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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2368

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2368 della Commissione del 3 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32022R2368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 per recepire nel diritto UE il tetto massimo di prezzo sul petrolio greggio russo concordato a livello di coalizione internazionale. In particolare, aggiorna l’allegato XXVIII inserendo il prezzo di 60 USD per barile per il codice NC 2709 00, con applicazione dal 5 dicembre 2022. La modifica opera sul regime di esenzione dai divieti relativi al trasporto marittimo e ai servizi connessi verso paesi terzi.

Modifica dell'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 per introdurre il tetto massimo di prezzo del petrolio greggio russo (60 USD/barile) ai fini dell’esenzione dai divieti di trasporto marittimo e servizi connessi verso paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e ai soggetti soggetti al regolamento (UE) n. 833/2014, in particolare per le attività di trasporto marittimo, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia. La modifica incide sull’esenzione dal divieto quando il petrolio greggio è acquistato a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi prestabilito. L’allegato aggiornato si applica dal 5 dicembre 2022; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2368: tetto di prezzo sul petrolio greggio russo

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Russia, modificando il regolamento (UE) n. 833/2014. La finalità è dare attuazione, sul piano tecnico-normativo, al meccanismo del tetto massimo di prezzo per il petrolio greggio russo, collegato all’esenzione dai divieti di trasporto marittimo e dai servizi accessori verso paesi terzi.

Contesto normativo

Il regolamento richiama il quadro già istituito dal regolamento (UE) n. 833/2014 e dalla decisione 2014/512/PESC, che disciplinano misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. I considerando evidenziano che la decisione (PESC) 2022/1909 aveva già introdotto un’esenzione per attenuare le conseguenze negative sull’approvvigionamento energetico dei paesi terzi e limitare al contempo i proventi petroliferi russi.

Oggetto della modifica

La modifica consiste nell’aggiornamento dell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014, con l’inserimento di una nuova tabella che fissa:

  • il codice NC 2709 00;
  • la descrizione "Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi";
  • il prezzo al barile di 60 USD;
  • la data di applicazione del 5 dicembre 2022.

Effetto operativo del tetto di prezzo

Il tetto di prezzo rileva ai fini dell’esenzione dal divieto di fornire:

  • servizi di trasporto marittimo;
  • assistenza tecnica;
  • servizi di intermediazione;
  • finanziamenti;
  • assistenza finanziaria; quando tali servizi siano connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia. L’esenzione opera soltanto se il petrolio greggio è acquistato a un prezzo pari o inferiore al livello fissato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato XXVIII del regolamento 833/2014

L’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è modificato per inserire la tabella relativa al tetto sui prezzi del petrolio greggio: codice NC 2709 00, descrizione "Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi", prezzo al barile pari a 60 USD, con data di applicazione fissata al 5 dicembre 2022.

Funzione del tetto di prezzo nell’esenzione dalle misure restrittive

Il considerando richiama l’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dai divieti di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, purché acquistati a un prezzo pari o inferiore al tetto prestabilito.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comuneenergiatrasporticommercio estero

Testo integrale

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