Sentenza n. 1485/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis D.L. n. 21.09.1987 n. 387 (conv. con Legge 20.11.1987 n. 472), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino al soddisfo; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla riliquidazione del trattamento di fine servizio del ricorrente con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis D.L. n. 21.09.1987 n. 387 (conv. con Legge 20.11.1987 n. 472), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino al soddisfo; nonché per l’annullamento - dell’atto prot. Inps. -OMISSIS- - Pratica n. -OMISSIS- - Mod. -OMISSIS-, mediante il quale l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) – Direzione Provinciale di -OMISSIS- provvedeva alla liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.), omettendo il riconoscimento dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-bis D.L. n. 21.09.1987 n. 387, nella parte in cui non risulta l’applicazione del beneficio dei sei scatti stipendiali; - della nota dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) – Direzione Provinciale di -OMISSIS- trasmessa con messaggio di posta elettronica certificata in data 26.03.2024 con cui l’Istituto ha respinto la richiesta di riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis D.L. n. 21.09.1987 n. 387 (conv. con Legge 20.11.1987 n. 472); - di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche se non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio e diniego di riliquidazione senza inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenente forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cessato dal servizio a domanda, ha impugnato il prospetto di liquidazione del TFS e il successivo diniego dell’INPS, chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Al momento della cessazione aveva 55 anni, 6 mesi e 18 giorni di età e 43 anni e 24 giorni di anzianità utile. L’INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, ha sostenuto che il beneficio fosse subordinato al pagamento della contribuzione previdenziale ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 e ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha escluso la natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987: il termine costituisce un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e, in assenza di una previsione espressa e chiara, il suo mancato rispetto non può determinare decadenza. Nel caso concreto, inoltre, la domanda di pensionamento era stata presentata il 18 gennaio 2018, prima del 30 giugno dell’anno nel quale il ricorrente aveva maturato entrambi i requisiti. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l’art. 6-bis si applichi anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare cessati a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 mantiene tale disciplina per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare; la nozione di forze di polizia comprende, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, gli appartenenti con qualifiche equiparate. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime del TFS, che ha natura di retribuzione differita. È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dall’INPS, per genericità degli argomenti riferiti all’art. 3 Cost. e perché l’applicazione della norma discende direttamente dal suo ambito soggettivo e oggettivo. L’INPS è stato condannato a rideterminare il TFS includendo i sei scatti e a corrispondere le differenze, oltre interessi fino al soddisfo. È stata invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dagli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e 22, comma 36, l. n. 724/1994. Le spese, quantificate in euro 2.000 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico dell’INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il termine non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo; il beneficio spetta al personale delle forze di polizia che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, anche in caso di cessazione a domanda.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387
La disposizione mantiene l’applicazione dell’art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La norma opera ai fini della determinazione della pensione e della base pensionabile, non ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita o del TFS.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Esclude, unitamente all’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, la rivalutazione monetaria sulle somme spettanti a titolo di prestazioni previdenziali, ferma la debenza degli interessi nei limiti riconosciuti.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla differenza di TFS spettante.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, non essendo stati dedotti validi argomenti di irragionevolezza della disciplina.
art. 81 Cost.
Il riferimento alla norma costituzionale non rende fondata la questione, poiché il beneficio deriva direttamente dall’ambito applicativo dell’art. 6-bis e non da un’interpretazione estensiva irragionevole.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare cessati dal servizio a domanda, quando siano maturati entrambi i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale in assenza di un’espressa previsione normativa; esso costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che subordina l’attribuzione dei sei scatti al pagamento della contribuzione residua per il personale cessato a domanda, disciplina il calcolo della base pensionabile e non incide sulla base di calcolo del trattamento di fine servizio, avente natura di retribuzione differita.
- La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e ordinamento militare.
- La rivalutazione monetaria non spetta sulle differenze di TFS quando esclusa dalla disciplina speciale delle prestazioni previdenziali; resta riconoscibile l’obbligazione per interessi nei termini stabiliti dal giudice.
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