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Ordinanza

Ordinanza n. 2822/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202503024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 18291/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il genitore del minore ha appellato la sentenza del TAR Lazio indicata in epigrafe. Nel giudizio d’appello era già stata disposta una verificazione, della quale il verificatore aveva depositato la relazione il 15 gennaio 2026. La parte appellante ha formulato osservazioni con memoria del 20 febbraio 2026 e il verificatore ha depositato una nota integrativa il 3 marzo 2026. Dal testo dell’ordinanza non emergono il contenuto specifico della controversia sostanziale, gli atti amministrativi originariamente impugnati né i motivi di appello articolati.

La decisione

Il Consiglio di Stato non definisce il merito dell’appello e dispone un’integrazione istruttoria. Il verificatore dovrà procedere all’esame diretto del minore, eventualmente mediante test o altro strumento diagnostico ritenuto idoneo, per acquisire elementi completi e corretti sul profilo clinico e sulle esigenze assistenziali. L’indagine dovrà essere organizzata con modalità idonee a ridurre il disagio del minore e, se opportuno, potrà consentire la partecipazione delle figure parentali o professionali che lo assistono abitualmente. All’esito, il verificatore dovrà depositare entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una relazione conclusiva, dando conto del supplemento istruttorio e formulando le conclusioni finali sui quesiti, anche alla luce delle osservazioni dell’appellante e degli ulteriori approfondimenti ritenuti necessari. La trattazione del merito è rinviata all’udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Le spese sono rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la verificazione già espletata non consente di acquisire elementi sufficienti per una decisione informata su condizioni cliniche ed esigenze assistenziali di un minore, il giudice amministrativo può disporre un supplemento istruttorio con esame diretto dell’interessato, anche mediante test o strumenti diagnostici ritenuti idonei dal verificatore.
  • L’integrazione istruttoria concernente un minore deve essere svolta secondo modalità concretamente idonee a ridurne il disagio e ad assicurare l’attendibilità delle risultanze, potendo prevedere la partecipazione delle figure parentali o professionali che lo assistono abitualmente.
  • Il verificatore, all’esito del supplemento istruttorio, deve depositare una relazione conclusiva che dia conto delle nuove risultanze e aggiorni le conclusioni precedenti, considerando anche le osservazioni delle parti e gli ulteriori approfondimenti istruttori pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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