Ordinanza n. 965/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 1354 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Consolato d'Italia a Karachi, con cui veniva rigettata l'istanza n. 20250005159 diretta ad ottenere il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, emesso in data 15.09.2025 e notificato in data 15.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato d’Italia a Karachi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha esaminato la domanda cautelare alla luce dell’art. 55 c.p.a. e delle controdeduzioni dell’Amministrazione. In sede di sommaria delibazione, ha rilevato, anzitutto, che il ricorrente non aveva comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre ravvisato dubbi sulla ammissibilità del ricorso per possibile nullità della procura, non risultando dalla stessa la dichiarazione di autenticazione mediante apposizione della firma alla presenza del notaio, richiamando plurimi precedenti della Corte di cassazione. Infine, ha ritenuto non adeguatamente sussistente il fumus boni iuris, considerati i motivi posti a fondamento del diniego e, in particolare, l’età del richiedente, pari a 36 anni, il possesso di una precedente laurea e il rilevante intervallo temporale dall’ultimo corso di studi frequentato, risalente al 2014.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora per mancata prova di un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre evidenziato dubbi sulla ammissibilità del ricorso, derivanti dalla possibile nullità della procura, e ha espresso una valutazione negativa, allo stato degli atti, anche sul fumus boni iuris, in ragione delle motivazioni del diniego di visto e degli elementi relativi al percorso personale e formativo del richiedente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede una valutazione sommaria della fondatezza della domanda e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non provato il periculum in mora e non adeguato il fumus boni iuris.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il ricorrente non dimostri concretamente la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può negare la misura sulla base della sommaria valutazione congiunta del periculum in mora e del fumus boni iuris, senza definire in via definitiva le questioni di ammissibilità e di merito.
- Nel giudizio contro il diniego di un visto di ingresso per motivi di studio, ai fini della sommaria valutazione del fumus, possono assumere rilievo la coerenza del percorso formativo prospettato, l’età del richiedente, il possesso di precedenti titoli di studio e l’intervallo temporale dall’ultima esperienza di studio.
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