Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 13/E del 22/04/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la riammissione alla rateazione prevista dalla legge di stabilità 2016 per i contribuenti decaduti, nei 36 mesi precedenti il 15 ottobre 2015, dal pagamento rateale delle somme dovute a seguito di adesione, acquiescenza o altri istituti del d.lgs. n. 218/1997. Il beneficio è limitato alle imposte dirette e richiede il versamento, entro il 31 maggio 2016, della prima rata scaduta del precedente piano, con successiva trasmissione della quietanza all’Ufficio. La circolare chiarisce poi gli effetti sulla riscossione, la sospensione dei carichi iscritti a ruolo, il ricalcolo del nuovo piano di ammortamento, il divieto di nuove azioni esecutive salvo procedure ex art. 48-bis d.P.R. 602/1973 e le verifiche finali per lo sgravio dei ruoli.

Riammissione alla rateazione per contribuenti decaduti da piani di pagamento relativi ad accertamenti

Riammissione alla rateazione delle somme da accertamento

La circolare illustra la disciplina introdotta dall’art. 1, commi 134-138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che consente la riammissione al pagamento rateale ai contribuenti decaduti, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, da piani di rateazione relativi a somme dovute a seguito di definizione di accertamenti. Il beneficio è costruito come ripristino del piano originario e riguarda solo le imposte dirette, con esclusione delle altre imposte, in particolare dell’IVA.

Ambito soggettivo

La riammissione interessa i contribuenti che abbiano definito le somme tramite:

  • adesione all’accertamento ex art. 7 d.lgs. n. 218/1997;
  • definizione del processo verbale di constatazione ex art. 5-bis del medesimo decreto;
  • invito a comparire ex art. 5, comma 1-bis;
  • acquiescenza all’accertamento ex art. 15.

È inoltre necessario che il contribuente abbia scelto il pagamento rateale e sia decaduto dal piano originario dopo aver versato la prima rata, per mancato pagamento integrale di una rata successiva entro il termine di quella immediatamente seguente. La circolare precisa che la misura non si estende agli altri istituti deflattivi del contenzioso, quali conciliazione e mediazione.

Ambito oggettivo

Il beneficio opera solo se la decadenza si è verificata nell’arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. Restano quindi escluse le decadenze anteriori. Inoltre, la riammissione è limitata al versamento delle imposte dirette, identificate in IRPEF, IRES, addizionali e IRAP. Le somme relative a IVA o ad altre imposte non rientrano nel nuovo piano e continuano a produrre gli effetti della decadenza già maturata.

Versamento della prima rata scaduta

Per accedere al beneficio il contribuente deve riprendere il versamento della prima rata scaduta del piano originario entro il 31 maggio 2016. Si tratta della rata, diversa dalla prima, il cui omesso o carente pagamento ha determinato la decadenza, non essendo sufficiente il versamento della prima rata originaria, che deve comunque essere stata pagata per perfezionare la definizione.

Il pagamento deve essere eseguito con modello F24 utilizzando i medesimi codici tributo già impiegati per il piano originario. La circolare distingue le ipotesi in cui l’atto definito riguardi esclusivamente imposte dirette da quelle in cui comprenda anche IVA:

  • se il piano originario riguardava solo imposte dirette, va versato l’importo della rata originariamente scaduta;
  • se il piano comprendeva anche IVA, occorre versare la quota riferibile alle sole imposte dirette, sottraendo imposta, interessi e sanzioni IVA, con eventuale scorporo proporzionale delle sanzioni cumulate in un unico codice tributo;
  • gli interessi di rateazione riferiti al periodo tra la scadenza originaria della rata e il pagamento in sede di riammissione saranno poi ricalcolati dall’Ufficio nel nuovo piano.

La circolare chiarisce anche che, in caso di versamento tardivo oltre il termine della rata successiva, il contribuente manifesta la volontà di essere riammesso pagando la prima rata effettivamente non versata; in caso di versamento carente, invece, l’integrazione dell’importo dovuto vale come manifestazione della volontà di riammissione. È altresì ammesso, in presenza di errore scusabile nel calcolo della rata, che l’Ufficio consideri valido il pagamento e recuperi l’eventuale differenza nel nuovo piano.

Trasmissione della quietanza

Dopo aver effettuato il pagamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente copia della quietanza entro dieci giorni, tramite consegna diretta oppure posta elettronica ordinaria o certificata. L’omissione di questo adempimento non invalida il procedimento, ma la quietanza è necessaria per consentire all’Ufficio di identificare il pagamento, attivare la sospensione dei ruoli eventualmente iscritti e predisporre il nuovo piano in tempo utile per le scadenze successive.

Sospensione dei carichi iscritti a ruolo

Ricevuta la quietanza, l’Ufficio sospende i carichi eventualmente iscritti a ruolo, anche se già rateizzati ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, limitatamente alle imposte dirette e ai relativi accessori. Rientra nella sospensione anche la quota parte della sanzione aggiuntiva ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997 riferita alle imposte dirette, poiché la finalità della norma è quella di ripristinare il piano originario come se la decadenza non fosse intervenuta. Non è invece sospesa la quota riferita all’IVA.

La circolare disciplina anche le ipotesi in cui, al momento della quietanza, l’Ufficio non abbia ancora avviato il recupero coattivo:

  • per adesione a avviso di accertamento, PVC o invito a comparire, se non vi è ancora iscrizione a ruolo, l’Ufficio iscrive a ruolo solo le somme relative all’IVA, alla relativa sanzione e agli interessi, oltre alla sanzione aggiuntiva connessa;
  • per acquiescenza ad accertamento esecutivo, se è stata notificata l’intimazione ma non è ancora avvenuto l’affidamento del carico, l’Ufficio procede all’affidamento limitatamente alle somme non ricomprese nella riammissione.

Elaborazione del nuovo piano di ammortamento

L’Ufficio competente, dopo la sospensione, deve ricalcolare le rate dovute imputando i pagamenti già effettuati alle corrispondenti voci del piano originario e predisporre un nuovo piano di ammortamento da comunicare al contribuente. Il prospetto può essere inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure via posta elettronica ordinaria o certificata, se tale mezzo è stato usato anche per la trasmissione della quietanza o se il contribuente lo richiede espressamente.

Il ricalcolo avviene in due fasi.

Prima fase: ricalcolo delle rate L’Ufficio determina:

  • il numero delle rate residue, sulla base delle rate non versate del piano originario, escludendo la rata pagata per la riammissione;
  • l’importo di ciascuna rata, riferito alle sole imposte dirette, ai relativi interessi e alla quota di sanzioni imputabile alle maggiori imposte dirette;
  • gli interessi di rateazione, calcolati al tasso legale vigente al momento del pagamento della prima rata originaria e applicati dal giorno successivo a tale versamento fino alla scadenza di ciascuna rata;
  • le nuove scadenze, calcolate a partire dalla data del pagamento effettuato ai fini della riammissione.

Seconda fase: scomputo dei pagamenti già effettuati L’Ufficio scompone i pagamenti già acquisiti dal contribuente, imputandoli alle analoghe voci del piano originario. In particolare:

  • gli importi riscossi per imposte e interessi sono scomputati dalle corrispondenti voci del nuovo piano;
  • gli importi riscossi per sanzioni sono scomputati dalle sanzioni dovute; se le sanzioni erano cumulate con IVA, l’imputazione resta prima a sanzione IVA e solo l’eccedenza riduce le sanzioni delle imposte dirette;
  • gli importi riscossi a titolo di interessi di mora e di rateazione sono scomputati dagli interessi del nuovo piano;
  • aggio e altre somme dovute all’Agente della riscossione non sono scomputabili, perché connessi all’attività di riscossione già svolta.

La circolare precisa inoltre che non sono ripetibili le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto all’ammontare ricalcolato.

Divieto di nuove azioni esecutive e segnalazione ex art. 48-bis

La trasmissione della quietanza comporta il divieto di avviare nuove azioni esecutive sulle somme oggetto di riammissione. Tuttavia, il divieto non opera per gli importi già oggetto di una segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973: in tale ipotesi la riammissione non può essere concessa limitatamente a tali importi.

Per questo motivo l’Ufficio, nel ricalcolo del piano, deve verificare presso l’Agente della riscossione la pendenza di procedimenti ex art. 48-bis e acquisire i relativi dati contabili, in modo da scomputare dal nuovo piano le somme che saranno comunque riscosse tramite tale procedura.

Verifica finale, sospensione e sgravio

Dopo la verifica del versamento di tutte le rate residue, l’Ufficio revoca la sospensione dei carichi iscritti a ruolo e provvede allo sgravio. Il sistema, quindi, prevede che la sospensione resti efficace fino all’integrale pagamento del nuovo piano.

La circolare richiama infine la disciplina della decadenza dal piano riammesso: il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza definitiva dal beneficio. In tal caso l’Ufficio:

  • determina le somme ancora dovute;
  • applica la sanzione aggiuntiva prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 472/1997;
  • dispone lo sgravio parziale dei carichi iscritti a ruolo solo per la parte eccedente i nuovi importi dovuti;
  • revoca la sospensione per consentire la ripresa della riscossione coattiva.

In sostanza, la circolare fornisce una guida operativa completa per contribuenti e uffici, chiarendo requisiti, termini, modalità di pagamento, interazione con la riscossione coattiva e criteri di ricalcolo del debito residuo.

Punti principali

Ambito soggettivo della riammissione

Sono ammessi i contribuenti che hanno definito l’accertamento tramite adesione, processo verbale di constatazione, invito a comparire o acquiescenza ex d.lgs. n. 218/1997, abbiano scelto il pagamento rateale e siano decaduti dopo il versamento della prima rata per mancato pagamento integrale di una rata successiva entro la scadenza di quella dopo. Restano esclusi gli altri istituti deflattivi, come conciliazione e mediazione.

Ambito oggettivo e limiti del beneficio

La decadenza rilevante deve essersi verificata nei 36 mesi antecedenti il 15 ottobre 2015, quindi tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. La riammissione riguarda soltanto le imposte dirette, cioè IRPEF, IRES, addizionali e IRAP, e non si estende a IVA o ad altre imposte, che restano soggette agli effetti della precedente decadenza.

Versamento della prima rata scaduta entro il 31 maggio 2016

Per accedere alla riammissione il contribuente deve versare entro il 31 maggio 2016 la prima delle rate scadute del piano originario, ossia la rata omessa o versata solo parzialmente che ha determinato la decadenza. Il pagamento va effettuato con Modello F24 e con i medesimi codici tributo già utilizzati. La circolare distingue il caso in cui il piano riguardi solo imposte dirette, in cui si versa l’importo pieno della rata, dal caso in cui vi siano anche imposte diverse, in cui vanno esclusi IVA e relativi interessi e sanzioni, con eventuale scorporo proporzionale delle sanzioni cumulate in un unico codice.

Trasmissione della quietanza e effetti procedurali

Dopo il versamento, il contribuente deve inviare la quietanza all’Ufficio competente entro 10 giorni, mediante consegna diretta, posta elettronica ordinaria o certificata. L’adempimento non condiziona la validità della riammissione, ma serve a consentire all’Ufficio di individuare il pagamento, sospendere eventuali carichi iscritti a ruolo e predisporre tempestivamente il nuovo piano di ammortamento.

Sospensione dei carichi iscritti a ruolo e gestione della riscossione

Ricevuta la quietanza, l’Ufficio sospende i carichi eventualmente iscritti a ruolo relativi alle imposte dirette e ai relativi accessori, compresa la quota parte della sanzione aggiuntiva ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997 riferita alle imposte dirette. La sospensione mira a impedire l’avvio di azioni esecutive sulle somme che tornano a essere rateizzate tramite F24. La circolare precisa anche come comportarsi se la riscossione coattiva non è ancora stata avviata o se si tratta di avvisi c.d. esecutivi.

Nuovo piano di ammortamento e ricalcolo delle rate

L’Ufficio elabora un nuovo piano rateale ricalcolando il numero delle rate residue, gli importi dovuti e gli interessi di rateazione. Il tasso legale applicabile è quello in vigore al momento del pagamento della prima rata originaria e gli interessi sono calcolati dal giorno successivo a tale versamento fino alla scadenza di ciascuna nuova rata. Le scadenze successive decorrono dalla data del pagamento eseguito per la riammissione. L’Ufficio scomputa inoltre i versamenti già effettuati, imputandoli alle corrispondenti voci del piano originario, senza rimborsare eventuali eccedenze.

Divieto di nuove azioni esecutive e limite ex art. 48-bis

Dopo la trasmissione della quietanza non possono essere avviate nuove azioni esecutive, salvo il caso in cui la riammissione sia richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973: in tale ipotesi la riammissione non può operare per gli importi oggetto della segnalazione. L’Ufficio deve quindi verificare presso l’Agente della riscossione la presenza di procedimenti ex art. 48-bis e acquisire i relativi dati contabili per lo scomputo.

Verifica finale dei pagamenti e sgravio dei ruoli

Quando tutte le rate residue del nuovo piano risultano pagate, l’Ufficio revoca la sospensione e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo. Se invece vengono omesse due rate, anche non consecutive, il contribuente decade definitivamente dal beneficio; in tal caso l’Ufficio determina il residuo dovuto, applica la sanzione aggiuntiva e dispone lo sgravio solo per la parte eccedente le somme ancora dovute, riattivando la riscossione coattiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.