Cassazione Civile, Ordinanza n. 39936/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2006, successivamente annullata nei gradi di merito. La questione centrale riguardava un credito IVA maturato nel 2005, non esposto nella dichiarazione annuale 2006 perché la dichiarazione risultava priva del quadro IVA e quindi considerata omessa dall’Ufficio. La società sosteneva di poter comunque far valere quel credito, mentre l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con undici motivi. In sintesi, i motivi dedotti censuravano: l’asserita erronea qualificazione dell’atto del contribuente come dichiarazione integrativa o istanza di rimborso; la pretesa equiparazione tra rimedi diversi (dichiarazione integrativa, istanza di rimborso ex art. 21 d.lgs. 546/1992, rimborso IVA); la negata rilevanza dell’omissione del quadro IVA e della tardività della dichiarazione integrativa; e vari vizi processuali, tra cui omessa pronuncia, extrapetizione e motivazione contraddittoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto, nono, decimo e undicesimo per asseriti vizi di omessa pronuncia ed extrapetizione, ritenendo che la CTR avesse correttamente individuato il thema decidendum. Ha dichiarato inammissibile anche l’ottavo motivo, perché formulato secondo il previgente art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, e comunque perché non era ravvisabile una motivazione solo apparente o contraddittoria nei termini oggi richiesti. Quanto ai motivi primo, secondo, sesto e settimo, la Corte li ha esaminati congiuntamente e li ha ritenuti infondati: ha affermato che, a prescindere dalla tardività della dichiarazione integrativa, rileva la sostanziale esistenza del credito IVA e la sua non contestazione in concreto; ha richiamato il principio di neutralità dell’IVA e la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l’eccedenza d’imposta può essere portata in detrazione anche in assenza della dichiarazione annuale, purché il diritto sia esercitato entro il termine biennale previsto dall’art. 19 d.P.R. 633/1972 e sussistano i requisiti sostanziali della detrazione. Ha inoltre richiamato il principio per cui la dichiarazione integrativa può essere utilizzata nei limiti e nei termini previsti dall’art. 2 d.P.R. 322/1998, ma resta ferma la possibilità per il contribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per l’intervento successivo delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge; la Corte ha valutato i motivi di diritto alla luce di essa.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
nel testo riformulato dal d.l. 83/2012, consente il ricorso per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più ammissibile la vecchia censura di insufficiente o contraddittoria motivazione per sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012.
art. 12 preleggi
richiamato per interpretare la riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. come riduzione del controllo di legittimità al minimo costituzionale.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
il diritto alla detrazione IVA deve essere esercitato entro la cornice biennale richiamata dalla Corte; il rispetto dei requisiti sostanziali rende irrilevanti le carenze formali.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30
richiamato nei motivi dell’Agenzia in tema di eccedenza IVA e rimborso/detrazione.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
richiamato nei motivi dell’Agenzia in tema di controllo formale automatizzato e recupero a seguito di dichiarazione ritenuta omessa.
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8
la dichiarazione integrativa può essere presentata nei termini previsti quando serve a evitare un danno per l’erario.
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis
la dichiarazione integrativa può correggere errori od omissioni in danno del contribuente entro il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo; resta comunque salvo il rimborso nei termini e la possibilità di opporsi alla pretesa fiscale in giudizio.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
richiamato nei motivi dell’Agenzia sul rapporto tra istanza di rimborso e rimedi processuali nel processo tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
richiamato, secondo il testo, nella prospettazione dell’Agenzia quale possibile rimedio di rimborso.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 241, art. 17
richiamato nei motivi dell’Agenzia in tema di compensazione/utilizzo del credito.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
termine richiamato per la presentazione della dichiarazione integrativa quando diretta a evitare un danno per la pubblica amministrazione.
art. 17 direttiva CEE 77/388
richiamato come fonte armonizzata sul diritto alla detrazione IVA e sul principio di neutralità.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
richiamato come base europea del diritto alla detrazione IVA.
Massime di principio
- In materia IVA, il diritto alla detrazione non può essere negato per sole irregolarità formali se risultano provati i requisiti sostanziali dell’operazione, la qualità di soggetto passivo del cessionario e l’inerenza degli acquisti ad operazioni imponibili.
- L’eccedenza IVA può essere fatta valere anche in assenza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione, purché il credito sia sorto, sia non contestato nella sua consistenza e sia esercitato entro il termine biennale previsto dall’art. 19 d.P.R. 633/1972.
- La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente il sindacato di legittimità solo su anomalie motivazionali radicali, non sul semplice difetto di sufficienza o sulla contraddittorietà del ragionamento decisorio.
- La dichiarazione integrativa ha ambiti e termini propri: può correggere errori od omissioni, ma la sua tardività non esclude di per sé la possibilità per il contribuente di far valere in giudizio un credito IVA sostanzialmente esistente e spettante.
- Nel giudizio di cassazione, i motivi che lamentano omessa pronuncia o extrapetizione sono infondati se il giudice di merito ha effettivamente deciso entro i limiti del thema decidendum tracciato dalle domande e dalle eccezioni delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39778/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39779/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39781/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39783/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39787/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39799/2021 del 14/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →