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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42384/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che respingeva la richiesta di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione. Primo motivo: la ricorrente aveva presentato domanda di condono edilizio (20/03/1995, L. n. 724/1994) e versato l'oblazione; sosteneva che la presentazione della domanda e il pagamento avrebbero dovuto sospendere o revocare l'ordine demolitorio, contestando il rilievo dato dal Tribunale alla nota comunale del 08/03/2024 (preavviso di rigetto) e invocando giurisprudenza amministrativa e costituzionale. Secondo motivo: la demolizione sarebbe una sanzione assimilabile a pena soggetta a prescrizione ex art. 173 c.p. e alla garanzia di ragionevole durata del processo (art. 6 CEDU), per cui l'esecuzione dopo molti anni sarebbe illegittima; richiamava la sentenza CEDU Hamer c. Belgio e altre pronunce internazionali a sostegno dell'applicabilità dell'art. 6 CEDU alla fase esecutiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che: a) la sospensione dell'ordine demolitorio è giustificabile solo quando sia prevedibile, in tempi ragionevoli, l'adozione di provvedimenti amministrativi favorevoli; b) la nota del Comune del 08/03/2024, pur essendo un atto endoprocessuale, indicava le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di condono e non è stata confutata dalla ricorrente; c) la ricorrente non ha fornito allegazioni specifiche (volumetria, data ultimazione lavori, prova della congruità e integrale versamento dell'oblazione ecc.) necessarie per far valere l'effetto estintivo o sospensivo del condono; d) l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa (finalità ripristinatoria) e non di pena soggetta alla prescrizione penale di cui all'art. 173 c.p.; le pronunce CEDU richiamate non sono pertinenti al caso specifico in cui la decisione rimasta inattuata è di condanna e i ritardi contestati trovano origine nell'inerzia del condannato; e) la giurisprudenza più recente (anche della Corte EDU in fattispecie analoghe) conferma che l'art. 6 CEDU non opera per trasformare l'ordine demolitorio in pena assoggettata a prescrizione. Conseguentemente il ricorso è manifestamente infondato; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n. 47/1985

    Richiamata per la ricostruzione della nozione di intervento edilizio, volumetria e data di ultimazione lavori; il giudice deve verificare la riconducibilità dell'opera agli schemi della L. 47/85 per l'accesso al regime sanzionatorio/di sanatoria

  • Legge n. 724/1994 (art. 39)

    Disciplina la sanatoria/condono edilizio e le condizioni per la sua efficacia; la Corte richiede prova puntuale dei presupposti (tipologia dell'intervento, volumetria, data di ultimazione, tempestività della domanda, integrale versamento dell'oblazione) per sospendere o estinguere gli effetti dell'ordine demolitorio

  • Legge n. 241/1990 (art. 2)

    Prevede l'obbligo per l'amministrazione di concludere il procedimento entro termini (richiamato per osservare che il preavviso di rigetto dovrebbe portare alla definizione entro 30 giorni), ma la Corte osserva che il preavviso contiene motivazioni ostative che, se non confutate, rendono improbabile un provvedimento favorevole in tempi brevi

  • Art. 173 codice penale

    La Corte afferma che l'art. 173 c.p. (prescrizione per sanzioni penali) non si applica all'ordine di demolizione, che è qualificato come sanzione amministrativa/ripristinatoria

  • Art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    La Corte ritiene non pertinente l'applicazione dell'art. 6 CEDU alla fase esecutiva dell'ordine demolitorio nel caso concreto, richiamando la distinzione tra ritardi nell'esecuzione di provvedimenti favorevoli al privato (che la CEDU tutela) e l'esecuzione di sentenze di condanna con finalità ripristinatorie

  • D.P.R. 380/2001 (art. 31, c. 9)

    Richiamato per affermare che, una volta passata in giudicato la sentenza che ordina la demolizione, il destinatario è immediatamente tenuto a eseguire l'ordine; l'inerzia del condannato non può essere sfruttata per invocare la prescrizione o la protezione CEDU

  • Giurisprudenza CEDU: Hamer c. Belgio (27/02/2008) e Longo c. Italia (12/09/2024)

    Le sentenze CEDU sono state esaminate: la Corte di legittimità ritiene che Hamer non modifichi la qualificazione dell'ordine demolitorio come sanzione amministrativa né l'assenza di prescrizione; Longo è richiamata come conferma che, in fatti analoghi, l'ordine demolitorio è di natura ripristinatoria e non rientra nell'art. 7 CEDU come pena

Massime di principio

  • La sospensione o revoca dell'ordine di demolizione per istanza di condono richiede che sia prevedibile, in tempi brevi e sulla base di elementi concreti, l'adozione di un provvedimento amministrativo favorevole; mere allegazioni generiche non bastano
  • Un preavviso di rigetto amministrativo, se contiene le ragioni ostative e non è confutato dall'interessato, può giustificare il rifiuto della sospensione dell'esecuzione
  • Per far valere gli effetti del condono in sede esecutiva è necessario provare i requisiti specifici: riconducibilità dell'intervento alla normativa di sanatoria, consistenza volumetrica, data di ultimazione dei lavori, tempestività della domanda e integrale versamento dell'oblazione
  • L'ordine di demolizione, anche se disposto da giudice penale, è qualificato dalla giurisprudenza italiana come sanzione amministrativa a funzione ripristinatoria e non è soggetto alla prescrizione penale di cui all'art. 173 c.p.
  • I rimedi e i principi CEDU relativi alla durata ragionevole del processo sono principalmente rivolti a ritardi nell'esecuzione di provvedimenti favorevoli al privato; non sempre sono applicabili ai ritardi nell'esecuzione di sentenze di condanna con finalità ripristinatorie, soprattutto se il ritardo è dovuto all'inerzia del condannato
  • In sede esecutiva le richieste devono costituire una vera domanda giudiziale con petitum e causa petendi: istanze generiche o eventuali sono inammissibili

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