Sentenza del 24/07/2015 n. 15628 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la tassazione applicata sulla somma liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa aziendale del Fondo PIA. Sosteneva che, per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 e relative a un'iscrizione al fondo anteriore al D.Lgs. n. 124/1993, il rendimento derivante dall'investimento dei contributi dovesse essere tassato con l'aliquota del 12,50%, anziché con il regime ordinario della tassazione separata applicato dall'ENEL. Contestava inoltre l'insufficiente motivazione della sentenza regionale, che non aveva esaminato la composizione della prestazione né verificato l'effettivo rendimento prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna e rinviato la causa ad altra sezione dello stesso giudice, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà accertare, sulla base delle norme contrattuali, se il Fondo abbia effettivamente investito sul mercato il capitale accumulato, quale rendimento netto ne sia derivato e quale quota della somma complessiva corrisponda a tale rendimento. Solo su quest'ultima quota, maturata entro il 31 dicembre 2000, potrà applicarsi l'aliquota del 12,50%; la parte restante resterà soggetta alla tassazione separata. La Corte non ha quindi disposto un rimborso immediato, ma ha riconosciuto la fondatezza del criterio fiscale sostenuto dal contribuente e demandato il calcolo al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), artt. 16 e 17
Regime di tassazione separata per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
Si applica alla sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione, secondo la disciplina vigente.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale corrisposto e i premi riscossi, con la riduzione prevista per gli anni successivi al decimo.
Per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124/1993, l'aliquota del 12,50% si applica esclusivamente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
La nuova disciplina viene riferita alle prestazioni in capitale spettanti a soggetti iscritti alla previdenza complementare dopo l'entrata in vigore del decreto.
Per gli iscritti anteriori al decreto, il trattamento fiscale deve essere determinato distinguendo tra sorte capitale e rendimento, in base alla struttura effettiva della prestazione.
D.Lgs. n. 47 del 2000
A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è più consentita la distinzione tra capitale e rendimento per il trattamento fiscale previsto.
Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono assoggettati integralmente al regime della tassazione separata.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13642/2011
La prestazione deve essere distinta tra sorte capitale e rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato.
Ha stabilito il principio secondo cui, per i fondi previdenziali complementari aziendali a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, solo il rendimento netto maturato fino al 31 dicembre 2000 beneficia dell'aliquota del 12,50%.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali relative alla liquidazione in capitale di fondi pensione integrativi, occorre distinguere analiticamente tra sorte capitale, composta dai contributi accantonati, e rendimento netto prodotto dall'investimento del capitale sul mercato.
- Per gli iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, il rendimento effettivamente derivante dalla gestione sul mercato e maturato fino al 31 dicembre 2000 può essere tassato al 12,50%; non è sufficiente qualificare genericamente l'intera somma come rendimento.
- La mera indicazione contrattuale o contabile di una voce denominata rendimento non prova necessariamente che essa derivi da investimenti sul mercato: devono essere verificati gli investimenti effettuati, i risultati conseguiti e i criteri di attribuzione alla posizione individuale.
- La quota residua della prestazione, non riconducibile a un rendimento netto da gestione sul mercato, resta soggetta alla tassazione separata prevista dal T.U.I.R.; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 tale regime opera integralmente.
- Quando il giudice tributario non ricostruisce la composizione della prestazione e non quantifica il rendimento effettivo, la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo accertamento contabile e contrattuale.
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