Cassazione Penale, Sentenza n. 21403/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Mellone ha impugnato l'ordinanza che le aveva imposto gli arresti domiciliari per il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria ex art. 132 d.lgs. 1/9/1993 n. 385, aggravato dall'art. 416‑bis.1 c.p. Lamentava carenza e genericità degli indizi: i versamenti su due carte PostePay a suo nome sarebbero al più riferibili alla fase di restituzione e non all'erogazione dei prestiti; l'agenda con la voce "Laura Tot." e i relativi nomi e date non proverebbero la sua partecipazione all'attività illecita; le due conversazioni intercettate non dimostrerebbero la consapevolezza della Mellone circa l'attività illecita del marito. Inoltre contestava la configurabilità dell'aggravante di "mafiosità", sostenendo l'assenza di elementi concreti che dimostrassero l'uso del "metodo mafioso" o la consapevolezza di agevolare la cosca 'ndrangheta.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo: ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria rispetto all'addebito principale (art. 132 d.lgs. 385/1993), valorizzando i versamenti su carte PostePay intestate alla Mellone, l'episodio in cui ella avrebbe gettato una somma di denaro al marito, il ruolo di tenuta della "contabilità" dei prestiti e le intercettazioni in cui un debitore invoca il suo intervento e in cui la Mellone dà istruzioni sul denaro, come elementi indicativi della sua partecipazione anche nella fase di erogazione dei crediti. Invece il motivo relativo all'aggravante ex art. 416‑bis.1 c.p. è stato accolto: manca prova certa che i prestiti siano stati erogati con "metodo mafioso" e che la Mellone fosse consapevole di favorire la cosca; la motivazione del riesame è risultata generica e non specificamente riferita alla consapevolezza soggettiva richiesta dalle Sezioni unite. Pertanto l'ordinanza è annullata limitatamente all'aggravante e il fascicolo è rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (esercizio abusivo di attività finanziaria)
art. 132 d.lgs. 1/9/1993 n. 385
Il reato può configurarsi anche se l'attività è rivolta, in concreto, a una cerchia ristretta di soggetti, purché sia rivolta a un numero potenzialmente illimitato; può avere natura abituale ma anche concretizzarsi in singole condotte riconducibili allo stesso reato.
art. 106 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
art. 106 d.lgs. 1/9/1993 n. 385
Norma richiamata in relazione alle condotte che integrano l'esercizio abusivo di attività finanziaria; serve per individuare le condotte vietate che, inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli, integrano il reato.
art. 416‑bis.1 c.p. (circostanza aggravante per avere agito con metodo mafioso/agevolazione)
L'aggravante richiede, oltre al collegamento con condotte che presentino il "metodo mafioso", anche una componente soggettiva: la consapevolezza, da parte del concorrente, della finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso.
Sentenza SS.UU. n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)
sent. n. 8545 del 19/12/2019
Le Sezioni unite hanno affermato che l'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare associazioni mafiose ha natura soggettiva e si comunica al concorrente quando questi sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
Giurisprudenza Sez. 5 n. 25815 del 27/01/2020 (Infusini) e Sez. 2 n. 4651 del 12/11/2020 (Calabretto)
Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020; Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020
Precedenti della Corte hanno chiarito che l'esercizio abusivo di attività finanziaria si valuta anche in base alla potenzialità dell'offerta e che l'illecito può avere natura abituale o consistere in singole condotte reiterate riconducibili allo stesso reato.
Massime di principio
- Per l'esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 d.lgs. 385/1993) non è necessario che l'attività abbia avuto diffusione ampia: è rilevante che sia rivolta a un numero potenzialmente illimitato di soggetti; anche atti apparentemente riferibili alla sola fase restitutoria possono, in combinazione con altri elementi (tenuta di contabilità, controllo dei flussi, interventi diretti), indicare partecipazione alla fase di erogazione.
- Elementi indiziari singoli e frammentari (versamenti su carte intestate, annotazioni su agende, conversazioni isolate) possono essere ritenuti idonei a sorreggere una misura cautelare se letti nel loro insieme e coerentemente collegati tra loro a delineare un ruolo operativo nell'attività illecita.
- L'aggravante prevista dall'art. 416‑bis.1 c.p. richiede non solo uno svolgimento della condotta con "metodo mafioso", ma anche la consapevolezza del concorrente di contribuire o agevolare l'associazione mafiosa: mere deduzioni generiche sulla intimidazione o il ruolo verticistico di un terzo non sono sufficienti a carico di un concorrente non provato consapevole.
- Nelle valutazioni cautelari la distinzione tra partecipazione alla fase erogativa e mera implicazione nella fase di rimborso è cruciale: il giudice valorizza fatti che dimostrino ruolo gestionale o decisionale (contabilità, intermediazione, istruzioni su denaro) per ritenere la partecipazione alla fase costitutiva del reato.
- Se si contesta l'aggravante di mafiosità, la difesa deve mirare a dimostrare l'assenza di consapevolezza dell'uso di "metodo mafioso" e l'assenza di flussi o contributi inequivocabilmente destinati al sodalizio; per il PM è necessario provare specifici elementi che colleghino l'attività a modalità o finalità tipiche dell'associazione mafiosa.
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