Sentenza del 05/11/2021 n. 32214 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione che aveva rideterminato il valore di un terreno nel Comune di Boscotrecase da Euro 20.000,00 ad Euro 208.560,00, sulla base della qualificazione urbanistica (zona C - estensiva nuovi insediamenti e in parte C L.) e tramite atti di comparazione. I ricorrenti contestavano: difetto di motivazione dell'atto; l'effettiva inedificabilità del terreno per norme regionali/statali sul territorio vesuviano che avrebbero impedito l'attuazione dei piani attuativi; la illegittimità dei criteri comparativi utilizzati dall'Ufficio (atti non tutti allegati e non confrontabili); vizi di motivazione e omessa valutazione di elementi decisivi; errata imposizione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui l'edificabilità utile ai fini della determinazione della base imponibile deve desumersi dalla qualificazione attribuita al terreno nel piano regolatore generale comunale, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di piani attuativi. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini della nullità dell'atto impositivo, le omissioni formali che non abbiano arrecato effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente: i ricorrenti non hanno dimostrato il pregiudizio derivante dalla mancata allegazione degli atti citati e hanno anzi dimostrato di conoscerne il contenuto; le valutazioni sulla congruità dei valori comparativi sono rimesse al giudice del merito e non sindacabili in Cassazione se dotate di motivazione priva di vizi logici. I motivi relativi a omessa o insufficiente motivazione, al mancato esame della normativa regionale sulla presunta inedificabilità e alla richiesta di compensazione delle spese sono stati ritenuti infondati o inammissibili. Non sono state disposte spese a carico della resistente per mancata difesa, e la Corte ha dato atto della possibile richiesta di ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Richiamate in relazione ai criteri di comparazione per la determinazione del valore fondiario; la Corte ha ritenuto che le censure sulla mancata allegazione degli atti comparativi non siano decisive se il contribuente non dimostra il concreto pregiudizio e se il merito ha compiuto valutazioni non viziate.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4, n. 5
I motivi dedotti in Cassazione sono stati valutati alla luce dei limiti di sindacato di legittimità: censure sulla valutazione del merito sono inammissibili se implicano rivalutazione dei fatti; omissioni motivazionali devono essere specifiche e dimostrate secondo il principio di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di autosufficienza e all'obbligo di indicare i punti di doglianza; la Corte ha rilevato che le doglianze generiche non sono idonee a sorreggere il ricorso per cassazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente)
Il dovere di motivazione degli atti impositivi va interpretato in senso sostanziale: le violazioni formali non pregiudicano l'atto se non arrecano una concreta lesione della posizione giuridica del contribuente.
Disp. att. c.p.c., art. 132, comma 1, n. 4
art. 132 disp.att. c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione; la Corte ha ritenuto che il rinvio motivazionale alla decisione di primo grado non costituisca per se stesso vizio quando la motivazione richiamata è agevolmente verificabile.
Disp. att. c.p.c., art. 156, comma 3
art. 156 disp.att. c.p.c., comma 3
Citato in tema di motivazione delle sentenze; usato per valutare la correttezza formale della motivazione della commissione d'appello.
Disp. att. c.p.c., art. 118
art. 118 disp.att. c.p.c.
Richiamato per i criteri di motivazione e per l'operatività delle norme procedurali nell'ambito del processo tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Richiamato per il collegamento delle norme del processo civile con quelle del processo tributario; utilizzato per inquadrare i requisiti motivazionali richiesti ai giudici tributari.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato in relazione ai motivi di nullità delle decisioni e alla rilevanza della motivazione; la Corte ha valutato l'assenza di specifici vizi motivazionali.
Codice di procedura civile, art. 92
Norma sulla compensazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto che non sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, né che la parte resistente fosse totalmente soccombente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
art. 13, comma 1 quater; art. 13, comma 1 bis
Norme sui versamenti del contributo unificato; la Corte ha dato atto della possibilità che il ricorrente debba versare un ulteriore importo pari a quello già pagato.
Massime di principio
- La qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore comunale è determinante per la valutazione di edificabilità e per la base imponibile, anche se mancano approvazioni regionali o piani attuativi.
- La mancata allegazione, in un atto amministrativo, di documenti richiamati non comporta automaticamente nullità o annullamento se il contribuente non dimostra il concreto pregiudizio e se il contenuto è noto o contestabile nel merito.
- Le valutazioni comparativo-valorative sono valutazioni di fatto del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emerge un vizio di motivazione grave o un errore di diritto; la semplice discordanza valutativa non è sufficiente.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: le censure generiche o non collegate a chiari profili di diritto o di vizio motivazionale sono inammissibili.
- L'omesso esame di una norma legislativa non equivale automaticamente a vizio di omessa valutazione di un fatto storico rilevante, e non sempre è sindacabile in sede di legittimità.
- Per ottenere la compensazione delle spese in favore del soccombente occorrono 'gravi ed eccezionali ragioni'; l'inerzia o la limitata attività della controparte non sono di per sé sufficienti.
- Il rinvio alla motivazione di primo grado da parte del giudice d'appello è ammissibile quando rende agevole il controllo della motivazione e si fornisce comunque la ragione della condivisione.
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