo a termini di fase novellati o a conseguenze processuali interne (es. nuovo termine di fase dopo rinvio a giudizio) va valutato insieme al precedente svolgimento di misure cautelari estere: la semplice esecuzione in forma 'mitigata' all'estero non impedisce l'applicazione o il conteggio dei termini italiani se non sussiste equiparazione

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