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Sentenza

Sentenza n. 3528/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'atto di diffida del 25 novembre 2025 volto la rettifica dell'errore materiale inficiante la cartografia del PRG vigente con riferimento alla zonizzazione dello stabilimento industriale della società Felice Conserve s.r.l.

Giustizia amministrativa202600598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sulla diffida del 25 novembre 2025 volta alla rettifica di un errore materiale nella cartografia del PRG relativo alla zonizzazione dello stabilimento industriale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida con cui chiedeva la rettifica di un asserito errore materiale nella cartografia del PRG vigente, concernente la zonizzazione del proprio stabilimento industriale. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato di avere riscontrato l'istanza mediante deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 7 aprile 2026, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. All'udienza anche la ricorrente ha riconosciuto l'intervenuto riscontro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il riscontro comunale, infatti, non aveva accolto la pretesa della società, ma aveva negato la fondatezza dell'istanza; pertanto non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere, che richiede un'attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. Venuto meno il silenzio mediante l'adozione di un provvedimento espresso, è invece venuto meno l'interesse alla decisione sull'originaria azione avverso il silenzio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nella pronuncia insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non specifica un'ulteriore interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso sull'istanza cui si riferiva l'azione avverso il silenzio determina il venir meno dell'interesse alla decisione su tale azione, anche quando il provvedimento sopravvenuto sia sfavorevole al ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l'attività amministrativa sopravvenuta sia integralmente satisfattiva della pretesa azionata; il mero riscontro espresso, se negativo, non produce tale effetto.
  • La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere ha natura di pronuncia di merito ed è idonea al giudicato sostanziale sull'intervenuta soddisfazione della pretesa, mentre la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non accerta la fondatezza sostanziale della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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