Ordinanza n. 984/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il giudizio di non abilitazione universitaria, rilevando l'insufficienza della motivazione della Commissione e disponendo il riesame della posizione del candidato
Esito
Favorevole al resistente (candidato abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 23541/2025 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. La controversia riguarda il giudizio di non abilitazione espresso dalla Commissione nell'ambito di una procedura di abilitazione universitaria. In sede cautelare, l'Amministrazione ha contestato la ricostruzione del giudice di primo grado, prospettando una diversa lettura degli atti della procedura e negando l'insufficienza motivazionale ravvisata dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. A una sommaria delibazione, ha ritenuto che l'appello non fosse assistito da un fumus boni iuris sufficiente a sospendere la sentenza, poiché il TAR aveva rilevato soltanto l'insufficienza della motivazione del giudizio di non abilitazione, senza sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della Commissione. Le censure del Ministero, dirette a proporre una diversa lettura degli atti procedurali, non hanno evidenziato una manifesta erroneità della decisione di primo grado. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché la sentenza impugnata si limita a ordinare il riesame della posizione del candidato da parte della Commissione, senza produrre effetti irreversibili per l'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie e della natura delle questioni.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto la sospensione dell'efficacia della sentenza è stata negata per carenza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione di una sentenza che abbia disposto il riesame di una valutazione tecnico-discrezionale richiede la dimostrazione di un fumus boni iuris qualificato; la mera prospettazione di una diversa lettura degli atti non è sufficiente in assenza di manifesta erroneità della decisione di primo grado.
- Il giudice amministrativo può rilevare l'insufficienza della motivazione di un giudizio tecnico-discrezionale senza sostituire la propria valutazione a quella dell'organo amministrativo competente.
- Manca il periculum in mora quando la sentenza di primo grado impone soltanto il riesame della posizione dell'interessato da parte dell'amministrazione, senza determinare effetti irreversibili per quest'ultima.
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