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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8501/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Verona che, pur avendo applicato la pena concordata (4 mesi di arresto e euro 2.000 di ammenda, sostituita con lavoro di pubblica utilità) per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s., non ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida obbligatoria per tale fattispecie. Si deduce violazione di legge per omissione nell'applicazione della sanzione accessoria e per mancata determinazione della sua durata e modalità in presenza della sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Verona per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha precisato che la sospensione va comminata in base all'art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.; la durata (1-2 anni) deve essere determinata dal giudice secondo i parametri di cui all'art. 218, comma 2, c.d.s. e non secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Inoltre, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis), il giudice deve ordinare la sospensione dell'efficacia della statuizione fino alla verifica dello svolgimento del lavoro: in caso di esito positivo può dichiararsi l'estinzione del reato e ridursi della metà la sanzione della sospensione.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la fattispecie; obbligo del giudice di applicarla in caso di condanna per tale comma.

  • art. 186, comma 9-bis cod. strada

    Stabilisce che, se la pena detentiva/pecuniaria è sostituita con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve quantificare la sospensione della patente nei limiti edittali e ordinarne la sospensione dell'efficacia fino alla verifica dello svolgimento del lavoro; in caso di esito positivo può essere dichiarata l'estinzione del reato e ridotta della metà la sanzione accessoria.

  • art. 218, comma 2 cod. strada

    Indica i parametri e i criteri specifici per la determinazione della durata della sospensione della patente (da uno a due anni) cui il giudice deve attenersi, anziché applicare i criteri generali dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri generali di determinazione della pena non applicabili, per la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, che richiede i parametri specifici dell'art. 218 c.d.s.

  • Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661

    Giurisprudenza che conferma la necessità di riferirsi all'art. 218 c.d.s. per la determinazione della durata della sospensione della patente.

  • Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, PG in proced. Ferrarini, Rv. 272531

    "Il ragionamento muove correttamente dall'interpretazione letterale del dato normativo, posto che l'art. 186, comma 9-bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice ripristini le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca; e risulta del tutto coerente con l'effetto pratico perseguito dal legislatore, nel regolare gli ambiti funzionali della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità"

    Conferma l'orientamento secondo cui, in caso di sostituzione con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve predisporre la sanzione accessoria ma sospenderne l'efficacia fino alla verifica del corretto adempimento; in caso di inosservanza delle prescrizioni va ripristinata la sanzione.

Massime di principio

  • In caso di condanna per guida sotto l'influenza (art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c) il giudice ha l'obbligo di applicare anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
  • La durata della sospensione (entro i limiti edittali, tipicamente 1-2 anni) deve essere determinata secondo i criteri specifici dell'art. 218, comma 2, c.d.s., e non secondo i criteri generali dell'art. 133 c.p.
  • Se la pena detentiva/pecuniaria è sostituita con lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis), il giudice deve quantificare la sospensione e contemporaneamente sospenderne l'efficacia fino alla verifica del corretto svolgimento del lavoro: il buon esito può comportare l'estinzione del reato e la riduzione della sanzione accessoria della sospensione di metà.
  • In presenza di omissioni nella statuizione delle sanzioni accessorie, la sentenza può essere annullata limitatamente a tali punti e rinviata al giudice di merito per la determinazione conforme ai parametri di legge e giurisprudenza.
  • La giurisprudenza di legittimità ha stabilito l'orientamento vincolante su questi punti, pertanto i giudici di merito devono conformarsi alle indicazioni consolidate (applicazione della sospensione, criteri di determinazione della durata, sospensione dell'efficacia in caso di lavoro di pubblica utilità).

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