Sentenza n. 5293/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente di divieto di pascolo per anni 2 (due) agli animali di specie bovina, caprina e suina nelle aree comunali loc.tá Sorbo e Le Bosseta n. 4 del 26.06.2025 emessa dal Comune di Formello e notificata a mezzo Polizia Locale in data 27.06.2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che vieta per due anni il pascolo di animali bovini, ovini, caprini e suini nelle località comunali Sorbo e Le Bosseta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale deducendo: violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, mancata valutazione della propria posizione di allevatore ed eccesso di potere; violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990; impossibilità tecnica di eseguire il divieto. Ha sostenuto che l'interdizione biennale fosse sproporzionata, lesiva del diritto al lavoro, dell'iniziativa economica privata e della tutela della famiglia, oltre che produttiva di un rilevante danno economico, in assenza di un pericolo imminente per la salute pubblica. Ha inoltre lamentato che l'ASL non avesse reso noti agli allevatori la richiesta di emissione dell'ordinanza e che fosse ingiustificata la differenza di trattamento rispetto ad altri pascoli e stabilimenti. Infine, ha sostenuto che la presenza di fauna selvatica rendesse inefficace il divieto, determinando soltanto la perdita dell'uso civico dei terreni e la possibile chiusura dell'azienda. L'ASL e il Comune hanno controdedotto; la persona fisica che aveva sottoscritto gli atti presupposti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della persona fisica che aveva sottoscritto l'atto, chiarendo che l'ordinanza era imputabile esclusivamente all'ASL, poiché adottata nella qualità di Direttore del Dipartimento di Prevenzione. Nel merito, ha respinto il ricorso. L'ordinanza comunale richiamava la nota dell'ASL e il parere dell'Osservatorio epidemiologico, nonché il punto 2.1 dell'allegato 2d del decreto ministeriale 2 maggio 2024, secondo cui i micobatteri possono persistere nei pascoli fino a due anni. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione, perché gli atti richiamati indicavano i presupposti fattuali e il percorso logico-giuridico dell'intervento. L'urgenza non derivava dalla mera preesistenza della tubercolosi bovina, ma dal peggioramento della situazione e dalla successiva adozione dell'ordinanza di abbattimento totale (stamping out), rispetto alla quale il divieto di pascolo costituiva misura complementare diretta al risanamento dei territori potenzialmente infetti e all'eradicazione della malattia. Non è stata ravvisata contraddittorietà con l'ordinanza di abbattimento né con gli altri atti comunali, aventi oggetto distinto. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva specificamente impugnato i pareri richiamati né il presupposto punto 2.1 dell'allegato 2d, non potendo la generica impugnazione degli atti presupposti supplire a tale omissione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR non ha ravvisato illegittimità nell'azione amministrativa.
punto 2.1, allegato 2d, DM 2 maggio 2024
Resistenza dei micobatteri nell’ambiente • Locali: fino a 2 anni. • Acqua: fino ad 1 anno. • Terreno: fino a 2 anni. • Pascoli: fino a 2 anni. • Letame fino a 2 anni.
La previsione è stata utilizzata quale base tecnico-sanitaria per ritenere congruo un periodo di interdizione dei pascoli non inferiore a due anni, funzionale al risanamento dei territori potenzialmente infetti.
art. 4 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della lesione del diritto al lavoro; la censura è stata respinta.
art. 35 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del lavoro; la censura è stata respinta.
art. 41 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela dell'iniziativa economica privata; la censura è stata respinta.
art. 31 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela della famiglia; la censura è stata respinta.
Massime di principio
- Un'ordinanza di divieto di pascolo adottata per prevenire la persistenza e la diffusione di una malattia animale è adeguatamente motivata quando richiama specifici atti tecnico-sanitari e indica sia i presupposti fattuali sia il percorso logico che collega il rischio epidemiologico alla misura adottata.
- Il requisito dell'urgenza di un'ordinanza contingibile e urgente può essere collegato non soltanto all'insorgenza originaria della patologia, ma anche al peggioramento della situazione e alla necessità di accompagnare interventi di abbattimento sanitario mediante il risanamento dei territori potenzialmente contaminati.
- Il divieto temporaneo di pascolo può legittimamente costituire misura complementare allo stamping out, quando sia diretto alla medesima finalità di eradicazione della malattia e trovi fondamento in dati tecnico-scientifici sulla persistenza dell'agente patogeno nell'ambiente.
- La contestazione generica degli atti presupposti contenuta nell'epigrafe del ricorso non equivale a specifica impugnazione dei pareri tecnici e delle disposizioni normative o amministrative poste a fondamento del provvedimento, che devono essere censurati con motivi puntuali.
- Quando una persona fisica sottoscrive un atto nell'esercizio di funzioni istituzionali, la responsabilità processuale e l'imputazione dell'atto fanno capo all'amministrazione, salvo che sia dedotta una personale e autonoma responsabilità dell'agente; la persona fisica è quindi priva di legittimazione passiva rispetto all'impugnazione dell'atto amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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