Sentenza n. 14/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento protocollato Cat. A12/2025/Uff.Immig2^Sez.ne N° 22 di revoca del permesso di soggiorno come soggiornate di lungo periodo UE emesso in data 20.8.2025 dal Questore di Trieste e notificato al sig. -OMISSIS- in data 30.9.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottata dal Questore di Trieste
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, giunto in Italia nel 2012 e già titolare di un permesso per motivi umanitari e, dal 2017, di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato la revoca del titolo disposta nel 2025 ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998. La revoca era fondata sulla ritenuta elevata e attuale pericolosità sociale derivante dalla pendenza di un procedimento penale per associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nonché dal ruolo di rilievo attribuito al ricorrente in un’organizzazione internazionale e dai rapporti con una persona coinvolta nel fallito attentato alla metropolitana di Londra del 2017. Il primo motivo deduceva la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale per omessa comunicazione di avvio, nonché la violazione del diritto di difesa e dell’art. 21-octies l. 241/1990, sostenendo che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso e che non ricorressero ragioni d’urgenza. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 9 d.lgs. 286/1998, dell’art. 9 della direttiva 2003/109/CE e dell’art. 3 l. 241/1990, oltre a eccesso di potere per insufficienza, incongruità, contraddittorietà e illogicità della motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e manifesta irragionevolezza. Il ricorrente sosteneva che la normativa interna non potesse attribuire rilievo automatico alla mera qualità di indiziato, che dovessero essere valutati la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, e che la revoca fosse carente di attualità perché fondata su una misura cautelare ormai revocata e su elementi non sufficientemente verificati. Deduceva inoltre l’assenza di ulteriori pendenze penali, l’attività lavorativa svolta in Italia e in Germania e la condotta successiva ritenuta regolare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto conforme a legge la revoca fondata sull’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, osservando che la pendenza di un procedimento per reati particolarmente gravi, tra cui quelli richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e dal codice antimafia, costituisce indice sintomatico di pericolosità sociale. Tale valutazione non richiede un accertamento definitivo di colpevolezza e può basarsi su fatti emergenti da denunce, richieste di rinvio a giudizio, misure cautelari e altri elementi non ancora definitivamente accertati in sede penale. Il giudizio di pericolosità è ampiamente discrezionale e il sindacato giudiziale resta limitato ai casi di illogicità, carenza dei presupposti o manifesta incongruità; nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati. Il Collegio ha escluso un contrasto tra la disciplina nazionale e il diritto dell’Unione, rilevando che la qualità di indiziato per i gravi delitti contestati è solo uno degli elementi considerati dalla legge e che l’Amministrazione aveva valutato la particolare gravità della vicenda. Ha respinto anche la censura procedimentale: l’omessa comunicazione di avvio è stata ritenuta non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché l’Amministrazione aveva dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, in ragione della gravità e attualità degli episodi e delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico. Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato elementi concreti che, se partecipati, avrebbero potuto orientare diversamente la decisione. Quanto alla durata del soggiorno e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo, il TAR ha rilevato che non era stata allegata l’esistenza di un nucleo familiare in Italia e che la vicenda penale evidenziava l’inserimento in circuiti di illegalità. La successiva condotta corretta e l’attività lavorativa non sono state considerate prevalenti rispetto alla pericolosità desunta dall’indiziato coinvolgimento in gravi delitti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. [...] Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio [...] il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La disposizione individua la pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato quale presupposto ostativo e impone la considerazione della durata del soggiorno e dell’inserimento dello straniero; la qualità di indiziato per determinati gravi delitti costituisce indice sintomatico rilevante, ma non opera come automatica equiparazione alla colpevolezza.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.
La sopravvenuta valutazione di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato consente la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011
Il richiamo alle categorie dei soggetti indiziati di determinati delitti del codice antimafia orienta la valutazione amministrativa della pericolosità sociale.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
Il riferimento ai delitti di associazione per delinquere e ai delitti connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina consente di ricomprendere le fattispecie contestate tra gli indici legislativamente rilevanti per la valutazione di pericolosità.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento quando ricorrono i presupposti di sanatoria previsti dall’art. 21-octies, comma 2.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio non invalida il provvedimento discrezionale se l’Amministrazione dimostra in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto tale dimostrazione è stata desunta dalla gravità e attualità degli elementi a carico del ricorrente.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della revoca è stata ritenuta sufficiente perché riferita alla gravità della vicenda penale e alla conseguente attuale pericolosità sociale.
art. 9 direttiva 2003/109/CE
Il TAR non ha ravvisato incompatibilità tra la disciplina nazionale e la direttiva, ritenendo che la normativa interna valorizzi la qualità di indiziato quale elemento della valutazione complessiva e non quale automatica prova di colpevolezza.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando vengano meno le condizioni previste per il rilascio, compresa la non pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
- La pendenza di un procedimento penale per gravi delitti, in particolare per associazione per delinquere connessa al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, può costituire indice sintomatico di pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso di soggiorno, senza necessità di una condanna penale definitiva.
- Il giudizio amministrativo di pericolosità sociale dello straniero è ampiamente discrezionale e può fondarsi su elementi indiziari e fatti non ancora definitivamente accertati in sede penale; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza e può sindacarla solo per illogicità, carenza dei presupposti o manifesta incongruità.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca non comporta l’annullamento del provvedimento se l’Amministrazione dimostra che, alla luce della gravità e dell’attualità degli elementi di pericolosità, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso e l’interessato non indica elementi concreti che avrebbero potuto modificarlo.
- Nella valutazione della pericolosità del titolare di un permesso UE di lungo periodo, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo devono essere considerati, ma non prevalgono necessariamente sulle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica quando emergano gravi indizi di coinvolgimento in delitti di particolare allarme sociale.
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