Cassazione Civile, Ordinanza n. 21119/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la decisione del Tribunale che aveva confermato il rigetto dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Lecce. L'ordinanza ingiungeva il pagamento di euro 1.849,05 non a titolo di sanzione amministrativa, ma per il rimborso delle spese di custodia di un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo. Nel ricorso per cassazione, proposto con un unico motivo, si denunciava la violazione dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982 e dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981, sostenendo che il credito fosse prescritto perché era decorso il termine quinquennale previsto per la riscossione delle somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie. La tesi dei ricorrenti era che anche il recupero delle spese di custodia dovesse sottostare alla medesima prescrizione breve.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha chiarito che il termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981 riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie, mentre il credito per il rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione ex art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, in assenza di una disciplina speciale, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dall'avvenuta anticipazione delle indennità al custode. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati, ed è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.P.R. n. 571 del 1982
disciplina il rimborso delle spese di custodia delle cose sequestrate, anticipate dall'amministrazione; il relativo credito, in mancanza di disposizioni specifiche, è soggetto a prescrizione ordinaria decennale.
art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689
il termine quinquennale di prescrizione riguarda la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e non si estende al rimborso delle spese di custodia.
art. 209 codice della strada
richiama la prescrizione quinquennale dell'art. 28 L. n. 689 del 1981 per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.
art. 14 L. n. 689 del 1981
viene menzionato per le ipotesi che incidono sull'obbligo di rimborso delle spese di custodia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al contributo unificato.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Il credito per il rimborso delle spese di custodia di un bene sequestrato amministrativamente non coincide con una sanzione amministrativa pecuniaria e, in assenza di una disciplina speciale, si prescrive nel termine ordinario decennale.
- Il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso delle spese di custodia coincide con il momento in cui l'amministrazione ha anticipato le somme dovute al custode, poiché da allora il credito può essere fatto valere.
- La prescrizione quinquennale prevista per le sanzioni amministrative non è applicabile per analogia ai crediti accessori o autonomi aventi natura diversa dalla sanzione principale.
- Quando il resistente non svolge attività difensiva, la Corte può omettere la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; in caso di rigetto, può inoltre dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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