Sentenza n. 1690/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di restituzione della patente di guida
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 6 febbraio 2023 con cui era stata respinta la richiesta di restituzione della patente di guida. La patente era stata revocata il 14 novembre 2022 a seguito dell'applicazione, nel 2019, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Dopo la revoca della misura di prevenzione, il ricorrente aveva chiesto la restituzione del titolo di guida il 17 gennaio 2023. Ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 285/1992 e l'eccesso di potere, contestando il diniego prefettizio. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Il giudice ha inoltre rilevato che le censure riferite direttamente al decreto di revoca della patente erano inammissibili, poiché tale decreto non era stato impugnato ed era quindi divenuto inoppugnabile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha applicato il principio tempus regit actum, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 vigente prima della modifica introdotta dall'art. 8, comma 1, della l. n. 177/2024, poiché i fatti e il provvedimento impugnato erano anteriori alla novella. Secondo la disciplina applicabile, il destinatario della revoca non poteva conseguire una nuova patente prima del decorso di almeno tre anni. Al momento della richiesta del 17 gennaio 2023 non erano trascorsi tre anni dalla revoca del 14 novembre 2022; mancava quindi il presupposto temporale per ottenere una nuova patente o la restituzione del titolo. Il diniego risultava pertanto legittimo anche indipendentemente dall'inoppugnabilità del decreto di revoca. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 120, comma 3, d.lgs. n. 285/1992
La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni
La disposizione vigente al momento dei fatti impediva al destinatario della revoca di conseguire una nuova patente prima del decorso di almeno tre anni; poiché tale periodo non era trascorso quando era stata presentata la richiesta, il diniego prefettizio era legittimo.
art. 8, comma 1, l. n. 177/2024
La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1
La novella non è stata applicata retroattivamente, poiché il provvedimento impugnato e la vicenda sostanziale erano anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base della disciplina vigente al momento della sua adozione, salvo specifiche disposizioni transitorie o retroattive.
- La disciplina dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 vigente anteriormente alla l. n. 177/2024 impediva al destinatario della revoca della patente di conseguire una nuova patente prima del decorso di almeno tre anni dalla revoca.
- La richiesta di restituzione o di conseguimento di una nuova patente presentata prima del decorso del termine triennale previsto dall'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 può essere legittimamente respinta per carenza del presupposto temporale.
- Le censure rivolte contro un provvedimento amministrativo autonomo e non impugnato entro i termini decadenziali sono inammissibili nel giudizio successivamente promosso contro un atto distinto, quando mirano sostanzialmente a rimettere in discussione il provvedimento ormai divenuto inoppugnabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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