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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1323/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento (anni 2001 e 2005) e dei conseguenti atti di irrogazione di sanzioni, fondati su informazioni tratte dalla cosiddetta "lista Pessina" e su verifiche bancarie. Questioni giuridiche principali: utilizzabilità e valore probatorio degli elementi emersi dalla lista Pessina come presunzioni semplici; natura e retroattività della presunzione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 e dell'istituto del raddoppio dei termini (commi 2-bis e 2-ter); rapporto di pregiudizialità tra avviso di accertamento (atto pregiudicante) e atti sanzionatori (atti pregiudicati); corretta applicazione delle presunzioni derivanti da verifiche bancarie (art. 32 DPR 600/1973) e validità delle deduzioni del contribuente circa la destinazione dei prelievi.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi e, in buona parte, accolto i motivi proposti dall'Agenzia delle Entrate. In particolare: nel ricorso principale (R.G.N. 10780/14) sono stati accolti, nei termini esposti in motivazione, alcuni motivi (tra cui il primo, il terzo e il quarto) e dichiarato assorbito il ricorso incidentale del contribuente; nei ricorsi relativi alle sanzioni (R.G.N. 10879/14 e R.G.N. 10769/15) è stato accolto il primo motivo per ciascuno, con conseguente cassazione delle sentenze della Commissione tributaria regionale del Veneto nei punti indicati e rinvio alla CTR-Veneto, sezione distaccata di Verona, in diversa composizione, per nuovo esame e decisione anche sulle spese di giudizio. La Corte ha affermato principi di diritto: utilizzabilità della lista Pessina come fonte di indizi forti purché sussistano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la presunzione sostanziale ex art. 12, co. 2 (d.l. 78/2009) non è retroattiva, mentre i commi 2-bis e 2-ter (raddoppio termini) sono norme procedimentali e si applicano anche a periodi anteriori alla loro entrata in vigore; le cause sanzionatorie devono essere sospese in presenza di una causa pregiudicante non definita con giudicato; le valutazioni di fatto non rivedibili in Cassazione salvo vizi di motivazione o trasgressione di diritto.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. n. 78/2009 (commi 2, 2-bis, 2-ter)

    in vigore dal 1° luglio 2009

    La Corte distingue la natura sostanziale della presunzione di cui al comma 2 (non retroattiva) dalla natura procedimentale dei commi 2-bis e 2-ter (raddoppio dei termini), che si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    presunzione operativa per operazioni bancarie non giustificate; successiva modifica introdotta dall'art. 7‑quater d.l. 22/10/2016 n. 193 con riferimento agli importi "superiori ad euro 1000 giornalieri e comunque ad euro 5000 mensili"

    Le operazioni bancarie non giustificate formano presunzione di ricavi occulti; tuttavia il giudice deve valutare l'idoneità della prova contraria e non considerare automaticamente come giustificate somme prelevate salvo adeguata prova

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Riferimento ai termini ordinari di decadenza per l'accertamento; la Corte valuta la distinzione tra termini ordinari e termini raddoppiati previsti da disposizioni successive

  • art. 5 d.l. 28/06/1990 n. 167 (commi 4 e 5)

    Norme sanzionatorie per omessa indicazione di disponibilità finanziarie detenute all'estero; la possibilità di irrogare sanzioni è subordinata alla definizione della pretesa tributaria che ne costituisce presupposto

  • art. 295 cod. proc. civ.

    Principio della sospensione obbligatoria del processo pregiudicato quando la causa pregiudicante non è definita con sentenza passata in giudicato

  • art. 274 cod. proc. civ.

    Strumento processuale di riunione dei procedimenti connessi per garantire coerenza ed economia del giudizio; applicabile anche in sede di legittimità

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5)

    Parametri di censura in Cassazione (violazione di legge, nullità per omessa motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte verifica l'ammissibilità dei motivi alla luce di tali norme

  • art. 3 legge n. 212/2000

    «I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati»

    Richiamata nella valutazione costituzionale e interpretativa dei termini di accertamento e del loro raddoppio; non impedisce che termini raddoppiati stabiliti dalla legge si applichino autonomamente quando ricorra la condizione prevista

  • artt. 2697-2729 cod. civ.

    Principi sulle presunzioni e l'onere della prova: le presunzioni semplici richiedono valutazione di gravità, precisione e concordanza; la Corte consente valutazione di prove atipiche tramite presunzioni purché rispettino tali requisiti

  • d.lgs. n. 546/1992 (art. 36, artt. 69-70)

    Norme processuali del contenzioso tributario richiamate in relazione a vizi procedurali e di motivazione nelle decisioni di merito

Massime di principio

  • Le informazioni tratte da elenchi esteri (es. lista Pessina) sono utilizzabili come elementi indiziari nell'accertamento fiscale, purché valutate come presunzioni semplici con requisiti di gravità, precisione e concordanza; un singolo indizio può essere decisivo se di elevata valenza probatoria
  • La presunzione legale di evasione dell'art. 12, co. 2, d.l. 78/2009 ha natura sostanziale e non è applicabile retroattivamente; invece i commi che raddoppiano i termini (2-bis e 2-ter) hanno natura procedimentale e si applicano anche a periodi anteriori alla loro entrata in vigore
  • Gli atti sanzionatori dipendono dall'esito dell'accertamento sostanziale: se l'avviso di accertamento (atto pregiudicante) non è definito con giudicato, il procedimento sanzionatorio deve essere sospeso e le decisioni sulle sanzioni possono essere cassate e rinviate
  • Le operazioni bancarie non giustificate costituiscono presunzione di ricavi (art. 32 DPR 600/1973); tuttavia il contribuente è onerato di fornire giustificazioni e l'indicazione del destinatario di un prelievo non basta automaticamente a superare la presunzione senza ulteriori elementi probatori
  • In sede di legittimità la Corte di Cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione di fatto salvo vizi motivazionali o violazioni di legge: i motivi che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono frequentemente inammissibili se non segnalano errori di diritto o omissioni decisive
  • La riunione dei procedimenti collegati è uno strumento utile per evitare decisioni contraddittorie: decisioni sull'accertamento principale influiranno inevitabilmente sui giudizi sanzionatori dipendenti

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