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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23461/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, applicando il redditometro nella versione previgente dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, aveva determinato sinteticamente il suo reddito complessivo netto per gli anni 2007 e 2008 sulla base del possesso di un'autovettura di grossa cilindrata detenuta in leasing. Il contribuente aveva opposto, nel contraddittorio e poi in giudizio, fatture emesse a fronte di somme che assumeva di avere ricevuto dalla società di cui deteneva quasi integralmente il capitale, qualificandole come rimborsi chilometrici per l'uso dell'auto privata. CTP e CTR avevano accolto il ricorso ritenendo sufficiente la documentazione prodotta, valorizzando che spese di manutenzione, viaggi e carburante erano state sostenute dalla società e che le somme risultavano registrate in contabilità. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: (1) la violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR negato l'efficacia della presunzione legale/probatoria connessa al possesso dell'auto e per non avere applicato il conseguente inversione dell'onere della prova; (2) la violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, per avere ritenuto idonea a vincere la presunzione una prova contraria non coerente con quella richiesta dalla norma, cioè non diretta a dimostrare redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte né la prova documentale che tali redditi abbiano effettivamente giustificato le spese contestate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico del reddito nel regime previgente dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la presunzione derivante dal possesso di determinati beni o servizi impone al contribuente un'onere probatorio specifico: non basta dimostrare l'esborso sostenuto o la mera disponibilità di ulteriori redditi, occorre fornire prova documentale della loro entità, durata del possesso e riferibilità alle spese o al tenore di vita contestati, così da dimostrare che quelle somme erano effettivamente disponibili e utilizzate per coprire i costi rilevanti ai fini redditometrici. La prova valorizzata dal giudice di merito, limitata alla circostanza che la società aveva sostenuto o rimborsato costi di uso e manutenzione dell'auto, è stata giudicata insufficiente perché non dimostrava la concreta provenienza delle somme e la loro idoneità a neutralizzare la presunzione, tanto più trattandosi di società interamente partecipata dal contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento sintetico sulla base di elementi e circostanze di fatto sintomatici della capacità contributiva e determina una presunzione che impone al contribuente di fornire prova contraria specifica

  • art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973

    la prova contraria non si esaurisce nella mera dimostrazione di ulteriori redditi o di esborsi sostenuti, ma richiede prova documentale dell'entità, della durata del possesso e della riferibilità di tali redditi alle spese contestate

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per il meccanismo presuntivo dal fatto noto al fatto ignoto nell'accertamento sintetico

  • d.m. 10 settembre 1992, art. 1 e art. 2

    richiamato per affermare che gli indici presuntivi sono superati solo se il contribuente dimostra di sopportare solo in parte le spese e di provare concretamente la provenienza delle somme impiegate

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni indice di capacità contributiva legittima l'Ufficio a presumere un reddito non dichiarato, con conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente.
  • La prova contraria ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 non può essere meramente formale o limitata all'esistenza di ulteriori entrate: deve essere documentale e idonea a collegare, in modo quantitativo e temporale, quelle risorse alle spese contestate.
  • Per vincere la presunzione redditometrica non basta dimostrare che altri soggetti abbiano sostenuto o rimborsato costi del bene; occorre provare la concreta provenienza delle somme e la loro effettiva utilizzazione per quelle specifiche spese.
  • Se il bene indice è utilizzato nell'ambito di una società riferibile al contribuente, la prova contraria deve essere particolarmente rigorosa, perché la mera contabilizzazione delle spese o dei rimborsi non dimostra di per sé l'insussistenza della capacità contributiva presunta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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