Cassazione Penale, Sentenza n. 2576/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi contestavano: (1) l'ascrivibilità dei reati alle imputate per carenza di prove e di una valida identificazione fotografica/video (Seccia e Panettella); (2) il mancato accertamento della procedibilità per il furto (Panettella) in ragione del fatto che la persona offesa aveva presentato solo una denuncia e non una querela; (3) carenza di motivazione sul mancato prevalere delle attenuanti generiche sulle aggravanti (Panettella, art.133 c.p.). Le difese rilevavano incongruenze nelle individuazioni fotografiche, insufficienza degli indizi e necessità della prova oltre ogni ragionevole dubbio per i reati dolosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure relative al capo b) (indebito utilizzo della carta) e ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per quel capo, essendo le questioni relative alla prova indiziaria già valutate nei gradi di merito. Ha invece accolto il motivo di Panettella relativo alla procedibilità del reato contestato al capo a) (furto): dopo la modifica normativa operata dal d.lgs. n.150/2022 il furto aggravato è divenuto procedibile a querela; la Corte territoriale non aveva verificato se la persona offesa avesse presentato la querela entro il termine transitorio previsto dall'art.85 del decreto. Per tale ragione la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al capo a) e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia per verificare la sussistenza della querela e, in difetto, dichiarare il difetto di procedibilità e rideterminare la pena.
Norme richiamate
artt. 110, 624 e 625 c.p.
Testo di riferimento per i reati contestati: concorso di persone nel furto aggravato e relative aggravanti; la Corte ha esaminato la correttezza dell'imputazione e la necessaria procedibilità a querela alla luce delle modifiche legislative
art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Richiamato quale aggravante collegata all'ambito aziendale/organizzativo dell'illecito (citato in capo di imputazione)
art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato la procedibilità del reato di furto aggravato rendendolo procedibile a querela della persona offesa; la Corte ha applicato tale modifica in combinato con la norma transitoria
art. 85 d.lgs. n.150/2022 (disposizione transitoria)
"Per i reati perseguibili a querela... commessi prima della data di entrata in vigore... il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato."
Stabilisce il termine transitorio per la presentazione della querela per i fatti commessi anteriormente: la Corte ha ritenuto necessario verificare l'osservanza di tale termine prima di confermare la condanna per il furto
art. 129 c.p.p.
Norma che consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio questioni di procedibilità; la Corte ha ritenuto la questione preliminare e dirimente e perciò ha annullato e rinviato
art. 587, comma 1, c.p.p.
Richiamata per effetto estensivo del ricorso: la decisione favorevole al ricorrente si estende anche alla coimputata non ricorrente, incidendo sulla posizione di entrambe
art. 133 c.p.
Norma sul giudizio di pena e motivazione circa la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti; la Corte ha richiamato la necessità di motivazione se il giudice si discosta dal minimo edittale, ma non ha annullato per questo motivo
art. 624 cod. proc. pen. (richiamato dalla sentenza)
Richiamato in relazione all'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per il capo b): la decisione di merito su quel capo è stata dichiarata irrevocabile in Cassazione
Massime di principio
- Quando una norma modifica la procedibilità di un reato (da d'ufficio a perseguibile a querela), il giudice deve verificare d'ufficio l'esistenza di una querela presentata nei termini transitori: la mancata verifica può comportare annullamento e rinvio.
- In Cassazione non è ammesso un libero riesame del merito probatorio già valutato nei gradi di merito: le censure che mirano a rivalutare le prove indiziarie o le individuazioni fotografiche spesso sono dichiarate inammissibili se non evidenziano vizi logico-giuridici della motivazione.
- Le individuazioni fotografiche o testimoniali, se ritenute sufficienti dal giudice di merito dopo valutazione motivata, non vengono di regola riesaminate in sede di legittimità salvo vizi di motivazione o mancata considerazione di elementi essenziali.
- Se la decisione di Cassazione accoglie un motivo di annullamento promosso da un ricorrente, l'effetto può estendersi anche ai coimputati non ricorrenti (art. 587 c.p.p.), con ricadute sul complesso del giudizio e della determinazione della pena.
- Sul punto della determinazione della pena (art.133 c.p.) il giudice deve motivare espressamente la prevalenza o meno delle attenuanti sulle aggravanti, soprattutto quando si discosta dal minimo edittale; omissioni possono costituire motivo di censura ma non sempre portano all'annullamento se non sono decisive per il giudizio di colpevolezza.
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