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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3759/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I quattro imputati hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) che, per reato di detenzione ai fini di cessione di stupefacenti (artt. 73 e 80 DPR 9 ottobre 1990 n. 309), aveva inflitto a ciascuno pene detentive e multe (specificate in sentenza). Abdelkrim, Baia e Zarrella hanno censurato la mancata enunciazione, nella motivazione, delle ragioni per escludere eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; Baia ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 234 c.p.p. per la mancata restituzione del telefono sequestrato; Berouaoud ha contestato la confisca delle somme ritenute provento del reato, lamentando che il Giudice non avrebbe valutato i presupposti della confisca ex art. 240 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: tale norma limita i motivi proponibili avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure concernenti la mancata motivazione sulle cause di non punibilità e la confisca non rientrano nel perimetro ammesso; quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto legittima la misura poiché limitata alle somme provento dell'attività di spaccio; quanto al telefono, il Giudice di prime cure non ha disposto alcuna misura ablativa, per cui Baia non ha interesse ad impugnare. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la procedura di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento); contesto procedurale della sentenza impugnata.

  • artt. 73 e 80 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Previsioni del testo unico sulle sostanze stupefacenti relative al delitto di detenzione ai fini di spaccio e alle pene applicate; sono i reati per i quali è stata applicata la pena su richiesta.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda le cause di non punibilità/proscioglimento; i ricorrenti lamentavano la mancata enunciazione delle ragioni relative alla loro non applicazione, ma tale censura non è proponibile in questa sede di gravame limitata.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Disciplina la restituzione dei beni sequestrati; il ricorrente Baia ha invocato la sua mancata restituzione, ma la Corte ha rilevato l'assenza di una misura ablativa e quindi l'assenza di interesse all'impugnazione.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca come misura patrimoniale; Berouaoud ha contestato la confisca senza indicazione dei presupposti, ma la Corte ha ritenuto che la confisca limitata alle somme provento di spaccio fosse conforme e che la censura non fosse proponibile nel tipo di ricorso esperito salvo contestare l'illegalità della misura di sicurezza.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017 n. 103)

    "il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Limita tassativamente i motivi di ricorso avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta; i ricorsi per motivi diversi sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e ad altre somme in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I ricorsi avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta sono ammessi solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni estranee a tali motivi saranno dichiarate inammissibili.
  • La mancata motivazione sulla non ricorrenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, un motivo proponibile in sede di gravame contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta; tali doglianze devono essere valutate con strumenti processuali diversi o preliminarmente in sede di udienza di applicazione della pena.
  • La doglianza sulla confisca è ammissibile nella misura in cui verta sull'illegalità della misura di sicurezza; la sola generica censura senza indicazione di illegittimità specifica difficilmente supera il vaglio di ammissibilità.
  • Se il giudice non ha disposto misure ablative o sequestri su un bene, il soggetto non ha interesse a impugnare la sentenza per la restituzione di quel bene e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • L'inammissibilità comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); il difensore deve dunque preliminarmente verificare la rispondenza del motivo di impugnazione ai limiti di ammissibilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Strategia difensiva consigliata: proporre impugnazioni solo per i motivi espressamente consentiti, o, se si devono sollevare profili di motivazione/violazioni procedurali non compresi nell'art. 448, valutare rimedi alternativi (es. istanze di restituzione, ricorsi per cassazione ove ammissibili, ecc.).

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