Parere n. 1212/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dalla Edilcostruzioni di Magnani Renzo e C. snc. contro il Comune di Rimini, la Provincia di Rimini e la Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio di cui alla legge regionale n. 37 del 2002 per l’annullamento: - dell’ordinanza del Comune di Rimini prot. 3911822/2024 del 6 novembre 2024, comunicata a mezzo pec in pari data, di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dagli artt. 14 della L.R. n. 23/2004 e 33 del d.P.R. n. 380/2001 nella misura di € 1.040.000,00; - della perizia tecnico-estimativa prot. 18172/2021 del 20 gennaio 2021, a firma del responsabile dell’U.O. Gestione Edifici e Sicurezza del Comune di Rimini; - della determinazione della Commissione provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio n. 27/2024 resa all’esito della seduta del 24 settembre 2024; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso alla predetta ordinanza sanzionatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza del Comune di Rimini di irrogazione di una sanzione pecuniaria edilizia di € 1.040.000,00 e degli atti presupposti, inclusa la perizia tecnico-estimativa e la determinazione della Commissione provinciale VAM.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, l’ordinanza comunale prot. 3911822/2024 del 6 novembre 2024, adottata ai sensi degli artt. 14 della l.r. n. 23/2004 e 33 del d.P.R. n. 380/2001, nonché la perizia tecnico-estimativa comunale, la determinazione della Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio n. 27/2024 e gli atti connessi. Sono stati dedotti quattro motivi concernenti la violazione e falsa applicazione della disciplina statale e regionale sulle sanzioni edilizie, lo sviamento di potere, l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’incompetenza della Commissione provinciale VAM, il travisamento dei fatti e del diritto e la non corretta applicazione della disciplina ratione temporis. Nel corso dell’istruttoria il Comune di Rimini ha notificato, il 30 aprile 2025, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione ha riguardato quindi gli effetti dell’opposizione rituale e tempestiva sul ricorso straordinario e sulla domanda cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha rilevato che il Comune di Rimini aveva effettivamente depositato un atto di opposizione al ricorso straordinario in data 30 aprile 2025 e ha ritenuto tale opposizione rituale e tempestiva. Conseguentemente, il ricorso deve essere trasposto in sede giurisdizionale e il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi di merito. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersene.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione
L’opposizione proposta dal Comune di Rimini il 30 aprile 2025 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa comporta la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Domanda cautelare
La domanda cautelare non è stata esaminata nel merito, risultando assorbita per effetto della trasposizione della controversia.
Motivi di merito
I motivi relativi alla sanzione edilizia, alla perizia tecnico-estimativa e alla competenza della Commissione provinciale VAM non sono stati esaminati, poiché la definizione in rito ha impedito l’esame della fondatezza delle censure.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina l’opposizione al ricorso straordinario e consente la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. L’opposizione rituale e tempestiva determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.
art. 33 d.P.R. n. 380/2001
È richiamato dalla ricorrente quale parametro della sanzione edilizia pecuniaria, ma non è stato esaminato nel merito a causa della trasposizione.
art. 14 l.r. n. 23/2004
È richiamato quale fondamento regionale della sanzione pecuniaria impugnata, senza esame sostanziale da parte della Sezione.
artt. 21 e 39 l.r. n. 23/2004
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla disciplina regionale applicabile e alla competenza della Commissione provinciale VAM; le relative censure non sono state esaminate.
artt. 48, 57 e 61 l.r. 30 luglio 2013, n. 15
Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina ratione temporis e alla competenza della Commissione provinciale VAM; il Consiglio di Stato non ne ha valutato l’applicazione sostanziale.
Massime di principio
- L’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, quando sia rituale e tempestiva, determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e il suo utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti; ciascuna parte può sottrarsi a tale rimedio mediante opposizione e chiedere l’accesso al giudice precostituito per legge.
- La trasposizione in sede giurisdizionale assorbe la domanda cautelare proposta nel ricorso straordinario, impedendo alla Sezione consultiva di esaminarla nel merito.
Ricorso straordinario contro una sanzione edilizia pecuniaria
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società operante nel settore edilizio contro il Comune di Rimini, la Provincia di Rimini e la Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio. L’impugnazione concerneva una sanzione pecuniaria edilizia di € 1.040.000,00 e i relativi atti presupposti.
Atti impugnati e motivi dedotti
La ricorrente aveva impugnato l’ordinanza comunale del 6 novembre 2024, la perizia tecnico-estimativa del 20 gennaio 2021, la determinazione della Commissione provinciale VAM n. 27/2024 e ogni atto connesso.
I motivi di ricorso riguardavano:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e 14, comma 2, della l.r. n. 23/2004;
- lo sviamento di potere e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà;
- la violazione degli artt. 21 e 39 della l.r. n. 23/2004 e degli artt. 48, 57 e 61 della l.r. 30 luglio 2013, n. 15;
- l’incompetenza della Commissione provinciale VAM;
- il difetto di motivazione e di istruttoria;
- il travisamento dei fatti e del diritto;
- la non corretta applicazione della disciplina ratione temporis.
La ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
Opposizione del Comune e trasposizione
Nel corso dell’istruttoria il Comune di Rimini ha notificato il 30 aprile 2025 un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato l’effettivo deposito dell’atto e ne ha ritenuto accertati i caratteri di ritualità e tempestività.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e che il suo utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti. L’opposizione costituisce lo strumento con cui una parte può chiedere che la controversia sia esaminata dal giudice precostituito per legge.
In presenza di un’opposizione rituale e tempestiva, il ricorso straordinario non può proseguire e deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione. La Sezione non ha quindi esaminato le censure relative alla legittimità della sanzione edilizia, alla perizia, alla determinazione VAM o alla competenza della Commissione provinciale.
Esito
Il parere è nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita, senza una valutazione del fumus boni iuris o del periculum in mora.
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