Sentenza n. 15954/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della volontà provvedimentale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di sottoporre a regime impositivo e all’imposta di cui all’art. 62 quater, comma 1 bis del D. lgs. 26/10/1995, n. 504 anche la vendita di prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina; - della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 104859 del 24/12/2014; - del Decreto Ministeriale 29.12.2014 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina”; - della cartella di pagamento n. 293 2024 00639110 72 000 notificata in data 27/9/2024 dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione – Provincia di Catania; - della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 0006615 del 20/01/2015; - di eventuali avvisi di accertamento e/o di pagamento ove adottati nei confronti della ricorrente e di ogni loro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 24 dicembre 2014 e del 20 gennaio 2015, decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, assoggettamento a imposizione dei prodotti liquidi da inalazione senza nicotina e cartella di pagamento notificata il 27 settembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni fiscali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l’annullamento degli atti generali con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva assoggettato all’imposta prevista dall’art. 62-quater, comma 1-bis, d.lgs. 504/1995 anche la vendita di prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide senza nicotina, nonché della cartella di pagamento notificata il 27 settembre 2024 e degli eventuali atti applicativi. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario quanto alla cartella e, rispetto agli atti generali presupposti, la tardività dell’impugnazione; quest’ultima è stata rilevata d’ufficio dal Collegio, previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha estromesso l’Agenzia delle Entrate, ritenendola estranea agli atti impugnati e alla controversia; ha respinto invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale emittente della cartella. Ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione delle determinazioni e del decreto ministeriale del 2014-2015: questi atti generali avevano già stabilito in modo immediatamente cogente l’assoggettamento all’imposta e la relativa quantificazione, mentre la contestazione investiva i presupposti stessi della pretesa, sicché la loro impugnazione nel 2024 era oltre il termine dell’art. 29 c.p.a. Ha escluso il difetto di giurisdizione amministrativa su tale domanda, poiché il giudice tributario può disapplicare gli atti generali tributari ma non annullarli con efficacia erga omnes, potere riservato al giudice amministrativo. Ha invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa la domanda di annullamento della cartella, atto impositivo-esattivo tributario, indicando la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.; il giudice tributario potrà valutare la disapplicazione dell’atto generale presupposto anche se la relativa domanda di annullamento davanti al TAR è tardiva. La ricorrente è stata condannata a pagare alle parti resistenti, in solido, 3.000 euro oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avvocatura Generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Rispetto a tali atti, adottati nel passato non propriamente recente (2014-2015), l’odierna impugnazione, proposta solamente nel 2024, si appalesa tardiva, per violazione del termine di cui all’art.29 cpa, posto che già al momento della loro adozione era evidente sia la statuizione nel merito dell’Agenzia che la cogenza immediata di tali atti, a contenuto generale, vincolanti i successivi atti applicativi (ad es., la cartella di pagamento): del resto, la contestazione della parte ricorrente si riferisce non alla concreta applicazione dell’imposta di cui trattasi, ma investe i presupposti stessi della pretesa.
Gli atti generali che stabiliscono immediatamente l’assoggettamento a imposizione e vincolano gli atti applicativi devono essere impugnati nel termine di decadenza, quando la contestazione riguarda i presupposti della pretesa e non soltanto la concreta applicazione dell’imposta.
art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992
Rispetto a tali atti, di natura generale, non può invece condividersi l’eccezione di difetto di giurisdizione del g.a. sollevata dalla difesa erariale (in favore del giudice tributario), in quanto, rispetto agli di natura generale, pure se in ambito tributario, il giudice tributario è provvisto del solo potere di disapplicazione, senza facoltà di procedere all’annullamento con effetti erga omnes, che resta un’opzione spettante in via esclusiva al g.a.
Quando si domanda l’annullamento con effetti erga omnes di un atto generale, anche se attinente alla materia tributaria, la cognizione appartiene al giudice amministrativo; il giudice tributario dispone invece del potere di disapplicare l’atto.
art. 11, comma 2, c.p.a.
l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, quanto alla domanda relativa all’annullamento della cartella di pagamento, salva la possibilità di riassunzione presso il giudice tributario ex art.11, co.2 cpa
Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda relativa alla cartella tributaria, la controversia può essere riassunta davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- Gli atti amministrativi generali che fissano in modo immediatamente cogente i presupposti e la misura di una pretesa tributaria sono autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza, quando la contestazione riguarda la legittimità della disciplina generale e non soltanto la sua applicazione al singolo contribuente.
- Il giudice tributario può disapplicare un atto generale rilevante nella controversia tributaria, ma non annullarlo con efficacia erga omnes; la domanda di annullamento di tale atto generale appartiene alla giurisdizione amministrativa.
- La domanda di annullamento di una cartella di pagamento, quale atto impositivo-esattivo di natura tributaria, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario; la tardività dell’impugnazione amministrativa dell’atto generale presupposto non preclude al giudice tributario di valutarne l’eventuale disapplicazione.
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