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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2367

Regolamento (UE) 2022/2367 del Consiglio del 3 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32022R2367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza e precisa le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Russia in relazione al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi. Introduce il riferimento al tetto sui prezzi fissato nell’allegato XXVIII, chiarisce i divieti di commercio, intermediazione e trasporto verso paesi terzi e disciplina esenzioni, periodi transitori e obblighi di cooperazione tra Stati membri e Commissione. È inoltre previsto un riesame periodico del meccanismo, con attenzione all’efficacia della misura, al contesto di mercato e all’allineamento internazionale.

Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 introducendo e chiarendo il meccanismo del tetto al prezzo per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi russi, con divieti, esenzioni e periodi transitori per il trasporto e i servizi connessi verso paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici dell’Unione e, più in generale, a chiunque fornisca, direttamente o indirettamente, servizi di trasporto marittimo, assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al commercio, all’intermediazione e al trasporto verso paesi terzi di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari della روسيا o esportati dalla Russia. Riguarda in particolare il petrolio greggio NC 2709 00 e i prodotti petroliferi NC 2710 elencati nell’allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014, nonché le deroghe e gli allegati XXVIII e XXIX. Le nuove regole si applicano dal 5 dicembre 2022 per il petrolio greggio e dal 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi, con specifiche norme transitorie e un regime di riesame periodico a partire da metà gennaio 2023. Restano escluse le merci di origine di paese terzo solo caricate, partite o transitate in Russia, se origine e proprietario non sono russi, e i casi espressamente previsti di urgenza sanitaria, sicurezza o ambiente.

Modifica del regime sanzionatorio UE sul petrolio russo

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 833/2014 per adeguare le misure restrittive adottate contro la Russia con specifico riguardo al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi. La modifica si inserisce nel quadro delle decisioni PESC correlate e mira a combinare il contenimento dei proventi energetici russi con la tutela dell’approvvigionamento energetico dei paesi terzi e con la stabilizzazione del mercato.

Ambito materiale e soggetti interessati

La disciplina riguarda i servizi di trasporto marittimo e i servizi accessori, vale a dire assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria, quando collegati al commercio, all’intermediazione e al trasporto verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi. Il perimetro operativo si riferisce ai beni individuati nell’allegato XXV, con particolare attenzione al petrolio greggio NC 2709 00 e ai prodotti petroliferi NC 2710.

Divieti principali

L’articolo 3 quindecies, paragrafo 1, vieta la prestazione, diretta o indiretta, dei servizi connessi al commercio, all’intermediazione e al trasporto verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia. Il paragrafo 4 vieta inoltre il commercio, l’intermediazione e il trasporto verso paesi terzi di tali prodotti, anche mediante trasbordo nave-nave, con decorrenza differenziata: 5 dicembre 2022 per il greggio e 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi.

Meccanismo del tetto sui prezzi

Il regolamento struttura l’esenzione principale attorno al prezzo fissato nell’allegato XXVIII. Quando il prezzo di acquisto al barile non supera tale soglia, i divieti non si applicano. Il testo chiarisce anche che, dopo ogni successiva modifica dell’allegato XI della decisione 2014/512/PESC, opera un periodo transitorio di 90 giorni per i contratti già conclusi prima della modifica, sempreché il prezzo non ecceda quello fissato nell’allegato XXVIII alla data del contratto.

Periodi transitori e casi già in corso

È prevista una specifica salvaguardia per il greggio russo acquistato sopra il tetto ma già caricato su nave prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto finale prima del 19 gennaio 2023. La stessa logica di continuità e certezza giuridica emerge nella previsione che, se una nave trasporta carichi acquistati sopra il tetto e l’operatore lo sa o ha ragionevoli motivi per sospettarlo, la fornitura di servizi alla medesima nave resta vietata per 90 giorni dopo lo scarico della merce.

Esenzioni mirate

Il regolamento esclude dal divieto il petrolio greggio o i prodotti petroliferi di origine di paese terzo che transitino soltanto in Russia, purché origine e proprietà non siano russe. È inoltre prevista un’esenzione per i servizi necessari a prevenire o mitigare urgentemente eventi con gravi conseguenze per salute, sicurezza o ambiente, nonché per la risposta a catastrofi naturali, con obbligo di informare immediatamente l’autorità nazionale competente. Restano infine salve le ipotesi specifiche contenute nell’allegato XXIX.

Cooperazione e controllo

Gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni sui casi di violazione o elusione dei divieti. Il testo precisa che tali informazioni devono essere impiegate solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute, inclusa la garanzia dell’efficacia della misura.

Riesame periodico e criteri di valutazione

Il meccanismo del tetto sui prezzi, inclusi l’allegato XXVIII e i divieti principali, deve essere riesaminato a partire da metà gennaio 2023 e successivamente ogni due mesi. Il riesame deve considerare l’efficacia concreta, l’adesione internazionale, l’allineamento informale degli altri operatori, l’impatto su Unione e Stati membri e l’evoluzione del mercato. Il parametro di riferimento è che il tetto resti almeno del 5% inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati dell’Agenzia internazionale per l’energia.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Divieto di servizi connessi al trasporto di petrolio e prodotti petroliferi russi

L’articolo 3 quindecies, paragrafo 1, vieta di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all’intermediazione e al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo nave-nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, se originari della Russia o esportati dalla Russia.

Divieto di commercio, intermediazione e trasporto verso paesi terzi

Il paragrafo 4 vieta il commercio, l’intermediazione o il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo nave-nave, di petrolio greggio NC 2709 00 dal 5 dicembre 2022 e di prodotti petroliferi NC 2710 dal 5 febbraio 2023, quando tali prodotti sono elencati nell’allegato XXV e originari della Russia o esportati dalla Russia.

Tetto sui prezzi e regime di esenzione

I divieti non si applicano al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi russi quando il prezzo di acquisto al barile non supera il prezzo fissato nell’allegato XXVIII. L’esenzione opera dal 5 dicembre 2022 per il greggio e dal 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi.

Periodi transitori dopo modifiche del tetto sui prezzi

Per 90 giorni dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l’allegato XI della decisione 2014/512/PESC, i divieti non si applicano al trasporto dei prodotti dell’allegato XXV né ai servizi connessi, a condizione che il trasporto o i servizi derivino da un contratto concluso prima della modifica e che il prezzo al barile non superi quello fissato nell’allegato XXVIII alla data del contratto.

Transizione specifica per carichi già in viaggio

È prevista una deroga per il petrolio greggio russo acquistato a un prezzo superiore al tetto, caricato su una nave in porto prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023.

Regola sulle navi che hanno trasportato carichi sopra il tetto

Se, dopo una modifica dell’allegato XI della decisione 2014/512/PESC, una nave trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati sopra il tetto, e l’operatore lo sa o ha ragionevoli motivi per sospettarlo, è vietato fornire per 90 giorni, dalla data di scarico della merce, i servizi di cui al paragrafo 1 in relazione a quel trasporto.

Esclusione per merci di origine non russa e altri casi specifici

I divieti non si applicano al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi dell’allegato XXV se originari di un paese terzo e solo caricati, partiti o transitati in Russia, a condizione che origine e proprietario non siano russi. Non si applicano inoltre ai prodotti dell’allegato XXIX verso i paesi terzi ivi indicati per la durata prevista in tale allegato.

Esenzione per urgenze sanitarie, sicurezza e catastrofi naturali

I divieti non si applicano quando il trasporto o i servizi connessi siano necessari per prevenire o mitigare urgentemente un evento con gravi e rilevanti conseguenze per la salute e la sicurezza delle persone o per l’ambiente, oppure per rispondere a catastrofi naturali, purché l’autorità nazionale competente sia informata immediatamente dopo l’individuazione dell’evento.

Scambio di informazioni su violazioni ed elusione

Stati membri e Commissione devono informarsi reciprocamente sui casi rilevati di violazione o elusione dei divieti. Le informazioni sono utilizzate solo per gli scopi per cui sono fornite o ricevute, inclusa l’efficacia della misura.

Riesame periodico del meccanismo del tetto sui prezzi

Il funzionamento del meccanismo, compresi l’allegato XXVIII e i divieti dei paragrafi 1 e 4, deve essere riesaminato a partire da metà gennaio 2023 e poi ogni due mesi. Il riesame considera efficacia, attuazione, adesione internazionale, allineamento informale, impatto sull’Unione e sugli Stati membri ed evoluzione del mercato. Il tetto sui prezzi deve essere almeno il 5% inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati dell’Agenzia internazionale per l’energia.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionaletrasporti marittimienergia

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