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Sentenza

Sentenza n. 1779/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente e al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 42 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 22 gennaio 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 3.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione e alle spese di lite, in relazione al diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 28 luglio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la Carta del docente e accreditando l’importo di 3.000 euro per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994, nonché spese e accessori. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, disponendo che il commissario provveda entro un ulteriore termine di 60 giorni previa istanza della ricorrente e trasmetta una relazione sugli adempimenti eseguiti. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato all’amministrazione; il commissario è stato incaricato anche del pagamento dell’eventuale penale maturata. La penalità è stata ritenuta non manifestamente iniqua perché l’inadempimento era ingiustificato, gli adempimenti non presentavano particolare complessità e l’amministrazione non aveva rappresentato ragioni ostative. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori, spese forfettarie e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La penalità di mora può essere applicata anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni pecuniarie. Nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo e comunque entro il termine assegnato all’amministrazione.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    La modifica normativa è richiamata quale base dell’applicabilità della penalità di mora anche alle condanne pecuniarie.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente, una volta verificata l’inerzia, di proporre il giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Gli interessi o la rivalutazione sulle somme dovute decorrono dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 39, comma 1, c.p.a., per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 107 l. 107/2015

    La sentenza del giudice ordinario, posta a fondamento dell’ottemperanza, aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertata inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria legittima il giudice amministrativo a ordinare l’adempimento entro un termine determinato e a predisporre, sin dalla sentenza, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione costituita in giudizio, dell’avvenuto pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito confermato dal giudicato consente di ritenere persistente l’inadempimento e di ordinare l’integrale esecuzione della pronuncia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all’inadempimento di condanne aventi natura pecuniaria, purché l’applicazione non risulti manifestamente iniqua e non sussistano altre ragioni ostative.
  • Nella determinazione della penalità di mora devono essere considerati la durata ingiustificata dell’inadempimento, la semplicità degli adempimenti richiesti e l’assenza di ragioni ostative rappresentate dall’amministrazione; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
  • Quando il giudice assegna un termine per l’adempimento spontaneo e nomina un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia, la penalità di mora può decorrere dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo, ma non oltre la scadenza del termine assegnato, poiché dopo tale momento opera il rimedio sostitutivo commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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