Cassazione Civile, Ordinanza n. 15320/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo del quale il legale rappresentante era venuto a conoscenza in occasione di un accesso agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, in assenza di previa notifica degli atti prodromici. In primo grado il ricorso era stato ritenuto inammissibile perché l’estratto di ruolo non sarebbe autonomamente impugnabile, reputandosi peraltro regolarmente notificati gli avvisi/cartelle sottostanti; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato sette motivi: 1) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214, 215, 216 c.p.c. per la tempestività del disconoscimento dell’autenticità delle scritture e sottoscrizioni dei referti di notifica e per la mancata attivazione del procedimento di verificazione; 2) nullità per omessa pronuncia sul disconoscimento e sul mancato procedimento di verificazione; 3) violazione delle norme processuali per il riconoscimento dell’interesse ad agire in accertamento negativo della pretesa; 4) violazione della L. n. 53/1994, art. 3-bis, in tema di notifiche via PEC, ritenute inesistenti; 5) nullità per inesistenza delle notifiche via PEC provenienti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA; 6) nullità per asserita mancanza di prova del collegamento tra referti di notifica via PEC e gli atti notificati; 7) violazione dell’art. 2944 c.c. sul presunto effetto interruttivo della prescrizione della domanda di rateazione. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto dirimente la sopravvenienza dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, che in via generale esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo specifiche e tassative eccezioni (pregiudizio per la partecipazione a gare, per il pagamento da parte di soggetti pubblici ex art. 48-bis, o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.). Poiché la società non aveva allegato alcuna delle ipotesi eccezionali previste dalla norma, è stato escluso ab origine l’interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha applicato la disciplina sopravvenuta sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo e ha ritenuto che, in mancanza di allegazione di uno dei casi eccezionali previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l’opposizione non fosse proponibile per difetto originario di interesse ad agire. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, decidendo nel merito nel senso dell’inammissibilità della domanda originaria/insussistenza del presupposto processuale dell’azione. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la sopravvenienza normativa e per il successivo consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali e costituzionali sul punto.
Norme richiamate
art. 2702 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria della scrittura privata e disconoscimento delle sottoscrizioni dei referti di notifica
artt. 214, 215, 216 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere la tempestività del disconoscimento delle copie dei referti di notifica e la necessità di verificazione
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia sui profili di disconoscimento e verificazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
L. n. 53/1994, art. 3-bis
invocato per contestare la validità delle notifiche via PEC effettuate dagli enti
art. 2944 c.c.
richiamato per escludere che la domanda di rateazione abbia efficacia interruttiva della prescrizione
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"l'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione diretta solo nei casi di pregiudizio per gare, pagamenti da soggetti pubblici o perdita di beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
la Corte ne ha applicato la disciplina sopravvenuta, ritenendola operativa anche nei giudizi pendenti e idonea a escludere l’interesse ad agire fuori dalle tassative eccezioni
art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021
norma che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
richiamato quale una delle ipotesi eccezionali in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale base del controllo da parte delle pubbliche amministrazioni sul pagamento di somme dovute al debitore iscritto a ruolo
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini della riscossione delle somme
art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
richiamato per l’equiparazione dell’avviso di addebito alla cartella esattoriale ai fini dell’applicazione della disciplina sull’estratto di ruolo
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale in cassazione
art. 391 c.p.c.
non richiamato espressamente nel testo; il provvedimento finale è di cassazione senza rinvio
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
considerato applicabile anche ai debiti previdenziali sulla base della giurisprudenza richiamata dalla Corte
sentenza Cass., S.U., n. 26283/2022
richiamata per il principio secondo cui, fuori dalle ipotesi tipizzate, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile e la verifica dell’interesse va compiuta al momento della decisione
sentenza Corte cost. n. 190/2023
richiamata per la legittimità costituzionale della disciplina che limita la tutela anticipata ai soli casi espressamente previsti
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore alleghi e dimostri uno dei tassativi pregiudizi indicati dalla legge: partecipazione a una procedura di appalto, riscossione di somme da parte di soggetti pubblici ex art. 48-bis, oppure perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
- La disciplina sopravvenuta sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, poiché l’interesse ad agire è una condizione dell’azione da valutarsi al momento della decisione.
- In assenza dell’allegazione di una delle ipotesi eccezionali previste dal comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, l’opposizione proposta avverso il solo estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse.
- La giurisprudenza di legittimità considera la normativa sull’estratto di ruolo applicabile anche ai debiti previdenziali, con conseguente estensione del divieto generale di impugnazione anche alle relative pretese iscritte a ruolo.
- Quando la domanda è improponibile per difetto originario di interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata, se non residuano questioni che richiedano un nuovo esame di merito.
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