Cassazione Civile, Sentenza n. 1323/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento (anni 2001 e 2005) e dei conseguenti atti di irrogazione di sanzioni, fondati su informazioni tratte dalla cosiddetta "lista Pessina" e su verifiche bancarie. Questioni giuridiche principali: utilizzabilità e valore probatorio degli elementi emersi dalla lista Pessina come presunzioni semplici; natura e retroattività della presunzione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 e dell'istituto del raddoppio dei termini (commi 2-bis e 2-ter); rapporto di pregiudizialità tra avviso di accertamento (atto pregiudicante) e atti sanzionatori (atti pregiudicati); corretta applicazione delle presunzioni derivanti da verifiche bancarie (art. 32 DPR 600/1973) e validità delle deduzioni del contribuente circa la destinazione dei prelievi.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e, in buona parte, accolto i motivi proposti dall'Agenzia delle Entrate. In particolare: nel ricorso principale (R.G.N. 10780/14) sono stati accolti, nei termini esposti in motivazione, alcuni motivi (tra cui il primo, il terzo e il quarto) e dichiarato assorbito il ricorso incidentale del contribuente; nei ricorsi relativi alle sanzioni (R.G.N. 10879/14 e R.G.N. 10769/15) è stato accolto il primo motivo per ciascuno, con conseguente cassazione delle sentenze della Commissione tributaria regionale del Veneto nei punti indicati e rinvio alla CTR-Veneto, sezione distaccata di Verona, in diversa composizione, per nuovo esame e decisione anche sulle spese di giudizio. La Corte ha affermato principi di diritto: utilizzabilità della lista Pessina come fonte di indizi forti purché sussistano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la presunzione sostanziale ex art. 12, co. 2 (d.l. 78/2009) non è retroattiva, mentre i commi 2-bis e 2-ter (raddoppio termini) sono norme procedimentali e si applicano anche a periodi anteriori alla loro entrata in vigore; le cause sanzionatorie devono essere sospese in presenza di una causa pregiudicante non definita con giudicato; le valutazioni di fatto non rivedibili in Cassazione salvo vizi di motivazione o trasgressione di diritto.
Norme richiamate
art. 12 d.l. n. 78/2009 (commi 2, 2-bis, 2-ter)
in vigore dal 1° luglio 2009
La Corte distingue la natura sostanziale della presunzione di cui al comma 2 (non retroattiva) dalla natura procedimentale dei commi 2-bis e 2-ter (raddoppio dei termini), che si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore
art. 32 d.P.R. 600/1973
presunzione operativa per operazioni bancarie non giustificate; successiva modifica introdotta dall'art. 7‑quater d.l. 22/10/2016 n. 193 con riferimento agli importi "superiori ad euro 1000 giornalieri e comunque ad euro 5000 mensili"
Le operazioni bancarie non giustificate formano presunzione di ricavi occulti; tuttavia il giudice deve valutare l'idoneità della prova contraria e non considerare automaticamente come giustificate somme prelevate salvo adeguata prova
art. 43 d.P.R. 600/1973
Riferimento ai termini ordinari di decadenza per l'accertamento; la Corte valuta la distinzione tra termini ordinari e termini raddoppiati previsti da disposizioni successive
art. 5 d.l. 28/06/1990 n. 167 (commi 4 e 5)
Norme sanzionatorie per omessa indicazione di disponibilità finanziarie detenute all'estero; la possibilità di irrogare sanzioni è subordinata alla definizione della pretesa tributaria che ne costituisce presupposto
art. 295 cod. proc. civ.
Principio della sospensione obbligatoria del processo pregiudicato quando la causa pregiudicante non è definita con sentenza passata in giudicato
art. 274 cod. proc. civ.
Strumento processuale di riunione dei procedimenti connessi per garantire coerenza ed economia del giudizio; applicabile anche in sede di legittimità
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5)
Parametri di censura in Cassazione (violazione di legge, nullità per omessa motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte verifica l'ammissibilità dei motivi alla luce di tali norme
art. 3 legge n. 212/2000
«I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati»
Richiamata nella valutazione costituzionale e interpretativa dei termini di accertamento e del loro raddoppio; non impedisce che termini raddoppiati stabiliti dalla legge si applichino autonomamente quando ricorra la condizione prevista
artt. 2697-2729 cod. civ.
Principi sulle presunzioni e l'onere della prova: le presunzioni semplici richiedono valutazione di gravità, precisione e concordanza; la Corte consente valutazione di prove atipiche tramite presunzioni purché rispettino tali requisiti
d.lgs. n. 546/1992 (art. 36, artt. 69-70)
Norme processuali del contenzioso tributario richiamate in relazione a vizi procedurali e di motivazione nelle decisioni di merito
Massime di principio
- Le informazioni tratte da elenchi esteri (es. lista Pessina) sono utilizzabili come elementi indiziari nell'accertamento fiscale, purché valutate come presunzioni semplici con requisiti di gravità, precisione e concordanza; un singolo indizio può essere decisivo se di elevata valenza probatoria
- La presunzione legale di evasione dell'art. 12, co. 2, d.l. 78/2009 ha natura sostanziale e non è applicabile retroattivamente; invece i commi che raddoppiano i termini (2-bis e 2-ter) hanno natura procedimentale e si applicano anche a periodi anteriori alla loro entrata in vigore
- Gli atti sanzionatori dipendono dall'esito dell'accertamento sostanziale: se l'avviso di accertamento (atto pregiudicante) non è definito con giudicato, il procedimento sanzionatorio deve essere sospeso e le decisioni sulle sanzioni possono essere cassate e rinviate
- Le operazioni bancarie non giustificate costituiscono presunzione di ricavi (art. 32 DPR 600/1973); tuttavia il contribuente è onerato di fornire giustificazioni e l'indicazione del destinatario di un prelievo non basta automaticamente a superare la presunzione senza ulteriori elementi probatori
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione di fatto salvo vizi motivazionali o violazioni di legge: i motivi che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono frequentemente inammissibili se non segnalano errori di diritto o omissioni decisive
- La riunione dei procedimenti collegati è uno strumento utile per evitare decisioni contraddittorie: decisioni sull'accertamento principale influiranno inevitabilmente sui giudizi sanzionatori dipendenti
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