Cassazione Penale, Sentenza n. 13814/2024 del 04/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare non custodiale applicata dal GIP per il reato di ricettazione continuata: il Procuratore contesta la motivazione del Tribunale, ritenendo che la valutazione delle intercettazioni sia lacunosa. In particolare il ricorrente sostiene che il riferimento a "di là" nelle conversazioni non indichi le casse del mandamento ma la piazza di spaccio e che risulti evidente che il mantenimento del marito fosse a carico dell'intero mandamento mafioso, dunque sussisterebbero gravi indizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del Tribunale del riesame sia limitato e non consenta una rinnovata valutazione del materiale probatorio se non in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. Il Tribunale aveva valutato le intercettazioni come non univoche (la somma percepita era una singola elargizione di modesta entità, 200 euro, e vi era l'indicazione che i soldi non provenissero "di là") e aveva fornito una motivazione non palesemente illogica; il ricorso pm non ha dimostrato l'omissione decisiva né sufficiente rilievo degli elementi non considerati da giustificare il riesame da parte della Corte di cassazione.
Norme richiamate
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976
Principio secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro il giudizio del tribunale del riesame consente solo la verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione, non una rivalutazione del materiale probatorio.
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715
Richiama il principio della competenza esclusiva del giudice di merito nell'interpretazione delle intercettazioni e la limitata sindacabilità in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o irragionevolezza.
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337
Conferma che l'apprezzamento del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni del tribunale del riesame per vizio di motivazione ha portata limitata: la Corte verifica la logica e la completezza della motivazione, non rifa' il giudizio sulle prove.
- Le intercettazioni costituiscono materiale valutabile in sede di merito: interpretazioni alternative non palesemente illogiche non sono sufficienti per ribaltare la decisione in Cassazione.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare omissioni o contraddizioni decisive nella motivazione del giudice di merito, non la semplice possibilità di una diversa lettura probatoria.
- Nel vaglio cautelare la gravità indiziaria richiede elementi chiari e coerenti: una singola elargizione di modesta entità e conversazioni ambigue possono non essere sufficienti a giustificare misure cautelari.
- Quando si fa leva sul significato di espressioni colloquiali (es. "di là"), occorre fornire collegamenti contestuali chiari che ne dimostrino il rilievo probatorio decisivo; altrimenti prevale la discrezionalità del giudice di merito.
- Se si vuole impugnare efficacemente una decisione di riesame, la parte ricorrente deve documentare puntualmente quali elementi probatori siano stati trascurati e perché la loro valorizzazione avrebbe inevitabilmente portato a un esito diverso.
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