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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21844/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la riforma della sentenza di primo grado che aveva rideterminato le pene con applicazione dell'art.416 c.p. (associazione per delinquere) e numerosi reati fine. Nel dettaglio: Storto Ciro denunciava vizio sanzionatorio perché non sarebbe stata tenuta in conto la sua confessione e si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché la revoca dell'interdizione dai pubblici uffici; Di Leva (difensore) deduceva errata interpretazione ed applicazione dell'art.129 c.p.p. per mancata valutazione di cause di proscioglimento; Tramontano contestava il calcolo della continuazione (aumento riconosciuto di 3 mesi anziché 2) rispetto ad un altro coimputato; Flauto chiedeva l'assoluzione per mancanza di prova dell'inserimento organico nel sodalizio criminoso

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Motivazioni principali: per Tramontano e Flauto il patteggiamento concordato in appello (art.599-bis c.p.p.) rende inammissibile il ricorso per cassazione sulla misura della pena o su questioni già oggetto del negozio processuale; il ricorso di Di Leva è inammissibile perché sottoscritto personalmente, cosa vietata dall'art.1 legge n.103/2017; il ricorso di Storto è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e le doglianze risultano manifestamente infondate (la rinuncia a motivi di merito non legittima automaticamente una mitigazione e la recidiva è stata ritenuta fondata alla luce dei precedenti e della gravità dei fatti). Inoltre, è stato chiarito che per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione, in caso di reati unificati per continuazione, si prende a riferimento la pena determinata per il reato più grave dopo le eventuali riduzioni e non la misura totale con l'aumento per continuazione; conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Delitto contestato: associazione per delinquere; la sentenza applica tale fattispecie come base dell'imputazione nei confronti degli odierni ricorrenti

  • artt. 599 e 599-bis cod. proc. pen.

    Regolano il patteggiamento e il patteggiamento in appello; la giurisprudenza interpretata dalla Corte afferma che la pena concordata in sede di patteggiamento in appello rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso la misura della pena o questioni inerenti il negozio processuale, salvo il caso di illegittimità della pena

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulla recidiva (reiterata e specifica): richiamata nella valutazione della personalità del reo e dell'aggravamento sanzionatorio

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti e aumento/riduzione della pena: richiamata nella discussione sul trattamento sanzionatorio e sulla possibilità di riconoscere attenuanti generiche

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Riguarda la recidiva e i suoi effetti sulle pene; citata nel contesto dell'applicazione della recidiva ai fini della determinazione della pena

  • art. 29 cod. pen.

    Regola, come interpretata in giurisprudenza citata, il riferimento per le pene accessorie nel caso di più reati unificati per continuazione: si fa riferimento alla pena determinata per il reato più grave ridotta per scelta del rito, non alla misura complessiva risultante dall'aumento per continuazione

  • art. 32 cod. pen.

    Citato in relazione alle norme sulle pene accessorie e alla loro applicabilità in presenza di continuazione; la sentenza conferma i requisiti per l'applicabilità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio abbreviato; un ricorso che impugni questioni già oggetto di negozio processuale o della scelta di rito in sede di patteggiamento risulta improponibile se non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 1 legge n.103/2017

    Stabilisce modalità di sottoscrizione e rappresentanza degli atti: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente dall'avvocato, modalità esclusa dalla norma

Massime di principio

  • Se vi è stato un patteggiamento in appello (art.599-bis c.p.p.) la possibilità di impugnare in Cassazione la misura della pena o questioni direttamente connesse al negozio processuale è fortemente limitata e, in linea di principio, il ricorso è inammissibile salvo profili di illegittimità della pena
  • Per contestare efficacemente la determinazione della pena in Cassazione occorre confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata: deduzioni generiche o non riferite alla motivazione risultano inammissibili
  • La sottoscrizione personale di ricorsi da parte di avvocati è esclusa dall'ordinamento nella misura indicata dalla legge (es. art.1 legge n.103/2017); la mancata osservanza determina l'inammissibilità
  • La confessione o la rinuncia a contestare non garantiscono automaticamente una riduzione della pena: il giudice valuta la personalità del reo, i precedenti e la gravità dei fatti per ritenere l'eventuale riduzione
  • In caso di più reati unificati per continuazione, per calcolare l'applicabilità delle pene accessorie (es. interdizione) si prende a riferimento la pena determinata per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non la somma con l'aumento per continuazione
  • Per ottenere l'assoluzione per mancata prova di inserimento nell'associazione occorrono elementi probatori specifici che dimostrino l'assenza di un inserimento organico; mere contestazioni generiche non sono sufficienti

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