Ordinanza n. 514/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto prot. n.-OMISSIS-, laddove irroga al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero scritto; - della Com. -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- con cui il Comandante dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- si relaziona al Capo del Corpo Nazionale VVF, in merito all’identificazione di personale uniforme, durante la manifestazione Pro-Gaza del 22 settembre 2025; evincibile dal prot. -OMISSIS-; - della nota prot. n. -OMISSIS- dell’Ufficio del Capo del Corpo con cui si chiedeva al Direttore Regionale Toscana di individuare i nominativi del personale ritratto alla manifestazione Pro-Gaza del 22 settembre 2025; - della nota prot. -OMISSIS- del Direttore Regionale Toscana, in riscontro nota prot. n. -OMISSIS- e -OMISSIS- dell’Ufficio del Capo del Corpo, nota in cui si individua -OMISSIS- -OMISSIS- tra il personale ritratto in ginocchio alla manifestazione predetta; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Ministero dell’Interno Ufficio – VI Disciplina del personale, ha contestato l’addebito disciplinare in capo al ricorrente; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare del rimprovero scritto, unitamente agli atti presupposti relativi all'identificazione del dipendente durante una manifestazione pubblica e alla contestazione dell'addebito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente dei Vigili del Fuoco ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, il decreto con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, nonché gli atti presupposti e connessi: la relazione del Comandante provinciale sull'identificazione di personale in uniforme durante la manifestazione Pro-Gaza del 22 settembre 2025, la richiesta dell'Ufficio del Capo del Corpo di individuare il personale ritratto, la nota del Direttore regionale con l'individuazione del ricorrente tra il personale fotografato in ginocchio e l'atto di contestazione dell'addebito disciplinare. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; la domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di primo sommario esame, riservando ogni approfondimento alla fase di merito, ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza. Ha inoltre escluso, allo stato, la configurabilità di un danno grave e irreparabile derivante dall'immediata esecuzione della sanzione impugnata. Sono quindi risultati insussistenti i presupposti cautelari previsti dall'art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, secondo la valutazione sommaria propria della fase cautelare, la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il giudice ha escluso sia l'evidente fondatezza del ricorso sia il danno grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, all'esame sommario, il ricorso non presenti profili di evidente fondatezza e non sia configurabile un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto.
- La valutazione cautelare è sommaria e non preclude gli approfondimenti propri della successiva fase di merito.
Come è indicizzato
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