Sentenza del 27/10/2016 n. 755 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - Riscossione del tributo in pendenza di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata respinta. È stato affermato che l’art. 9 del d.lgs. 507/1993 non prevede, in pendenza di giudizio, l’obbligo di procedere all’iscrizione a ruolo per frazioni della pretesa tributaria. Pertanto, l’ente impositore può iscrivere a ruolo l’intero importo richiesto, anche mentre la controversia è ancora pendente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’interpretazione dell’art. 9 del d.lgs. 507/1993 e, in particolare, se tale disposizione imponesse all’ente impositore, durante la pendenza del giudizio, di iscrivere a ruolo soltanto frazioni o una parte della somma complessivamente richiesta, anziché l’intero importo del tributo contestato.
Norme richiamate
Art. 9 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 9 d.lgs. 507/1993 non prevede, in pendenza di giudizio, l’iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa dall’erario.
La norma non impone una riscossione frazionata durante la pendenza del giudizio. In assenza di una previsione espressa che limiti l’iscrizione a ruolo a una parte della pretesa, il Comune può iscrivere a ruolo l’intero importo dell’imposta richiesto.
Massime di principio
- La riscossione di un tributo in pendenza di giudizio non deve necessariamente avvenire in misura frazionata: occorre verificare se la specifica disciplina tributaria preveda espressamente tale limitazione.
- In assenza di una norma che imponga l’iscrizione a ruolo parziale o frazionata, l’ente impositore può procedere per l’intero importo della pretesa tributaria, anche se il contribuente ha presentato ricorso.
- La mera pendenza del contenzioso non comporta automaticamente la sospensione della riscossione né limita, di per sé, l’importo iscrivibile a ruolo; eventuali effetti sospensivi devono derivare dalla legge o da uno specifico provvedimento giudiziale.
- Per valutare casi analoghi è necessario distinguere tra la possibilità di iscrivere a ruolo il tributo e la possibilità concreta di procedere all’esecuzione forzata, che può essere soggetta a ulteriori condizioni o a una sospensione disposta dal giudice.
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