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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15320/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo del quale il legale rappresentante era venuto a conoscenza in occasione di un accesso agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, in assenza di previa notifica degli atti prodromici. In primo grado il ricorso era stato ritenuto inammissibile perché l’estratto di ruolo non sarebbe autonomamente impugnabile, reputandosi peraltro regolarmente notificati gli avvisi/cartelle sottostanti; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato sette motivi: 1) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214, 215, 216 c.p.c. per la tempestività del disconoscimento dell’autenticità delle scritture e sottoscrizioni dei referti di notifica e per la mancata attivazione del procedimento di verificazione; 2) nullità per omessa pronuncia sul disconoscimento e sul mancato procedimento di verificazione; 3) violazione delle norme processuali per il riconoscimento dell’interesse ad agire in accertamento negativo della pretesa; 4) violazione della L. n. 53/1994, art. 3-bis, in tema di notifiche via PEC, ritenute inesistenti; 5) nullità per inesistenza delle notifiche via PEC provenienti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA; 6) nullità per asserita mancanza di prova del collegamento tra referti di notifica via PEC e gli atti notificati; 7) violazione dell’art. 2944 c.c. sul presunto effetto interruttivo della prescrizione della domanda di rateazione. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto dirimente la sopravvenienza dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, che in via generale esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo specifiche e tassative eccezioni (pregiudizio per la partecipazione a gare, per il pagamento da parte di soggetti pubblici ex art. 48-bis, o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.). Poiché la società non aveva allegato alcuna delle ipotesi eccezionali previste dalla norma, è stato escluso ab origine l’interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha applicato la disciplina sopravvenuta sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo e ha ritenuto che, in mancanza di allegazione di uno dei casi eccezionali previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l’opposizione non fosse proponibile per difetto originario di interesse ad agire. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, decidendo nel merito nel senso dell’inammissibilità della domanda originaria/insussistenza del presupposto processuale dell’azione. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la sopravvenienza normativa e per il successivo consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali e costituzionali sul punto.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria della scrittura privata e disconoscimento delle sottoscrizioni dei referti di notifica

  • artt. 214, 215, 216 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la tempestività del disconoscimento delle copie dei referti di notifica e la necessità di verificazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia sui profili di disconoscimento e verificazione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • L. n. 53/1994, art. 3-bis

    invocato per contestare la validità delle notifiche via PEC effettuate dagli enti

  • art. 2944 c.c.

    richiamato per escludere che la domanda di rateazione abbia efficacia interruttiva della prescrizione

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione diretta solo nei casi di pregiudizio per gare, pagamenti da soggetti pubblici o perdita di beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione

    la Corte ne ha applicato la disciplina sopravvenuta, ritenendola operativa anche nei giudizi pendenti e idonea a escludere l’interesse ad agire fuori dalle tassative eccezioni

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021

    norma che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato quale una delle ipotesi eccezionali in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale base del controllo da parte delle pubbliche amministrazioni sul pagamento di somme dovute al debitore iscritto a ruolo

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini della riscossione delle somme

  • art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010

    richiamato per l’equiparazione dell’avviso di addebito alla cartella esattoriale ai fini dell’applicazione della disciplina sull’estratto di ruolo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale in cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    non richiamato espressamente nel testo; il provvedimento finale è di cassazione senza rinvio

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    considerato applicabile anche ai debiti previdenziali sulla base della giurisprudenza richiamata dalla Corte

  • sentenza Cass., S.U., n. 26283/2022

    richiamata per il principio secondo cui, fuori dalle ipotesi tipizzate, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile e la verifica dell’interesse va compiuta al momento della decisione

  • sentenza Corte cost. n. 190/2023

    richiamata per la legittimità costituzionale della disciplina che limita la tutela anticipata ai soli casi espressamente previsti

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore alleghi e dimostri uno dei tassativi pregiudizi indicati dalla legge: partecipazione a una procedura di appalto, riscossione di somme da parte di soggetti pubblici ex art. 48-bis, oppure perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
  • La disciplina sopravvenuta sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, poiché l’interesse ad agire è una condizione dell’azione da valutarsi al momento della decisione.
  • In assenza dell’allegazione di una delle ipotesi eccezionali previste dal comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, l’opposizione proposta avverso il solo estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse.
  • La giurisprudenza di legittimità considera la normativa sull’estratto di ruolo applicabile anche ai debiti previdenziali, con conseguente estensione del divieto generale di impugnazione anche alle relative pretese iscritte a ruolo.
  • Quando la domanda è improponibile per difetto originario di interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata, se non residuano questioni che richiedano un nuovo esame di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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