Cassazione Penale, Sentenza n. 21844/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la riforma della sentenza di primo grado che aveva rideterminato le pene con applicazione dell'art.416 c.p. (associazione per delinquere) e numerosi reati fine. Nel dettaglio: Storto Ciro denunciava vizio sanzionatorio perché non sarebbe stata tenuta in conto la sua confessione e si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché la revoca dell'interdizione dai pubblici uffici; Di Leva (difensore) deduceva errata interpretazione ed applicazione dell'art.129 c.p.p. per mancata valutazione di cause di proscioglimento; Tramontano contestava il calcolo della continuazione (aumento riconosciuto di 3 mesi anziché 2) rispetto ad un altro coimputato; Flauto chiedeva l'assoluzione per mancanza di prova dell'inserimento organico nel sodalizio criminoso
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Motivazioni principali: per Tramontano e Flauto il patteggiamento concordato in appello (art.599-bis c.p.p.) rende inammissibile il ricorso per cassazione sulla misura della pena o su questioni già oggetto del negozio processuale; il ricorso di Di Leva è inammissibile perché sottoscritto personalmente, cosa vietata dall'art.1 legge n.103/2017; il ricorso di Storto è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e le doglianze risultano manifestamente infondate (la rinuncia a motivi di merito non legittima automaticamente una mitigazione e la recidiva è stata ritenuta fondata alla luce dei precedenti e della gravità dei fatti). Inoltre, è stato chiarito che per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione, in caso di reati unificati per continuazione, si prende a riferimento la pena determinata per il reato più grave dopo le eventuali riduzioni e non la misura totale con l'aumento per continuazione; conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Delitto contestato: associazione per delinquere; la sentenza applica tale fattispecie come base dell'imputazione nei confronti degli odierni ricorrenti
artt. 599 e 599-bis cod. proc. pen.
Regolano il patteggiamento e il patteggiamento in appello; la giurisprudenza interpretata dalla Corte afferma che la pena concordata in sede di patteggiamento in appello rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso la misura della pena o questioni inerenti il negozio processuale, salvo il caso di illegittimità della pena
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulla recidiva (reiterata e specifica): richiamata nella valutazione della personalità del reo e dell'aggravamento sanzionatorio
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti e aumento/riduzione della pena: richiamata nella discussione sul trattamento sanzionatorio e sulla possibilità di riconoscere attenuanti generiche
art. 81 cpv. cod. pen.
Riguarda la recidiva e i suoi effetti sulle pene; citata nel contesto dell'applicazione della recidiva ai fini della determinazione della pena
art. 29 cod. pen.
Regola, come interpretata in giurisprudenza citata, il riferimento per le pene accessorie nel caso di più reati unificati per continuazione: si fa riferimento alla pena determinata per il reato più grave ridotta per scelta del rito, non alla misura complessiva risultante dall'aumento per continuazione
art. 32 cod. pen.
Citato in relazione alle norme sulle pene accessorie e alla loro applicabilità in presenza di continuazione; la sentenza conferma i requisiti per l'applicabilità
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina il giudizio abbreviato; un ricorso che impugni questioni già oggetto di negozio processuale o della scelta di rito in sede di patteggiamento risulta improponibile se non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato
art. 1 legge n.103/2017
Stabilisce modalità di sottoscrizione e rappresentanza degli atti: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente dall'avvocato, modalità esclusa dalla norma
Massime di principio
- Se vi è stato un patteggiamento in appello (art.599-bis c.p.p.) la possibilità di impugnare in Cassazione la misura della pena o questioni direttamente connesse al negozio processuale è fortemente limitata e, in linea di principio, il ricorso è inammissibile salvo profili di illegittimità della pena
- Per contestare efficacemente la determinazione della pena in Cassazione occorre confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata: deduzioni generiche o non riferite alla motivazione risultano inammissibili
- La sottoscrizione personale di ricorsi da parte di avvocati è esclusa dall'ordinamento nella misura indicata dalla legge (es. art.1 legge n.103/2017); la mancata osservanza determina l'inammissibilità
- La confessione o la rinuncia a contestare non garantiscono automaticamente una riduzione della pena: il giudice valuta la personalità del reo, i precedenti e la gravità dei fatti per ritenere l'eventuale riduzione
- In caso di più reati unificati per continuazione, per calcolare l'applicabilità delle pene accessorie (es. interdizione) si prende a riferimento la pena determinata per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non la somma con l'aumento per continuazione
- Per ottenere l'assoluzione per mancata prova di inserimento nell'associazione occorrono elementi probatori specifici che dimostrino l'assenza di un inserimento organico; mere contestazioni generiche non sono sufficienti
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