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Sentenza

Sentenza n. 934/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 140387/2020 del 25.11.2020 con cui il Dirigente dell'Ufficio Tutela Ambientale V.I.A., V.A.S., Attività Estrattive del Comune di Lecce ha comunicato alle società ricorrenti (tra l'altro) che «nelle note suddette la Regione Puglia […] sottolineava altresì, la necessità di avviare la procedura di assoggettabilità a VIA ai fini della prosecuzione dell'attività estrattiva» e che «per quanto sopra l'istanza così come proposta non può essere accolta»; - della nota AOO_090/PROT 26/11/2020-00013665 (trasmessa alla società IMP s.r.l. a mezzo pec in data 30.11.2020) con cui il Dirigente del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha comunicato l'archiviazione dell'istanza di proroga e dell'istanza di autorizzazione al recupero con terre e rocce da scavo per la cava delle ricorrenti; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi ove occorra: la nota prot. n. AOO_090/PROT. 10/09/2020 - 0009880 con cui il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha inviato alla ricorrente IMP s.r.l. il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241/'90 (in merito alle istanze di proroga estrattiva e di recupero mediante terre e rocce da scavo) nonché la nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1218 del 28.1.2020 nella stessa richiamata (e tuttora non conosciuta dalle ricorrenti, donde la richiesta di acquisizione in via istruttoria e la riserva di motivi ulteriori e aggiunti già formulate nel ricorso straordinario e che qui si reiterano). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Imp S.r.l. il 23/11/2022: della nota del Dirigente dell'Ufficio Tutela Ambientale V.I.A., V.A.S., Attività Estrattive del Comune di Lecce prot. n. 149430 del 14.9.2022, del preavviso di diniego prot. n. 117939 del 14.7.2022 e di tutti gli agli atti alla stessa presupposti consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti, ivi inclusi (ove occorra): la nota prot. n. AOO_090/07/01/2021/0084 del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia (tuttora non conosciuta); le citate note del Dirigente dell'Ufficio Tutela Ambientale V.I.A., V.A.S., Attività Estrattive del Comune di Lecce prot. n. 8447/2021 del 19.1.2021, prot. n. 95441/2021 del 23.6.2021, prot. n. 159797/2021 del 14.10.2021, prot. n. 171948/2021 del 2.11.2021, prot. n. 201989/2021 del 16.12.2021, prot. n. 50438 del 22.3.2022 nonché le risultanze del sopralluogo alla stessa allegate, tutti i verbali delle sedute della Commissione Tecnica per le Attività Estrattive (ancorché non conosciuti) tenutesi il 3.6.2021, il 15.6.2021 e il 5.7.2022 nonché le dichiarazioni rese nelle stesse dai partecipanti e le risultanze e conclusioni delle sedute medesime, la nota comunale prot. n. 82897 del 17.5.2022 di richiesta chiarimenti alla Regione Puglia in merito all'individuazione dell'area estrattiva, la nota comunale prot. n. 95169/2022 del 7.6.2022 di trasmissione alla Regione Puglia della diffida delle società ricorrenti e la nota di riscontro della Regione Puglia acquisita al prot. comunale n. 96347/2022 del 8.6.2022, la nota di convocazione della Commissione per il 5.7.2022 prot. n. 108116/2022 del 29.6.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Imp S.r.l. il 3/2/2023: Annullamento della nota prot. n. 0192840/2022 del 22.11.2022 del Dirigente dell'Ufficio Tutela Ambientale V.I.A. V.A.S. Attività Estrattive del Comune di Lecce e di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Imp S.r.l. il 26/3/2024: - delle note del Dirigente del Settore Ambiente Ufficio Tutela Ambientale V.I.A., V.A.S., Attività Estrattive del Comune di Lecce prot. n. 0004822/2024 del 9.1.2024 (e della pec di trasmissione della stessa) e prot n. 0215094 del 15.12.2023, della nota del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia r_puglia/AOO_090/PROT/29/12/2023/0014913 e della nota del Settore Avvocatura del Comune di Lecce richiamata in quella del 9.1.2024 (e tuttora non conosciuta dalle ricorrenti); - di tutti gli atti alle stesse presupposti consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti, ivi inclusi le note del Dirigente del Settore Ambiente Ufficio Tutela Ambientale V.I.A., V.A.S., Attività Estrattive del Comune di Lecce prot. n. 0192840/2022 del 22.11.2022, prot. n. 14940 del 14.9.2022 e prot. n. 117939/2022 del 14.7.2022 (confermate con la citata nota comunale del 9.1.2024 e già da noi impugnate coi precedenti gravami). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMP S.R.L. il 19\5\2026 : Annullamento - della nota prot. n. 0053802/2026 del 20.3.2026 (trasmessa a mezzo p.e.c. il 20.3.2026) con cui il Dirigente dell’Ufficio Tutela Ambientale V.I.A., V.Inc.A. e V.A.S. e Attività Estrattive del Comune di Lecce -in merito al progetto di ampliamento presentato per la cava “Barba” delle ricorrenti- ha comunicato che «la proposta progettuale, per come proposta, non sia accoglibile» nonché del relativo messaggio pec di trasmissione; - della nota prot. n. 0051446/2026 del 17.3.2026 (richiamata nella predetta nota e di cui le ricorrenti hanno avuto conoscenza dopo il 2.4.2026) con cui il Responsabile dell’Ufficio Paesaggistico del Settore Urbanistico del Comune di Lecce ha ritenuto che «sussistano motivi confliggenti con l’art. 66 delle NTA del PPTR» e ha espresso «PARERE SFAVOREVOLE all’intervento proposto»; - del verbale della Commissione locale VIA, VAS, V.Inc.A ed Attività Estrattive (d’ora innanzi “Commissione Attività Estrattive”) n. 5 del 18.3.2026 e delle risultanze e degli esiti della relativa seduta (richiamato nella predetta nota comunale del 20.3.2026 e conosciuto dopo il 2.4.2026); - delle dichiarazioni rese nel corso della seduta del 18.3.2026 della predetta Commissione dal funzionario del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia (anch’esse richiamate nella predetta nota del 20.3.2026 e conosciute dopo il 2.4.2026); - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi ove occorra: a) la nota prot. n. 140387/2020 del 25.11.2020 con cui il Dirigente dell’Ufficio Tutela Ambientale V.I.A., V.A.S., Attività Estrattive del Comune di Lecce ha comunicato alle società ricorrenti (tra l’altro) che «nelle note suddette la Regione Puglia […] sottolineava altresì, la necessità di avviare la procedura di assoggettabilità a VIA ai fini della prosecuzione dell’attività estrattiva» e che «per quanto sopra l’istanza così come proposta non può essere accolta», la nota AOO_090/PROT 26/11/2020 00013665 con cui il Dirigente del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha comunicato l’archiviazione dell’istanza di proroga e dell’istanza di autorizzazione al recupero con terre e rocce da scavo per la cava delle ricorrenti, la nota prot. n. AOO_090/PROT. 10/09/2020 - 0009880 del medesimo Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia recante preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/’90 e la nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 1218 del 28.1.2020 nella stessa richiamata (già impugnati, unitamente agli atti agli stessi presupposti, col ricorso straordinario poi trasposto con l’atto introduttivo del presente giudizio); b) la nota prot. n. 149430 del 14.9.2022 del Dirigente dell’Ufficio Tutela Ambientale V.I.A. V.A.S. Attività Estrattive del Comune di Lecce, il preavviso di diniego comunale prot. n. 117939 del 14.7.2022, la nota prot. n. AOO_090/07/01/2021/0084 del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, le note del Dirigente dell’Ufficio Tutela Ambientale V.I.A., V.A.S., Attività Estrattive del Comune di Lecce prot. n. 8447/2021 del 19.1.2021, prot. n. 95441/2021 del 23.6.2021, prot. n. 159797/2021 del 14.10.2021, prot. n. 171948/2021 del 2.11.2021, prot. n. 201989/2021 del 16.12.2021, prot. n. 50438 del 22.3.2022 nonché le risultanze del sopralluogo alla stessa allegate, tutti i verba-li delle sedute della Commissione Tecnica per le Attività Estrattive tenutesi il 3.6.2021, il 15.6.2021 e il 5.7.2022 nonché le dichiarazioni rese nelle stesse dai partecipanti e le risultanze e conclusioni delle sedute medesime, la nota comunale prot. n. 82897 del 17.5.2022 di richiesta chiarimenti alla Regione Puglia in merito all’individuazione dell’area estrattiva, la nota comunale prot. n. 95169/2022 del 7.6.2022 di trasmissione alla Regione Puglia della diffida delle società ricorrenti e la nota di riscontro della Regione Puglia acquisita al prot. comunale n. 96347/2022 del 8.6.2022, la nota di convocazione della Commissione per il 5.7.2022 prot. n. 108116/2022 del 29.6.2022 (già impugnati, unitamente agli atti agli stessi presupposti, coi motivi aggiunti del 14.11.2022); c) la nota prot. n. 0192840/2022 del 22.11.2022 del Dirigente dell’Ufficio Tutela Ambientale V.I.A. V.A.S. Attività Estrattive del Comune di Lecce (già impugnata, unitamente agli atti alla stessa presupposti, coi motivi aggiunti del 23.1.2023); d) le note comunali prot. n. 0004822/2024 del 9.1.2024 e prot n. 0215094 del 15.12.2023, la nota del Servizio Attività Estrattive r_puglia/AOO_090/PROT/29/12/2023/0014913, la nota del Settore Avvocatura del Comune di Lecce (tuttora non conosciuta) richiamata in quella del 9.1.2024 (tutte già impugnate, unitamente agli atti alle stesse presupposti e con le stesse confermati, coi motivi aggiunti del 11.3.2024).

Giustizia amministrativa202100809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego e archiviazione delle istanze di proroga dell'autorizzazione estrattiva e di autorizzazione al recupero ambientale mediante terre e rocce da scavo, nonché successivi atti comunali di conferma del diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, titolari dell'autorizzazione all'esercizio di una cava, avevano impugnato la nota regionale di archiviazione delle istanze di proroga dell'autorizzazione estrattiva e di recupero mediante terre e rocce da scavo e la nota comunale di diniego, nonché, con motivi aggiunti, i successivi atti comunali di rigetto o conferma del diniego. Deducevano violazione e falsa applicazione della normativa regionale pugliese in materia di attività estrattive, delle norme tecniche del Piano Regionale delle Attività Estrattive, degli artt. 6, 25, 27-bis e 29 del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 2, 3, 6, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, oltre a violazione dei principi di legalità e proporzionalità, incompetenza ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione. Le società sostenevano che la VIA favorevole del 2003 fosse ancora valida, che la proroga dell'attività estrattiva non richiedesse una nuova valutazione ambientale e che il ricolmamento con terre e rocce da scavo costituisse una variante non sostanziale. Contestavano inoltre le difformità riscontrate rispetto al progetto autorizzato, lamentando che l'amministrazione avrebbe dovuto richiedere integrazioni documentali anziché rigettare le istanze e che non avrebbe adeguatamente valutato le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. I successivi motivi aggiunti censuravano anche le note comunali del 22 novembre 2022 e del 9 gennaio 2024, ritenute illegittime conferme del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo legittimo il diniego della proroga e dell'autorizzazione al recupero. La proroga dell'attività estrattiva presuppone l'invarianza del progetto autorizzato e può servire soltanto a completare il progetto originario di coltivazione e recupero. Nel caso concreto, l'istruttoria regionale e comunale aveva evidenziato plurime difformità: diversa morfologia, profondità ed estensione degli scavi, presenza di pertinenze oltre l'area autorizzata, realizzazione di un fronte unico non gradonato, depositi e materiali estranei e parziale colmamento con materiali provenienti dall'esterno. Tali risultanze erano state acquisite mediante esame di ortofoto, piani quotati, sopralluoghi, rilievi GPS e aerofotogrammetrici e sopralluogo con il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri. Il progetto non costituiva quindi una mera proroga, ma una variante sostanziale. Il ricolmamento con materiali diversi dai materiali di estrazione, non previsto dal progetto originario, richiedeva inoltre specifiche valutazioni e autorizzazioni, anche in materia di sicurezza, stabilità dei fronti, paesaggio e ambiente, ai sensi della normativa regionale. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché le amministrazioni avevano instaurato il contraddittorio, acquisito osservazioni e documentazione integrativa, svolto incontri e valutato le deduzioni delle società; non era necessario confutare puntualmente ogni singola allegazione, essendo sufficiente una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter decisionale. Il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati, perché rivolti contro atti meramente confermativi, adottati senza nuova istruttoria o rinnovata ponderazione, e perché riproducevano censure già respinte. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 14 l.r. Puglia n. 37/1985

    Richiamato dalle ricorrenti quale disciplina della proroga e dell'autorizzazione dell'attività estrattiva; le censure basate su tale disposizione sono state ritenute infondate.

  • artt. 15 e 18 l.r. Puglia n. 22/2019

    Richiamati nel quadro del trasferimento e dell'esercizio delle competenze regionali e comunali in materia estrattiva; non impediscono di qualificare come variante sostanziale un progetto difforme da quello autorizzato.

  • art. 16, commi 6 e 7, l.r. Puglia n. 22/2019

    Il colmamento delle depressioni di cava è subordinato a specifiche valutazioni e autorizzazioni; l'impiego di materiali diversi dai rifiuti di estrazione richiede ulteriori verifiche di idoneità e compatibilità ambientale.

  • art. 6, comma 1, lett. e), Linee Guida di Attuazione della l.r. n. 22/2019

    Nel caso in cui il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava non abbia completato la coltivazione nei tempi previsti dal titolo autorizzativo, è possibile presentare domanda di proroga… il provvedimento di autorizzazione può essere oggetto di proroga al solo fine di consentire il completamento del progetto di coltivazione e recupero

    La proroga è ammessa solo per completare il progetto di coltivazione e recupero già autorizzato e presuppone l'invarianza del progetto.

  • artt. 6, 25, 27-bis e 29 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamati dalle ricorrenti in relazione alla necessità o meno di una nuova procedura ambientale; il progetto modificato è stato ritenuto estraneo alla mera proroga e bisognoso delle verifiche ambientali previste per le varianti.

  • artt. 3, 6, 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    Le amministrazioni hanno rispettato gli obblighi di motivazione e partecipazione, comunicando le criticità, acquisendo osservazioni e documentazione e spiegando le ragioni del mancato accoglimento.

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario originario è stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell'opposizione della Regione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • La proroga di un'autorizzazione all'attività estrattiva è ammissibile soltanto per completare il progetto di coltivazione e recupero già autorizzato e presuppone l'invarianza sostanziale del progetto; modifiche alla morfologia, profondità o estensione degli scavi, alle pertinenze o alle modalità di recupero escludono la configurabilità di una mera proroga.
  • Il ricolmamento di una depressione di cava con materiali diversi da quelli derivanti dall'estrazione, quando non previsto nel progetto originario, costituisce un intervento ulteriore soggetto alle specifiche valutazioni e autorizzazioni richieste dalla disciplina regionale e può integrare una variante sostanziale.
  • L'amministrazione può qualificare un progetto come variante sostanziale sulla base di un'istruttoria tecnica composta da rilievi, sopralluoghi, ortofoto, piani quotati e altri accertamenti convergenti; il sindacato giurisdizionale non sostituisce la valutazione amministrativa quando questa sia coerente, motivata e non manifestamente illogica.
  • Ai fini del rispetto dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, non è necessario che il provvedimento finale confuti analiticamente ogni deduzione del privato; è sufficiente che l'amministrazione dimostri di avere instaurato il contraddittorio e fornisca una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni per cui le osservazioni non superano le criticità istruttorie.
  • L'atto meramente confermativo, adottato senza nuova istruttoria né rinnovata ponderazione dei presupposti di fatto e di diritto, non costituisce un nuovo provvedimento lesivo e non fa decorrere un nuovo termine per l'impugnazione; il ricorso contro di esso è inammissibile.
  • La conferma della decisione precedente, accompagnata dalla riproposizione di censure già esaminate e respinte, non consente di riaprire il giudizio sulla legittimità dell'originario diniego.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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