Cassazione Civile, Ordinanza n. 16654/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una deliberazione assembleare del 30 maggio 2012 con cui il condominio aveva approvato lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio. Il condomino attore aveva sostenuto che vi fossero incongruenze tra il capitolato speciale d’appalto, i lavori eseguiti e la contabilità approvata, con la realizzazione di interventi non autorizzati né concordati. In appello la decisione di primo grado era stata confermata, qualificando i vizi dedotti come non riconducibili alla nullità, ma all’annullabilità ex art. 1137 c.c., con conseguente decadenza per decorso del termine di trenta giorni. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2379 c.c., per sostenere la nullità della delibera in ragione della difformità della contabilità dei lavori rispetto al capitolato; e violazione dell’art. 1137 c.c. in relazione all’art. 2966 c.c., per affermare che la decadenza sarebbe stata impedita dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica entro il termine. Il condominio eccepiva inoltre la nullità della notifica del ricorso e, soprattutto, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, perché il ricorrente aveva venduto l’unità immobiliare nel corso del giudizio e non era più condomino.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la notifica del ricorso fosse sanata dal raggiungimento dello scopo per effetto della costituzione del controricorrente e ha ammesso la produzione del contratto di compravendita perché rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso. Nel merito processuale, però, ha affermato che l’azione di annullamento ex art. 1137 c.c. presuppone la qualità di condomino non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento della decisione; la perdita di tale qualità, avvenuta con la vendita dell’immobile, comporta di regola il venir meno dell’interesse ad agire, salvo che sia allegato un persistente interesse patrimoniale derivante dalla delibera. Poiché il ricorrente aveva perso la qualità di condomino prima del ricorso per cassazione e aveva dedotto l’ulteriore interesse solo nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la Corte ha ritenuto tali allegazioni inammissibili perché introduttive di un nuovo contenuto del motivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per denunciare un vizio di pronuncia, ma la Corte non accoglie la censura perché la questione decisiva è la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
art. 2379 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della delibera; la Corte esclude che il vizio dedotto rientri nella categoria della nullità.
art. 1137 c.c.
La norma disciplina l’azione di annullamento delle delibere condominiali; la Corte afferma che la legittimazione richiede la qualità di condomino anche al momento della decisione.
art. 2966 c.c.
CitatA nel secondo motivo in relazione alla decadenza, ma il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di interesse sopravvenuto.
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
Indicata come base della trattazione camerale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Le memorie depositate ai sensi di questa norma non possono integrare o ampliare i motivi di ricorso, ma solo illustrarli e confutarli.
art. 372 c.p.c.
Consente la produzione documentale in cassazione quando il documento attiene all’ammissibilità del ricorso, come nel caso della vendita dell’immobile e della perdita di interesse.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire è condizione dell’azione di impugnazione della deliberazione condominiale.
art. 66 disp. att. c.c.
Richiamato per definire lo status di avente diritto a partecipare all’assemblea, correlato alla qualità di condomino.
art. 67 disp. att. c.c.
Richiamato in relazione ai soggetti legittimati a partecipare all’assemblea e quindi a impugnarne le delibere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. 115/2002, richiamato per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L’azione di annullamento delle deliberazioni condominiali ex art. 1137 c.c. presuppone la qualità di condomino non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione; la perdita di tale status determina normalmente il venir meno dell’interesse ad agire.
- La sopravvenuta alienazione dell’unità immobiliare può far venir meno la legittimazione e l’interesse all’impugnazione della delibera, salvo che l’attore alleghi e dimostri un persistente interesse patrimoniale concreto direttamente inciso dagli effetti della deliberazione.
- La nullità della delibera assembleare non può essere affermata solo perché l’atto presenta incongruenze tra capitolato, lavori eseguiti e contabilità approvata, se il vizio dedotto non incide in modo radicale sulla struttura o sull’oggetto della deliberazione.
- Le memorie depositate nel rito camerale di cassazione possono solo illustrare e chiarire i motivi già proposti, ma non introdurre per la prima volta fatti o ragioni nuove dirette a colmare carenze originarie del ricorso.
- L’interesse ad agire nell’impugnazione condominiale è strumentale rispetto a una lesione concreta e attuale della sfera giuridico-patrimoniale del soggetto che impugna.
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